CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/11/2020 dal Giudice dell'udienza preliminari del Tribunale di Teramo, rideterminava la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa a titolo di continuazione con i reati giudicati con la sentenza del 09/10/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano (irrevocabile il 06/12/2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non applicabile il disposto dell'art. 649 cod.proc.pen. tra il fatto contestato nel presente procedimento e quello oggetto del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano; in realtà, emergeva l'identità del fatto storico, trattandosi di violazione della medesima norma - detenzione illecita di ingente quantitativo di marijuana - commessa nello stesso giorno (9.4.2017) in due località dell'Abruzzo non molto distanti l'una dall'altra (Fossacesia e [OSCURATO:PERSONA]Angelo). Con il secondo motivo deduce erronea e falsa applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena irrogata, lamentando che le condizioni economiche disagiate ed il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena di anni tre e mesi dieci inflittagli dal Tribunale di Lanciano costituivano elementi favorevoli non considerati dalla Corte territoriale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il divieto di bis in idem, che rinviene la propria matrice normativa nell'art. 649 cod. proc. pen., preclude la celebrazione di un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale egli sia già stato giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi di cui rispettivamente all'art. 69, co. 2 e all'art. 345 cod. proc. pen Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, "ai fini della preclusione connessa ai principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione dei reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799). Tale ricostruzione è stata ribadita ed ulteriormente verificata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 31.5.-21.7.2016), che ha analizzato la relazione tra la nozione di medesimo fatto valevole per il diritto nazionale e quella che risulta assunto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed ha escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito all'idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha chiarito, in particolare, che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. In altri termini, deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta; è invece necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, seppure riferendosi a un confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni sanzionatorie. Tali principi, calati nel caso di specie, evidenziano la manifesta infondatezza della doglianza, atteso che, come ben evidenziato dalla Corte d'appello, non vi è identità tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza del 9.10.2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, confermata dalla sentenza del 15.11.2018 della Corte di appello di L'Aquila, divenuta irrevocabile il 6.12.2018, fatti che certamente attengono ad eventi naturalistici ben diversi, attesa la diversa collocazione spaziale delle condotte e la diversità dell'oggetto materiale delle stesse. Le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono, pertanto, al sindacato di legittimità. L'accertamento circa la sussistenza o meno dello stesso fatto, ai fini dell'applicabilità del divieto di bis in idem, è, infatti, un tipico giudizio di fatto, riservato al Giudice di merito, che si sottrae al controllo di legittimità ove risulti congruamente motivato (Sez.6, n.9301 del 19/04/1995, Rv.203081). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione della obiettiva gravità del fatto, aggiungendo anche che non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato.Va ricordato che questa Corte, ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta, ha affermato che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament