CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 32794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 8 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa della semilibertà, respingendo la richiesta dì ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Dato atto che doveva essere eseguita condanna ad anni due e mesi otto di reclusione inflitta per reato associativo e reati tributari, il Tribunale ha ritenuto che, pur a fronte della favorevole relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna, non poteva essere concessa la più ampia misura alternativa risultando procedimenti penali pendenti per fatti successivi a quelli oggetto della condanna e in assenza di condotte riparatorie. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della decisione che aveva negato l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza, laddove aveva ritenuto che il condannato fosse gravato da procedimenti pendenti, aveva travisato i dati disponibili, risultando che due "pendenze" erano state definite con sentenze di patteggiamento unite nella continuazione con la condanna in esecuzione e quindi residuava unico procedimento pendente, relativo a reati commessi nel 2015. Inoltre, non risultavano reati commessi dopo il 12 maggio 2017, data di applicazione degli arresti domiciliari. Era in corso revisione critica e resipiscenza, come desumibile dalla stabile attività lavorativa e dal nuovo nucleo familiare formato, uniti alla disponibilità ad attività riparatorie e all'accantonamento di una parte dello stipendio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Quanto al denunciato travisamento dei dati relativi ai procedimenti pendenti, si deve rilevare che la definitività del giudizio, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, invece che la sua pendenza, semmai avvalora il rilievo attribuito dal Tribunale, in quanto il procedimento è giunto ad un esito di conferma dell'accusa. Il rilievo, dunque, riguarda la valutazione di un dato probatorio, ma è generico, in quanto la sua considerazione non è decisiva, ma, semmai, conduce ad un rafforzamento delle ragioni della decisione assunta. Il motivo, poi, evidenzia una serie di dati positivi, che il provvedimento ha già valutato positivamente in ordine alla misura della semilibertà concessa, ma che sono stati ritenuti, in relazione alla più ampia misura invocata, recessivi rispetto ai dati concernenti la non risalenza nel tempo dei reati e all'assenza, pur a fronte di reati funzionali al conseguimento di profitto economico, di condotte riparatorie. Il motivo, dunque, ripropone argomenti attinenti al merito, sollecitando il collegio ad una rivalutazione di esso, con una prospettiva estranea al giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a