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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22811/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 27 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata con recidiva reiterata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla prova su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici a pagina 4, ove ha evidenziato come, a seguito di segnalazione del nominativo alla Centrale di [OSCURATO:PERSONA], la banca trattaria invia per legge un preavviso di revoca del diritto di emissione di assegni, pertanto l'imputato non poteva non essere a conoscenza del divieto e in ogni caso si era reso irreperibile quando la persona offesa aveva tentato di contattarlo; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessività della pena inflitta, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie; osservato che la graduazione della pena, inflitta in misura comunque inferiore alla media edittale, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 6 sulle modalità della condotta, connotata da particolare astuzia e callidità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

In favore della parte civile devono essere liquidate le spese processuali sostenute nel grado nella misura di cui alla parte dispositiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in euro 3686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 27 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata con recidiva reiterata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla prova su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici a pagina 4, ove ha evidenziato come, a seguito di segnalazione del nominativo alla Centrale di [OSCURATO:PERSONA], la banca trattaria invia per legge un preavviso di revoca del diritto di emissione di assegni, pertanto l'imputato non poteva non essere a conoscenza del divieto e in ogni caso si era reso irreperibile quando la persona offesa aveva tentato di contattarlo; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessività della pena inflitta, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie; osservato che la graduazione della pena, inflitta in misura comunque inferiore alla media edittale, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 6 sulle modalità della condotta, connotata da particolare astuzia e callidità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. In favore della parte civile devono essere liquidate le spese processuali sostenute nel grado nella misura di cui alla parte dispositiva. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.