CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 02887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29592/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n. 252 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 200/2018,depositata il 16/04/2018 , R.G.N. 639/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata accertata, in ragione della violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,dal mese di luglio 1991, tra [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, è stata dichiarata la inammissibilità,per intervenuto giudicato esterno - integrato dalla pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1231/2016, con la quale la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la “PDP soc. Coop.” erano state condannate in solido ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento, in favore del lavoratore, di un importo a titolo di “una tantum” contrattuale -della domanda proposta dal Saraceno, a cui carico era stato posto il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi ; la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e/o errata interpretazione dell’art. 2909 c.c. con riferimento all’art. 1 della l. n. 1369 del 1960, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- s i duole che il giudice del gravame abbia ritenuto preclusa la propria domanda, rilevando che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1231/2016, fondata implicitamente sulla genuinità del contratto di appalto intercorso, con decorrenza dal 4 agosto 2011, tra “[OSCURATO:SOCIETA].” e la “PDP soc. Coop.”, non aveva avuto ad oggetto i precedenti rapporti intercorsi tra la predetta “[OSCURATO:SOCIETA]” e le varie società (tra cui, in particolare, la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la “[OSCURATO:SOCIETA].”) subentrate nell’appalto, a partire dal 30 luglio 1991, con le quali era intercorso un rapporto di lavoro solo fittizio (cfr. il seguente passo del ricorso: “La Corte d’Appello, tenuto conto che nel medesimo appalto si sono susseguite ditte appaltatrici, avrebbe dovuto verificare la sussistenza della ipotesi vietata per ogni singolo rapporto di lavoro e per ogni singolo contratto di appalto stipulato con le imprese subentrate di volta in volta e non con riferimento al contratto di appalto inteso in senso generale, contratto che, pur avendo sempre il medesimo oggetto - pulizia dei convogli ferroviari - non è comunque lo stesso per le varie ditte e viene stipulato, come detto, di volta in volta con le singole imprese che subentrano nello stesso. Sicché la Corte avrebbe dovuto verificare la realizzazione dell’interposizione in relazione ai contratti di appalto e ai rapporti di lavoro intercorsi tra il Saraceno e la [OSCURATO:SOCIETA] e la Sogaf. … Ciò detto, l’interposizione si è realizzata, come affermato fin dal ricorso di primo grado, dal 1991 in poi e più precisamente quando il Saraceno era alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] e della Sogafe, dunque, in un periodo di tempo assai precedente al subentro nell’appalto della PDP Soc. Coop., sicché non è dato comprendere come il giudicato sulla sentenza n. 1231/16 possa in alcun modo incidere sul presente giudizio”); con il secondo motivo - denunciando contraddittorietà della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità della domanda e conseguente condanna alle spese, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia emesso statuizione di condanna alle spese in relazione al giudizio di primo grado, non essendo revocabile in dubbio che il giudicato esterno, anche ove ritenuto sussistente, si fosse formato in epoca successiva al predetto giudizio. Ritenuto che: il primo motivo è fondato, in quanto la sentenza n. 1231/2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta emessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e la “PDP soc. Coop.” nel periodo successivo al 4 agosto 2011, sicché essa non poteva estendere i suoi effetti di giudicato, neppure implicito, sui rapporti di lavoro realizzatisi nei periodi precedenti, per effetto di distinti appalti intervenuti tra “[OSCURATO:SOCIETA].” e varie società con le quali il lavoratore medesimo aveva dedotto di aver intrattenuto rapporti di lavoro solo fittizi; non è idoneo a supportare la conclusione del giudice di appello il rilievo secondo cui « Ora se è vero che la sentenza oggetto dell’appello in questo procedimento ha dichiarato essere intervenuta interposizione fittizia sin dal luglio del 1991, allorché il Saraceno era alla dipendenza “fittizia” (secondo la medesima sentenza) della [OSCURATO:SOCIETA], l’effettività del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] quale vero datore di lavoro al di là dell’apparenza della sua qualifica di committente si sarebbe protratta, sempre secondo la medesima sentenza, anche per l’ultimo segmento temporale relativo alla gestione dell’appalto, a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte di PDP Soc. Coop., ma ciò è in palese contrasto con il giudicato derivante dalla sentenza citata nr. 1231/2016 del 9.11.2016 dalla quale emerge, in contrario avviso, che, alla stessa data del 4.8.2011, non sussisteva alcuna interposizione fittizia e PDP Soc. Coop, era effettivo datore di lavoro e [OSCURATO:SOCIETA] committente mero obbligato in solido ex art. 29 del d.lgs. nr. 276 del 2003. Devesi inoltre evidenziare che è incontroverso e pacifico fra le parti che le varie ditte (da [OSCURATO:SOCIETA] nel 1991 a PDP soc. Coop. nel 2011) sono subentrate via via negli anni nel medesimo unico appalto del quale -con la sentenza passata in giudicato nel predetto distinto procedimento - è stata dichiarata la validità ed efficacia»; infatti, vale, in direzione contraria, la considerazione che la genuinità dell’ultimo appalto non è automaticamente idonea a caratterizzare nello stesso senso quelli precedenti, attesa l’autonomia degli stessi, non essendo ipotizzabile, nella fattispecie (connotata da una successione di appalti nell’ambito dei quali il lavoratore è stato assunto per chiamata diretta dalle varie società appaltatrici), una unicità dell’appalto, configurabile ovviamente solo ove le parti contrattuali siano sempre le stesse; il secondo motivo resta assorbito; la sentenza va così cassata con rinvio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizion