CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1984
Cassazione n. 21675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1984 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa il 25.10.2018 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, e, conseguentemente, condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, disponeva che la sospensione condizionale di detta pena e concedeva all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, "nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.)". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere presente nell'applicazione dell'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e succ. mod. in relazione all'art. 2094 cod. civ.; omessa motivazione in ordine agli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato; motivazione illogica (art. 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.)". 3. In data 31 marzo 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale ha ribadito le censure formulate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E in vero, ritiene il Collegio che tanto il primo che il secondo motivo di ricorso non contengono una precisa analisi critica delle argomentazioni poste a base dell'impugnata sentenza, che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - è sorretta da adeguato argomentare in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato sulla base degli accertamenti svolti presso la ditta, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, nonché della tipologia di rapporto di lavoro di carattere subordinato, desunta dai riferimenti offerti dalla teste [OSCURATO:PERSONA], ispettore del lavoro, che aveva effettuato il controllo presso la citata ditta.Inoltre, entrambi i motivi si fondano su asseriti difetto di motivazione e violazione di legge che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere inesistenti perché connotato da lineare e logico argomentare, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]