CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11709/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché meramente reiterativo di censure già vagliate in appello e, comunque, manifestamente infondato. In particolare, con un unico motivo di ricorso la difesa censura l'affermazione circa la penale responsabilità del ricorrente per non avere posto in essere una condotta effettivamente violenta e oppositiva nei confronti dei pubblici ufficiali. Sul punto dell'elemento materiale del reato, tuttavia, la sentenza di appello risulta immune da censure, avendo correttamente valorizzato sia la condotta di guida pericolosa del ricorrente sia le espressioni gravemente offensive e minacciose volte all'indirizzo degli operanti. Condotte, queste, concretamente idonee ad impedire - o quantomeno a rallentare - le operazioni di controllo dei pubblici ufficiali e pertanto integranti il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso