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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14637/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 27/06/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per tassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva specifica e infraquinquennale applicata.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta che risulterebbe sproporzionata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi del ricorso risultano inammissibili in quanto la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, attinta dalle censure, risulta sorretta da un apparato argomentativo adeguato e non illogico che esamina, disattendendole, le deduzioni difensive.

Essi, inoltre, ripropongono in larga parte le medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello, senza un reale e specifico confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

2. La Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha implicitamente ritenuto congruo il giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee.

La motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, non è né mancante né meramente apparente, avendo fatto chiaro riferimento alle "modalità del fatto e delle circostanze dell'azione".

In particolare, la Corte ha valorizzato il quantitativo di sostanza stupefacente (cocaina e crack per complessive 65 dosi medie singole), la suddivisione in 33 involucri, la custodia della sostanza all'interno della biancheria intima e il rinvenimento di denaro in biglietti di vario taglio, elementi che delineano una condotta di significativa gravità e denotano una non trascurabile capacità a delinquere

3. Venendo alla doglianza relativa alla dosimetria, la Corte territoriale ha giudicato la pena "del tutto congrua" in ragione delle "modalità del fatto e delle circostanze dell'azione come sopra evidenziate".

Tale motivazione, rapportata alla descrizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza, non è manifestamente illogica, avendo ancorato il giudizio di adeguatezza della sanzione a elementi concreti e negativamente valutabili.

Il ricorrente, contrapponendo la propria valutazione a quella del giudice di merito, non deduce un vizio logico-giuridico della motivazione, ma si limita a sollecitare, ancora una volta, un nuovo e diverso apprezzamento di merito.4.

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle emmende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ndrea Gentili I i) L-- DEposiTATA CA 2 2026 Fuwer o Giudiziario AMI-3a• Santis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 27/06/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per tassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva specifica e infraquinquennale applicata. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta che risulterebbe sproporzionata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi del ricorso risultano inammissibili in quanto la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, attinta dalle censure, risulta sorretta da un apparato argomentativo adeguato e non illogico che esamina, disattendendole, le deduzioni difensive. Essi, inoltre, ripropongono in larga parte le medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello, senza un reale e specifico confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. 2. La Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha implicitamente ritenuto congruo il giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee. La motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, non è né mancante né meramente apparente, avendo fatto chiaro riferimento alle "modalità del fatto e delle circostanze dell'azione". In particolare, la Corte ha valorizzato il quantitativo di sostanza stupefacente (cocaina e crack per complessive 65 dosi medie singole), la suddivisione in 33 involucri, la custodia della sostanza all'interno della biancheria intima e il rinvenimento di denaro in biglietti di vario taglio, elementi che delineano una condotta di significativa gravità e denotano una non trascurabile capacità a delinquere 3. Venendo alla doglianza relativa alla dosimetria, la Corte territoriale ha giudicato la pena "del tutto congrua" in ragione delle "modalità del fatto e delle circostanze dell'azione come sopra evidenziate". Tale motivazione, rapportata alla descrizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza, non è manifestamente illogica, avendo ancorato il giudizio di adeguatezza della sanzione a elementi concreti e negativamente valutabili. Il ricorrente, contrapponendo la propria valutazione a quella del giudice di merito, non deduce un vizio logico-giuridico della motivazione, ma si limita a sollecitare, ancora una volta, un nuovo e diverso apprezzamento di merito.4. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle emmende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ndrea Gentili I i) L-- DEposiTATA CA 2 2026 Fuwer o Giudiziario AMI-3a• Santis
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