CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 629 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di specificità perché riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato, poiché quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153); che nel caso di specie, a fronte della motivazione complessivamente considerata, le imprecisioni sottolineate dal ricorrente, in quanto la pena base non è stata determinata nel minimo edittale, come sostenuto dalla Corte, ma in misura superiore al minimo di appena sei mesi di reclusione, non integrano un vizio motivazionale censurabile in questa sede (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, sulla congruità della pena, alla luce della valorizzata gravità della condotta posta in essere dal ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis