Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02112/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 8 maggio 1972 a [OSCURATO:PERSONA], nata il 11 novembre 1969 a Chieti avverso la ordinanza del 17/03/2021 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; zu) lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]Rfie ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, ha rigettato l'istanza ex art. :175 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 801 del 15 marzo 2017 del Tribunale di Taranto. 2.Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con un unico atto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1 la violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa applicazione della disciplina di cui all'art. 127 cod. proc. pen., con conseguente violazione del principio del contraddittorio per avere la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto emesso un provvedimento de plano di rigetto, anziché procedere nella forma camerale partecipata, che, di contro, sarebbe stata necessaria ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.;

2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., per aver rigettato la richiesta per supposta carenza dei presupposti di forza maggiore; non si condividono le conclusioni sull'onere di vigilanza in capo agli imputati, dovendosi ravvisare nel decesso del difensore una causa di forza maggiore, soprattutto nei casi come quello oggetto del presente giudizio, ove il decesso è stato incolpevolmente ignorato dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve premettersi che l'ordinanza impugnata è frutto dell'annullamento con rinvio operato da Cass. Pen., Sez. 2, n. 31864 del 2020, con la quale si è censurato il profilo della mancata tempestività della richiesta di restituzione in termini precedentemente formulata e dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, "rimanendo impregiudicata la deliberazione circa la fondatezza della stessa".

2. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha ritenuto tempestiva ed ammissibile la richiesta, dichiarandola, tuttavia, infondata nel merito, sottolineando come gravi sull'imputato l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al difensore di fiducia e, quindi, l'impossibilità di ricondurre alla causa di forza maggiore la mancata conoscenza dell'evento morte del difensore di fiducia. 3.11 primo motivo di ricorso appare inammissibile.

Secondo costante orientamento della Suprema Corte "nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede sull'istanza de plano, atteso che l'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme" (ex multis Sez. 6, n. 12238 del 5/02/2019, Zuccari, Rv. 275722).

Erra la difesa nel sostenere la incostituzionalità della udienza de plano nei casi di cui all'art. 175 cod. proc. pen.

Si veda, sul punto, Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018 - dep. il 16/01/2019- [OSCURATO:PERSONA], Rv 274925 2018, per cui "in tema di procedimento per la restituzione nel termine per l'appello avverso sentenza di condanna, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 C.E.D.U., dell'articolo 175, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui consente una decisione de plano senza contraddittorio, trattandosi di decisione incidentale avverso la quale è, comunque, assicurato il ricorso per cassazione." 4.In relazione al secondo motivo di ricorso si rileva come la Suprema Corte abbia oramai evidenziato la sussistenza di un "onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (da ultimo Sez. 2, n. 32119 del 2021, non mass.) e che, laddove questo non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assisto e il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento. 4.1.Nel caso in esame, appare, inoltre, correttamente valutata la significatività del tempo decorso dal decesso del difensore, asseverante il disinteresse della parte in merito all'incarico fiduciario conferitogli.

6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 8 maggio 1972 a [OSCURATO:PERSONA], nata il 11 novembre 1969 a Chieti avverso la ordinanza del 17/03/2021 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; zu) lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]Rfie ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, ha rigettato l'istanza ex art. :175 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 801 del 15 marzo 2017 del Tribunale di Taranto. 2.Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con un unico atto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1 la violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa applicazione della disciplina di cui all'art. 127 cod. proc. pen., con conseguente violazione del principio del contraddittorio per avere la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto emesso un provvedimento de plano di rigetto, anziché procedere nella forma camerale partecipata, che, di contro, sarebbe stata necessaria ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.; 2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., per aver rigettato la richiesta per supposta carenza dei presupposti di forza maggiore; non si condividono le conclusioni sull'onere di vigilanza in capo agli imputati, dovendosi ravvisare nel decesso del difensore una causa di forza maggiore, soprattutto nei casi come quello oggetto del presente giudizio, ove il decesso è stato incolpevolmente ignorato dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che l'ordinanza impugnata è frutto dell'annullamento con rinvio operato da Cass. Pen., Sez. 2, n. 31864 del 2020, con la quale si è censurato il profilo della mancata tempestività della richiesta di restituzione in termini precedentemente formulata e dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, "rimanendo impregiudicata la deliberazione circa la fondatezza della stessa". 2. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha ritenuto tempestiva ed ammissibile la richiesta, dichiarandola, tuttavia, infondata nel merito, sottolineando come gravi sull'imputato l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al difensore di fiducia e, quindi, l'impossibilità di ricondurre alla causa di forza maggiore la mancata conoscenza dell'evento morte del difensore di fiducia. 3.11 primo motivo di ricorso appare inammissibile. Secondo costante orientamento della Suprema Corte "nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede sull'istanza de plano, atteso che l'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme" (ex multis Sez. 6, n. 12238 del 5/02/2019, Zuccari, Rv. 275722). Erra la difesa nel sostenere la incostituzionalità della udienza de plano nei casi di cui all'art. 175 cod. proc. pen. Si veda, sul punto, Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018 - dep. il 16/01/2019- [OSCURATO:PERSONA], Rv 274925 2018, per cui "in tema di procedimento per la restituzione nel termine per l'appello avverso sentenza di condanna, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 C.E.D.U., dell'articolo 175, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui consente una decisione de plano senza contraddittorio, trattandosi di decisione incidentale avverso la quale è, comunque, assicurato il ricorso per cassazione." 4.In relazione al secondo motivo di ricorso si rileva come la Suprema Corte abbia oramai evidenziato la sussistenza di un "onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (da ultimo Sez. 2, n. 32119 del 2021, non mass.) e che, laddove questo non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assisto e il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento. 4.1.Nel caso in esame, appare, inoltre, correttamente valutata la significatività del tempo decorso dal decesso del difensore, asseverante il disinteresse della parte in merito all'incarico fiduciario conferitogli. 6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 nov
Sentenza Cassazione n. 02112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris