Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:622
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑327/03 e C‑328/03
Repubblica federale di Germania
contro
[OSCURATO:PERSONA]H und Co. KG
e
[OSCURATO:PERSONA] O2 (Germany) GmbH und Co. OHG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Art. 11, n. 2 — Diritti per la concessione di nuovi numeri telefonici — Acquisizione a costo zero di numeri a disposizione dell’impresa succeduta all’ex monopolio statale»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 9 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 ottobre 2005
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Disciplina comune per le autorizzazioni generali e le
licenze individuali — Direttiva 97/13 — Tasse e diritti applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Uso ottimale
di risorse rare — Imposizione ai nuovi operatori di un diritto per l’assegnazione di numeri telefonici — Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, art. 11, n. 2)
L’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze
individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, consente di imporre una tassa alle imprese per gestire in modo ottimale
una «risorsa rara», purché detta tassa sia non discriminatoria e tenga conto della necessità di promuovere lo sviluppo di
servizi innovativi e la concorrenza.
Detta disposizione dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che un nuovo operatore
sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare, per l’assegnazione di numeri telefonici una tassa commisurata al
valore economico dei numeri concessi, allorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione
dominante, ha rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio,
un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale esclude l’applicazione a posteriori di questa tassa
su detto portafoglio.
(v. punti 21, 23, 46 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
20 ottobre 2005 (
*
)
«Servizi di telecomunicazioni – Direttiva 97/13/CE – Art. 11, n. 2 – Diritti per la concessione di nuovi numeri telefonici – Acquisizione a costo zero di numeri a disposizione dell’impresa succeduta all’ex monopolio statale»
Nei procedimenti riuniti C-327/03 e C-328/03,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania), con decisioni 30 aprile 2003, pervenute in cancelleria il 28 luglio 2003, nella causa
Repubblica federale di Germania
contro
[OSCURATO:PERSONA]H und Co. KG,
rappresentata dalla
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH
(C-327/03)
,
[OSCURATO:PERSONA] O2 (Germany) GmbH und Co. OHG
(C-328/03)
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA] e U. Lõhmus,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Repubblica federale di Germania, dai sigg. S. Prömper e K. Schierloh, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH und Co. KG, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dal sig. R. Schütz,
Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] O2 (Germany) GmbH und Co. OHG, dal sig. M. Hoffmann, Rechtsanwalt;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra S. Moore, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Shotter, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali
nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).
2 Le dette questioni sono state sottoposte alla Corte nell’ambito di due controversie tra la Repubblica federale di Germania,
da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH und Co. KG, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]»), e la [OSCURATO:PERSONA] O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] O2»), dall’altra, riguardo alla tassa
richiesta dalla Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (autorità competente in materia di regolamentazione del
settore delle poste e delle telecomunicazioni; in prosieguo: l’«autorità di regolamentazione») nel contesto di domande di
concessione di numeri telefonici.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 11 della direttiva 97/13 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente
intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative
licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati
in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.
2. In deroga al paragrafo 1, quando siano utilizzate risorse rare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono permettere all’autorità di regolamentazione
nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere
non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».
La normativa nazionale
4 La normativa nazionale pertinente comprende l’art. 43, n. 3, della legge 25 luglio 1996 in materia di telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz,
BGBl.1996 I, pag. 1120; in prosieguo: il «TKG») e il regolamento 16 agosto 1999 in materia di tasse applicabili ai numeri
telefonici (Telekommunikations-Nummerngebührenverordnung, BGBl. 1999 I, pag. 1887; in prosieguo: la «TNGebV»).
5 L’art. 43 della TKG prevede che l’autorità di regolamentazione assuma gli oneri relativi alla gestione dei numeri e che la
decisione di concessione di un numero di telefono, in esito ad una domanda, dia luogo alla percezione di una tassa. I fatti
generatori della tassa ed il relativo importo sono determinati con regolamento, conformemente alla legge relativa agli oneri
di natura amministrativa 23 giugno 1970 (Verwaltungskostengesetz, BGBl. 1970 I, pag. 821).
6 L’art. 1 della TNGebV, in combinato disposto con il punto B 1 dell’allegato alla disposizione medesima, nel suo testo iniziale,
prevede che la concessione di un blocco di 1 000 numeri di telefono a 10 cifre nel settore delle reti locali implichi il versamento
di una tassa di DEM 1 000 (circa EUR 500). Nell’ipotesi in cui la domanda di numeri telefonici venga respinta, viene percepita
una tassa il cui importo è pari a un quarto di quella percepita per la concessione dei numeri, nella specie DEM 250 (circa
EUR 125).
Cause principali e questioni pregiudiziali
7 La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] O2 sono due imprese di telecomunicazioni che hanno richiesto all’autorità di regolamentazione
la concessione di numeri telefonici.
8 La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] otteneva 37 blocchi di 1 000 numeri a 10 cifre sui 43 richiesti. [OSCURATO:PERSONA] O2 otteneva 2 303 blocchi di
1 000 numeri a 10 cifre sui 2 324 richiesti. In tale occasione, veniva imposta alle dette due imprese una tassa pari, rispettivamente,
a DEM 38 500 e a circa DEM 2,3 milioni.
9 L’importo delle dette tasse è di oltre quindici volte superiore a quello degli oneri amministrativi relativi alla concessione
di numeri telefonici, e di oltre tre volte superiore a quello degli oneri inerenti al diniego di una domanda di numeri. L’importo
della tassa per numero concesso corrisponde peraltro a circa lo 0,1% del fatturato annuale realizzabile con un numero.
10 [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che è succeduta all’operatore storico detentore del monopolio
in materia di telecomunicazioni in Germania, beneficia di un portafoglio di 400 milioni di numeri di telefono, ottenuti a
costo zero. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, il legislatore nazionale aveva previsto di assoggettare la detta impresa
al versamento della tassa determinata dalla TNGebV, quale corrispettivo per la concessione del detto portafoglio, ma ciò non
è stato possibile, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] presentato alcuna domanda di concessione di numeri, con conseguente inapplicabilità
dell’art. 43 della TKG.
11 La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] O2 proponevano ricorso avverso le decisioni dell’autorità di regolamentazione che imponevano
loro il pagamento della tassa. I loro ricorsi venivano respinti in primo grado, ma venivano successivamente accolti in appello.
L’autorità di regolamentazione ricorreva quindi per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
12 Il detto giudice fa presente che il TKG e la TNGebV sono conformi alla Costituzione tedesca osservando, del pari, che l’art. 11,
n. 2, della direttiva 97/13 consente di imporre una tassa per la concessione di numeri di telefono, i quali costituirebbero
una risorsa rara. Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se sia conforme alla detta disposizione, segnatamente alla necessità
di incoraggiare la concorrenza, l’applicazione alle nuove imprese di telecomunicazioni di una tassa che rispecchi parzialmente
il valore economico dei numeri concessi, mentre, secondo la normativa nazionale, risulta impossibile imporre la medesima tassa
alla [OSCURATO:PERSONA] per il portafoglio di numeri di cui essa beneficia. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, ove debba tenersi
conto della situazione della concorrenza sul mercato, questa tassa risulterebbe probabilmente contraria al detto art. 11,
n. 2.
13 Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali, formulate nei medesimi termini nelle cause C‑327/03 e C‑328/03:
«1) Se la direttiva 97/13/CE (…) debba essere interpretata nel senso che possa essere legittimamente riscossa, per la concessione
di numeri telefonici da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione del settore, una tassa commisurata al valore economico
dei numeri concessi, ancorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione dominante, abbia
rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo
portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale escluda l’applicazione a posteriori di tasse su tale portafoglio.
In caso di soluzione affermativa alla prima questione:
2) Se, in una fattispecie così delineata, le nuove imprese che entrano sul mercato possano essere assoggettate, per ottenere
la concessione di un numero telefonico – a prescindere dagli altri costi di accesso al mercato su di esse gravanti ed in assenza
di una connessa analisi delle loro possibilità concorrenziali nei confronti dell’impresa dominante sul mercato stesso –, ad
una tassa una tantum pari ad una determinata percentuale (nella specie, lo 0,1%) del fatturato annuo stimato realizzabile
in caso di ulteriore cessione del numero medesimo ad un utente finale».
14 Con ordinanza del presidente della Corte 16 settembre 2003, i procedimenti C‑327/03 e C‑328/03 sono stati riuniti ai fini
delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della decisione.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 debba essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, in base alla quale
un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni è tenuto a versare una tassa per la concessione di numeri telefonici,
in considerazione del valore economico dei detti numeri, quand’anche un’impresa di telecomunicazioni operante sullo stesso
mercato in posizione dominante abbia rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante
in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale escluda l’applicazione a posteriori
di tasse su tale portafoglio.
Osservazioni sottoposte alla Corte
16 La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] O2 e la Commissione delle Comunità europee ritengono che l’obbligo imposto ai nuovi operatori
di versare la tassa prevista dalla TNGebV per la concessione dei numeri telefonici necessari per offrire ai propri clienti
servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale – laddove la [OSCURATO:PERSONA], per il medesimo servizio, beneficia
gratuitamente di un vastissimo portafoglio di numeri telefonici – sia discriminatoria e costituisca un ostacolo allo sviluppo
della concorrenza. Una normativa come quella su cui si fonda la detta tassa sarebbe pertanto contraria ai requisiti previsti
dall’art. 11, n. 2, secondo periodo, della direttiva 97/13.
17 Per contro, il governo tedesco deduce, anzitutto, che una normativa di tal genere non è discriminatoria, dal momento che la
[OSCURATO:PERSONA], come i suoi concorrenti, deve versare una tassa per la concessione di nuovi numeri telefonici.
18 Riguardo, quindi, al portafoglio di numeri telefonici che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato dal proprio predecessore, il detto
governo sostiene che, quando tale portafoglio è stato costituito, non era prevista alcuna tassa, né in forza della normativa
nazionale, né dal diritto comunitario. Pertanto, non si potrebbe esigere a posteriori il versamento della detta tassa riguardo
a tale portafoglio, pagamento che, in ogni caso, non sarebbe ammissibile secondo il diritto nazionale.
19 Il governo tedesco aggiunge, infine, che il mancato pagamento della tassa da parte della [OSCURATO:PERSONA] per il portafoglio
di numeri telefonici di cui beneficia trova giustificazione nei pesanti oneri che gravano sulla detta impresa per il servizio
universale, nonché a seguito della riassunzione di un numero elevato di dipendenti e del conseguente obbligo di garantire
il pagamento delle relative pensioni.
20 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene, da parte sua, che l’obbligo di versare una tassa commisurata al valore commerciale dei
numeri telefonici concessi consente di gestire la risorsa rara costituita dai numeri medesimi, conformemente al disposto dell’art.
11, n. 2, della direttiva 97/13.
Giudizio della Corte
21 A termini dell’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, la tassa deve soddisfare tre requisiti. Anzitutto, deve consentire di
assicurare l’uso ottimale della risorsa rara. Inoltre, deve essere non discriminatoria. Infine, deve tener conto della necessità
di promuovere lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.
22 Riguardo al primo requisito, relativo alla gestione ottimale della risorsa rara, il governo tedesco e quello del [OSCURATO:PERSONA]
sostengono che i numeri telefonici utilizzabili esistono in quantità limitata e che il primo requisito, pertanto, risulta
soddisfatto.
23 A tale riguardo, si deve rammentare che l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 consente di imporre il versamento di una tassa
ai fini della gestione ottimale di una «risorsa rara», ma tale nozione non è definita dalla detta disposizione.
24 Occorre pertanto fare riferimento alle disposizioni che precedono il detto articolo, in particolare all’art. 10, n. 1, della
direttiva medesima. A termini di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il numero di licenze individuali per
una categoria di servizi di telecomunicazione solo per consentire la concessione di numeri in misura sufficiente. Ne consegue
che il legislatore comunitario ha in tal modo riconosciuto che i numeri telefonici possono sussistere in quantità limitata,
e, di conseguenza, costituire una risorsa rara.
25 L’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 deve essere pertanto interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre il
versamento di una tassa alle imprese di telecomunicazioni ai fini della gestione ottimale dell’attribuzione dei numeri telefonici.
26 Ne consegue che il primo requisito previsto dalla detta disposizione risulta soddisfatto nella parte in cui l’obbligo di versare
una tassa come quella prevista dalla normativa oggetto della causa principale concerne la concessione di numeri telefonici.
27 Per contro, nell’ipotesi di diniego di una domanda di concessione di numeri telefonici, che non implica, per definizione,
alcun uso dei numeri, né, di conseguenza, alcuna diminuzione del quantitativo di numeri disponibili, le disposizioni dell’art. 11,
n. 2, della direttiva 97/13 non sono applicabili. In tale caso, si deve applicare la regola generale prevista dal n. 1 del
detto articolo, a termini della quale la tassa richiesta alle imprese per le procedure di autorizzazione deve essere esclusivamente
intesa a coprire i costi amministrativi sostenuti per il trattamento della richiesta di numeri. Pertanto, l’obbligo di versare
una tassa pari a oltre il triplo dell’importo degli oneri amministrativi sostenuti è in contrasto con tale regola.
28 Resta da verificare se l’obbligo di versare, per la concessione di numeri telefonici, una tassa come quella prevista dalla
normativa oggetto della causa principale soddisfi gli altri due requisiti previsti dall’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13.
29 Riguardo al principio di non discriminazione, si deve ricordare che esso impone di non trattare in modo diverso situazioni
analoghe, a meno che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza 23 novembre
1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8395, punto 91).
30 A tale riguardo, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] O2, al pari della [OSCURATO:PERSONA], sono imprese di telecomunicazioni
che operano nel settore del traffico locale. Al fine di offrire i loro servizi, queste ultime devono necessariamente disporre
di numeri telefonici per poterli concedere ai loro clienti. Le dette imprese si trovano, pertanto, in una situazione analoga
sotto il profilo dell’offerta di servizi. Orbene, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] O2, nonché tutti i nuovi operatori
devono versare la tassa prevista dall’art. 1 della TNGebV, in combinato disposto con il punto B 1 dell’allegato alla disposizione
medesima, per ottenere numeri telefonici e accedere al mercato dei servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale,
mentre la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un portafoglio considerevole di numeri che le consente di essere operativa sul detto
mercato e per ottenere il quale non ha versato alcuna tassa.
31 Si deve pertanto necessariamente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi concorrenti non ricevono il medesimo trattamento
per l’accesso al mercato di cui trattasi.
32 La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] debba versare la tassa per ottenere nuovi numeri non modifica affatto tale rilievo,
che verte sull’accesso degli operatori al mercato.
33 Peraltro, tale rilievo non è modificato neanche dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto il portafoglio di numeri
telefonici dell’impresa cui è legittimamente succeduta secondo il diritto tedesco e secondo la normativa comunitaria applicabile
all’epoca del trasferimento del detto portafoglio.
34 Si pone tuttavia la questione se la differenza di trattamento dei nuovi operatori rispetto ad un’impresa come la [OSCURATO:PERSONA], succeduta all’ex impresa statale operante in regime di monopolio, possa risultare giustificata ovvero se essa costituisca
una discriminazione in contrasto con l’art. 11, n. 2, della direttiva.
35 Il governo tedesco deduce che il mancato pagamento della tassa da parte della [OSCURATO:PERSONA] per il portafoglio di numeri
telefonici di cui tale impresa beneficia si giustifica in quanto essa deve svolgere compiti propri di un servizio universale
e deve parimenti garantire il pagamento delle pensioni dei dipendenti che ha riassunto.
36 A tale riguardo, si deve rilevare che il governo tedesco non ha prodotto dati numerici a sostegno della propria deduzione
secondo cui la concessione gratuita del detto portafoglio costituisce una compensazione per gli oneri che gravano sulla [OSCURATO:PERSONA] per i suoi obblighi di servizio universale ovvero in ragione del pagamento delle pensioni dei dipendenti dalla medesima
riassunti. Orbene, come la Corte ha già affermato, l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 introduce un’eccezione rispetto
alla disposizione generale contenuta nel n. 1 dello stesso articolo, e richiede quindi un’interpretazione restrittiva (v.
sentenza 18 settembre 2003, cause riunite C‑292/01 e C‑293/01, Albacom e Infostrada, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9449, punti 33 e 34). Conseguentemente,
giustificazioni fondate sul detto n. 2 non possono essere sostenute in termini meramente generici.
37 Con riserva di un chiarimento che consenta di giustificare la differenza di trattamento degli operatori, deve rilevarsi che
l’obbligo di versare una tassa per la concessione di numeri telefonici, quale quello imposto ai nuovi operatori dalla normativa
di cui alla causa principale – pagamento che costituisce la condizione necessaria per l’ingresso di questi ultimi sul mercato
dei servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale – sebbene l’impresa succeduta all’ex impresa statale operante
in regime di monopolio possa operare sul detto mercato disponendo a costo zero di un vasto portafoglio di numeri, costituisce
una discriminazione nei confronti dei nuovi operatori, in contrasto con l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13.
38 Anche se il governo tedesco giungesse a dimostrare il carattere asseritamente non discriminatorio del portafoglio di numeri
telefonici di cui beneficia la [OSCURATO:PERSONA], occorrerebbe verificare se, conformemente al terzo requisito previsto dal
detto art. 11, n. 2, il versamento della tassa nell’ipotesi di concessione di numeri tenga conto della necessità di incoraggiare
lo sviluppo di servizi innovativi e della concorrenza.
39 A tale riguardo si deve ricordare che un sistema di concorrenza non alterata può garantirsi solo qualora venga assicurata
l’uguaglianza delle opportunità tra i vari operatori economici (v. sentenza 22 maggio 2003, causa C‑462/99, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5197, punto 83).
40 La Corte ha già avuto modo di esaminare la questione di diritto della concorrenza inerente ad una normativa che preveda la
concessione a costo zero, ad un’impresa pubblica in posizione dominante, di talune facilitazioni – nella specie ulteriori
frequenze in un settore della telefonia mobile numerica – laddove un nuovo operatore aveva dovuto versare una tassa per l’acquisto
di una licenza relativa al medesimo settore. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che una normativa del genere, nell’estendere
o nel rafforzare la posizione dominante della detta impresa, può costituire una violazione dell’art. 82 CE. Tuttavia, la Corte
ha precisato che le norme relative alla concorrenza non ostano ad una tale normativa se la tassa precedentemente versata dall’impresa
pubblica in posizione dominante per ottenere una licenza nel settore della telefonia mobile, nonché l’attribuzione a costo
zero di frequenze complementari sembrano equivalenti, in termini economici, alla tassa imposta al concorrente (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 85‑90).
41 Si deve pertanto effettuare un esame comparativo analogo riguardo alle tasse applicate all’impresa in posizione dominante
e ad i suoi concorrenti per la concessione di numeri telefonici.
42 A tale riguardo si deve necessariamente rilevare che l’impresa in posizione dominante, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], non
ha versato alcuna tassa per la concessione di un quantitativo estremamente elevato di numeri telefonici e che alla detta impresa
viene imposto il pagamento di una tassa esclusivamente per la concessione di nuovi numeri, laddove i suoi concorrenti, i nuovi
operatori, devono versare una tassa sin dalla concessione del primo numero.
43 Orbene, è pacifico che la detta tassa, calcolata in funzione del valore commerciale dei numeri concessi, costituisce un onere
significativo per le imprese di telecomunicazioni. Nell’ipotesi dei nuovi operatori, il detto onere grava sul loro bilancio
sin dalla fase iniziale di inserimento nel settore del traffico locale.
44 Ne consegue che i nuovi operatori non sono posti su un piano di parità rispetto all’impresa in posizione dominante per l’ottenimento
di numeri telefonici e che la concorrenza sul mercato dei servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale risulta,
conseguentemente, falsata.
45 Invece di facilitare in misura significativa l’ingresso di nuovi operatori sul mercato, come precisato dal quinto ‘considerando’
della direttiva 97/13 (v. sentenza Albacom e Infostrada, cit., punto 35), attenuando le disparità in materia di concorrenza
tra l’impresa in posizione dominante e i nuovi operatori sul mercato delle telecomunicazioni, una normativa come quella oggetto
della causa principale ha come effetto di mantenere dette disparità. Essa costituisce un ostacolo all’ingresso di questi ultimi
sul detto mercato e, conseguentemente, un freno allo sviluppo della concorrenza ed alla promozione di servizi innovativi,
in contrasto con il terzo requisito previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13.
46 La prima questione deve essere pertanto risolta dichiarando che l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 deve essere interpretato
nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, la quale prevede che un nuovo operatore
sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare per l’assegnazione di numeri telefonici una tassa commisurata al
valore economico dei numeri concessi, allorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione
dominante, ha rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio,
un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale esclude l’applicazione a posteriori di questa tassa
su detto portafoglio.
Sulla seconda questione
47 Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina
comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, deve essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, la quale prevede che
un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare, per l’assegnazione di numeri telefonici, una
tassa commisurata al valore economico dei numeri concessi, allorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso
mercato in posizione dominante, ha rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante
in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale esclude l’applicazione a posteriori
di questa tassa su detto portafoglio.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.