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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 24035/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIB.

SORVEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], attualmentesottoposto alla detenzione domiciliare, avverso il provvedimento con cui ilMagistrato di sorveglianza di Lecce in data 17.11.2025 ha rigettato un’istanza delcondannato di colloquio con la moglie a sua volta detenuta;Considerato che il provvedimento in materia di permessi ai condannati, aidetenuti e agli internati, emanato dal magistrato di sorveglianza o da altroorgano giudiziario ha natura ed efficacia di provvedimento amministrativosussunto nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale, pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, contro i quali, a norma dell'art.111, secondo comma, Cost., è sempre ammesso il ricorso per cassazione perviolazione di legge (Sez. 4, n. 1531 del 22/7/1985, Trombin, Rv. 170219 - 01),sicché esso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabilecon i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quellidell'ordinamento amministrativo (Sez. 4, n. 2222 del 7/4/2000, Bresciani, Rv.216486 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. SORVEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], attualmentesottoposto alla detenzione domiciliare, avverso il provvedimento con cui ilMagistrato di sorveglianza di Lecce in data 17.11.2025 ha rigettato un’istanza delcondannato di colloquio con la moglie a sua volta detenuta;Considerato che il provvedimento in materia di permessi ai condannati, aidetenuti e agli internati, emanato dal magistrato di sorveglianza o da altroorgano giudiziario ha natura ed efficacia di provvedimento amministrativosussunto nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale, pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, contro i quali, a norma dell'art.111, secondo comma, Cost., è sempre ammesso il ricorso per cassazione perviolazione di legge (Sez. 4, n. 1531 del 22/7/1985, Trombin, Rv. 170219 - 01),sicché esso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabilecon i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quellidell'ordinamento amministrativo (Sez. 4, n. 2222 del 7/4/2000, Bresciani, Rv.216486 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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