CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che l'unico motivo del ricorso, che con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine all'entità dell'aumento inflitto a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sia in ordine alla pena-base che gli aumenti a titolo di continuazione in termini coerenti con i principi affermati da questa Corte (cfr., in particolare, pag. 2, laddove la Corte ha richiamato la pluralità di pubblici ufficiali vittime della condotta delittuosa, ipotesi in cui, peraltro, Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01 hanno ravvisato un esempio di concorso formale di reati); le SS.UU. nella sentenza "Pizzone" hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre