CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] he ha conci:Liso chiedencili [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il novembre 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 18 febbraio 2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di ricettazione rubricato al capo C e, ritenuto per il capo E l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 497-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura di anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa, nel resto confermando le statuizioni del primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, riconosciuto colpevole dei reati di: furto aggravato ex artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., contestatigli ai capi A e B della rubrica; falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, di cui agli artt. 495, 61 n. 2 cod. pen. (capo D); possesso di documento di identificazione falso, di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (capo E). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 420-ter cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 24, 111, 117 Cost., in combinato con l'art. 6, par. 3, CEDU, per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della pronuncia di primo grado, atteso che il G.U.P. avrebbe disposto il rinvio dell'udienza del 25 febbraio 2016 pur in presenza di un assoluto legittimo impedimento a comparire dell'imputato, trovantesi in stato di restrizione in regime di detenzione domiciliare 'per altra causa - come noto al giudice ed ulteriormente rappresentato da parte del difensore -, in assenza di un ordine di traduzione nonché della notifica del verbale della precedente udienza, con conseguente impossibilità per il Martinelli di richiedere l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza ad allontanarsi dal luogo di detenzione per poter partecipare al giudizio. A dire del ricorrente, infatti, risulterebbe inconferente, oltre che del tutto superata, la giurisprudenza seguita dai giudici di merito per dedurre l'insussistenza della eccepita nullità processuale, dovendo, invece, trovare applicazione i principi - ampiamente rappresentati in ricorso - recentemente espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, per la quale la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice procedente, integrerebbe un legittimo impedimento a comparire tale da imporre il rinvio del processo ad altra udienza, con disposizione dell'ordine di traduzione da parte del giudice. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 624 cod. pen. e dell'art. 192 in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., oltre a carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al delitto di furto aggravato contestato al capo A, rispetto al quale non sussisterebbe la ricorrenza di alcun elemento di prova in ordine alla sua commissione, invero erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale in ragione di un'illogica estensione interpretativa delle evidenze probatorie riferibili, in via esclusiva, al diverso reato di cui al capo B, con conseguente manifesta carenza ed apparenza della motivazione resa. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, di natura assorbente rispetto alla successiva censura, con conseguente annullamento senza rinvio delle sentenze pronunciate sia in primo che in secondo grado. 2. E', in particolare, fondata la doglianza con cui il ricorrente ha eccepito la nullità delle sentenze di merito per omessa valutazione, da parte del primo giudice, del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 25 febbraio 2016, in quanto ristretto per altra causa in regime di detenzione domiciliare. Nella specie, infatti, deve trovare applicazione quanto affermato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, per la quale, a soluzione di un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e di disporre la traduzione dell'imputato. 2.1. Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata risulta comprovato, in maniera inequivoca, sia che l'imputato fosse ristretto, relativamente ad altro procedimento, in detenzione domiciliare, sia che di ciò fosse pienamente edotto il giudice di primo grado, risultando per tabulas che nel verbale di udienza del 25 febbraio 2016 era stato espressamente evidenziato come il Martinelli fosse «sottoposto ad obbligo di dimora nel Comune di Roma p.q.c. e in detenzione domiciliare p.a.c.», come, peraltro, chiaramente ribadito dalla difesa, che aveva motivato la sua richiesta di rinvio dell'udienza proprio deducendo «l'impedimento dello stesso imputato, essendo lo stesso in detenzione domiciliare p.a.c.». 2.2. La superiore istanza non era stata accolta sul presupposto che il Martinelli fosse presente ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., tuttavia non prendendosi atto del fatto che, in ossequio a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA], l'imputato nella specie fosse legittimamente impedito ex art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen. senza aver espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, in quanto detenuto per altro, con conseguente ricorrenza dell'obbligo per il giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione dell'imputato. 2.3. D'altro canto, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, che afferisce in modo diretto all'espletamento del suo diritto di difesa e che non è in alcun modo limitabile, se non in presenza di un'espressa rinuncia da parte del suo titolare, resa con un'inequivoca manifestazione di volontà. Trattasi di principio tutelato sia a livello costituzionale (art. 111 Cost.) che da norme pattizie internazionali (art. 6, comma 3, lett. c, d, e, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978), posto a garanzia dello svolgimento di un equo processo. Le Sezioni Unite hanno, da tempo, affermato il fondamentale diritto dell'imputato ad essere presente nel giudizio in cui si decide sulla sua responsabilità, chiarendo che deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato e quindi, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso, essendo stato, in proposito, precisato che «qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell'imputato deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell'imputato stesso di assistere all'udienza» (così, espressamente, Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835-01). Nel prosieguo, il [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, esplicato «che la conoscenza da parte del giudicante della presenza di una limitazione alla libertà, su cui sia possibile intervenire, non può essere pretermessa, se non ignorando allo stesso tempo l'evidente discrasia logica che si verrebbe a creare tra la pretesa libertà di determinazione dell'interessato, presupposto di legittimità del giudizio in assenza, e la condizione di restrizione». A dire delle Sezioni Unite, «l'assenza può costituire, quindi, chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. La difforme interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell'impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell'imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell'imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto. Il dato normativo impone di escludere la legittimità di una interpretazione che appare fondata sulla configurazione della partecipazione dell'imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa, e non un diritto, e su esigenze di funzionalità e celerità del processo, più che sul rispetto della sua ritualità, secondo le precise scansioni dettate dalle disposizioni sul punto» (cfr. Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, soprattutto in motivazione). 2.4. Alla stregua degli indicati principi, non può essere configurata, allora, una rinuncia nei casi in cui il giudice - come in quello in esame - abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della sua libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di non presenziare. L'impedimento dell'imputato, sottoposto a misura restrittiva che di fatto gli impedisce di partecipare al processo, non cessa di essere assoluto in ragione della mancata espressa attivazione dell'interessato e, dunque, della omessa espressa manifestazione di interesse a partecipare. La situazione di diritto fondamentale dell'imputato di partecipare al "suo" processo non degrada ad interesse perseguibile a sua iniziativa, non essendo quest'ultima imposta dalla legge. Come rilevato dalle Sezioni Unite, «la conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti», con conseguente irrituale instaurazione del contraddittorio. Tale vulnus era stato, invero, dedotto dal Martinelli con uno specifico motivo di appello, in accoglimento del quale la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della decisione di primo grado, in applicazione di quanto espressamente previsto dalla norma dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. L'indicata erroneità della decisione della Corte di appello comporta, pertanto, l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con valenza assorbente rispetto a quanto eccepito con la seconda censura. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il novembre 2021, oltre che di quella del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 18 febbraio 2016, con trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia in data 18.2.2