CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18079-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 2319 [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.L.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1145/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2016 R.G.N. 2900/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18079/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 8 febbraio 2016 n. 1145, la Corte d'appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello dell'Inps e accoglieva parzialmente l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza del Tribunale di Milano che in parziale accoglimento dell'opposizione a cartella esattoriale, promossa dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] spa dichiarava, per quanto ancora d'interesse, quest'ultima tenuta a corrispondere i contributi pretesi dall'Enpals per il periodo da aprile 2005 ad agosto 2008, per 24 lavoratori meglio indicati nella sentenza impugnata, mentre escludeva il debito contributivo per tutti gli altri lavoratori. Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni della propria decisione riteneva che il versamento dei contributi per alcuni lavoratori, alla gestione separata anziché alla gestione Enpals non poteva essere considerato idoneo ad assolvere l'onere contributivo; infatti, non ricorreva, secondo la Corte distrettuale, alcuna incompatibilità tra le attività svolte dall'istruttore sportivo presso la palestra in relazione alla quale dovevano essere corrisposti i contributi ad Enpals ed altre attività svolte in altri contesti per le quali la contribuzione va effettuata a favore della gestione separata. Il fatto che il datore di lavoro avesse corrisposto i contributi all'Inps anziché all'Enpals non lo esonerava dal pagamento dovuto considerata la diversa modalità di determinazione dei contributi e la diversa aliquota. La Corte d'appello, in riferimento all'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] spa lo accoglieva per le posizioni di Murgano e Lusi, non essendo ravvisabile nella prestazione da questi ultimi offerta alcun carattere professionale e lo accoglieva anche in riferimento alla richiesta di insussistenza del debito contributivo di cui alla diffida notificata dall'ente previdenziale in data 8.6.2009, perché l'Enpals sul punto oggetto di opposizione da parte della società fin dal suo atto introduttivo del giudizio di primo grado non aveva dedotto ed allegato nulla a sostegno della fondatezza della propria pretesa contributiva. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l'Enpals non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità parziale della sentenza, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., nella parte in cui è stato dichiarato sussistere il debito contributivo in riferimento a 17 lavoratori meglio indicati in ricorso, mentre il giudice di primo grado aveva escluso tale debito contributivo in riferimento ai 17 collaboratori inclusi nel verbale ispettivo che aveva originato parte della cartella opposta, già iscritti alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto esercenti altra e diversa attività rispetto a quella di istruttore sportivo. Su tale punto, invece, il giudice d'appello ha ritenuto diversamente, ma, ad avviso della società ricorrente, in difetto di motivazione, perché non ha specificato quali tra le diverse attività fossero state svolte da quei lavoratori autonomi con caratteristiche di professionalità e abitualità, senza prendere in esame ciascuna delle posizioni interessate, dovendosi escludere, pertanto, in difetto di tale accertamento, la sussistenza dell'obbligo contributivo, verso l'una o verso l'altra gestione di riferimento. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 1180 c.c., dell'art. 43 comma 1 lett. a) della legge n. 289/02, dell'art. 2 commi da 25 a 32 della legge n. 335/95 e dell'art. 1 comma 212 della legge n. 662/1996, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui è stata dichiarata l'irrilevanza dei pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA] effettuati dai 17 collaboratori meglio indicati in ricorso, in relazione alla attività svolta in favore della committente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nonché violazione dell'art. 116 comma 8 lett. a) e lett. b) nella parte in cui è stato dichiarato applicabile alla fattispecie, il regime sanzionatorio della cd. evasione. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo all'ENPALS, salvo che abbiano reso prestazioni compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 comma 2 del TUIR (per un importo non superiore ad € 7.500,00) (Cass. n. 41397/21): di tale ipotesi eccettuativa, tuttavia, nella specie non vi è prova. Inoltre, non vi è, sul punto, carenza motivazionale nella sentenza della Corte d'appello, la quale nell'escludere che l'erroneo versamento a Inps invece che ad Enpals avesse effetto liberatorio del pagamento dei contributi all'Enpals stesso da parte della società [OSCURATO:PERSONA] spa - come affermato invece dal giudice di primo grado - ha, da parte sua, dato implicitamente per scontato l'esistenza dei presupposti di professionalità e abitualità nella prestazione lavorativa del 17 lavoratori addetti all'impianto sportivo, così da affermare motivatamente - alla stregua del principio di diritto sopra indicato -l'obbligazione contributiva in capo alla società contribuente. Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d'appello ha accertato come a fronte delle mancate comunicazioni all'ente da parte della società, come sarebbe invece stato suo obbligo fare, il credito relativo ai vari periodi e per ciascun lavoratore rimaneva del tutto sconosciuto e sottratto ad ogni verifica. Pertanto, l'ammontare del credito contributivo non era stato mai portato a conoscenza dell'istituto e ciò in un arco temporale di oltre tre anni, emergendo solo a seguito di attività ispettiva. Il ricorso va, pertanto, rigettato íe spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15°h per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso