CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 23836/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12248/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù della procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 5655 / 20 19 della Corte d’appello di Roma , pubblicata il 17/09/2019, notificata in data 29/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] Sonia (poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) , per il pagamento di € 16.801,04,oltre interessi e rivalutazione, a titolo di oneri concessori nella misura nel tempo aggiornata, derivanti dai Disciplinari n. 9192 del 26/04/1957 (relativo all'utenza n. 2510) e n. 11082 del 16 / 11/1 959 ( relativo all'utenza 02506 ) , stipulati con [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stata concess a l’autorizzazione alla costruzionedi due ponticelli tra la strada statale e i fondi di proprietà del Toffoli, per consentire l’accesso adetti fondi. Nel costituirsi, la convenuta deduceva, tra l’altro,l'estraneità ai rapporti derivanti dai disciplinari indicati in atto di citazione, in quanto stipulati con [OSCURATO:PERSONA], mente la stessa aveva acquistato, nel2006, l ’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], dai cui i libri contabili ex art. 2560 c.c. non risultavanole obbligazioni per il cui adempimento aveva agito la società attrice. In via riconvenzionale, chiedeva la ripetizione della somma di € 2 . 342,43 indebitamente pagata nel 2004 dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], portata dalla fattura n. 9056 del 22/12/2004. Il Tribunale, con sentenza n. 15152/2016, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA] DinoToffoli al pagamento in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. del complessivo importo di € 1.561,46 al netto degli oneri fiscali, a titolo di canoni per l’utenza n. 2510relativi alle annualità 2005/2008, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e condannava l’ [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA] Toffoli del complessivo importo di €1.895,13, al lordo di IVA, quale somma non dovuta relativa all'annualità20 04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , respingendo per il resto ogni altra domanda e compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Avverso tale statuizione proponeva appello l’[OSCURATO:SOCIETA]. e, nel costituirsi, l’appellata formulava appello incidentale. La Corte territoriale respinge va l'appello principale e, i n accoglimento dell'appello incidentale, respingeva in toto l ’originaria domanda dell’[OSCURATO:SOCIETA]e accoglieva la domanda riconvenzionale della Toffoli,con condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore dell'appellata della intera somma richiesta, pari ad €2.342,43, oltre accessori, quali canoni pagati enon dovuti. In particolare, con riferimento all’appello principale, la Corte di merito escludeva che il Tribunale fosse incorso in errore , per avere trascurato la non contestazione da parte della convenuta della propria legittimazione passiva, evidenziando che dall'esame della comparsa di costituzioneemergeva chiaramente la contestazione in discorso, aggiungendo che era onere dell’[OSCURATO:SOCIETA]. dimostrare la sussistenza di detta legittimazione. La stessa Corte precisava che l'obbligazione di co rri spondere i canoni concessori non era del tipo propter rem , cosi come confermato anche dall'art. 10del Disciplinare (prodotto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].), riferito all'utenza n. 2510 , che esclude il trasferimento dell'obbligazione in capo a terzi e che condiziona il sorgere della stessa al riconoscimento da parte dell'A nas s . p . a . del subingresso nella licenza,nel. caso di specie vanamente richiesto , senza che vi fossero ragioni per ritenere che l'analogo e coevo Disciplinare , relativo all'utenza n. 2506 - malgrado manc asse ro , nella copia prodottadall’Anas s. p . a . , alcune pagine – regolasse diversamente i l rapporto derivante dall'atto di concessione. La Corte d’appello affermava, quindi, che, in assenza di un atto di riconoscimento, l'odierna appellata non poteva ritenersi subentrata nella licenza e, quindi, non poteva r itenersi obbligata al pagamento dei canoni. Tali valutazioni sono state ritenute assorbenti rispetto alle altre doglianze dell’appellante principale e tali da imporre l'accoglimento dell'appello incidentale con il conseguente rigetto integrale della domanda dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’ accoglimento della dom anda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a tre motivi di ricorso. Si è difesacon controricorso l ’intimata . La ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e /o falsa applicazione e/o mancata applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia prospettato dalle parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 2967 c.c. e all’art. 115 c.p.c. Secondo la ricorrente la Corte d’appello ha ritenuto in modo apodittico che la Toffoli avesse da subito contestato in giudizio la propria legittimazione passiva, senza operare un’accorta valutazione delle risultanze di causa, attribuendo all’[OSCURATO:SOCIETA]. il mancato assolvimento dell’onere della prova sul punto, mentre invece le prove acquisite al processo dimostravano la fondatezza delle allegazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]., come poteva desumersi da alcuni documenti provenienti dalla Toffoli, quali la comunicazione del 29/11/2006e la comunicazione del 27/04/2006 , che , se esaminati , avrebbero condotto a respingere l’eccezione di difetto di legittimazione. Con ilsecondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione di norme di diritto , nonché l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia prospettato dalle parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c. in relazione agli artt. 1173,1321, 1322, 1326 e 2967 c.c. Secondo la ricorrente la Corte d’appello non ha tenuto conto della volontà manifestata dalle parti contraenti, quando [OSCURATO:PERSONA] è subentrata nel precedente rapporto e ne ha d ato notizia all’[OSCURATO:SOCIETA]. con la menzionata comunicazione del 27/04/2006, dimostrativa della volontà di entrambe di proseguire nel rapporto nascente dal Disciplinare, superando così le disposizioni dell’art. 10 del Disciplinare stesso, che comunque non prevedeva alcuna specifica formalità per il riconoscimento del subingresso nella licenza del nuovo proprietariocomunicazione. Ad opinione dell’[OSCURATO:SOCIETA]., in sintesi, i comportamenti concludenti, posti in essere dalle parti hanno chiaramente mostrato la volontà delle Toffoli di subentrare nel rapporto del suo dante causa e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. di riconoscere il subentro della stessa. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo prospettato dalle partiai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’[OSCURATO:SOCIETA]. non avesse censurato il capo della sentenza che l’aveva condannata alla restituzione dellasomma di € 1.895,13, mentre, invece, così non era, avendo a ciò dedicato il quarto motivo di appello, integramente riportato nel ricorso per cassazione. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1. In primo luogo, la ricorrente ha contestato la statuizione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la controricorrente aveva da subito contestato il proprio difetto di legittimazione già nelle prime difese, deducendo che tale opinione era apodittica e svincolata dalle emergenze di causa, in quanto fondata solo su quanto dedotto dalla controparte in comparsa di risposta, così confermando che effettivamente la Toffoli aveva effettuato la contestazione sin dal primo atto difensivo , come ritenuto dalla Corte d’appello, e dimostrando di non avere colto la ratiodella decisione. 2.2. In ordine all e dogli anze riferite al riparto dell’onere della prova della legittimazione passiva della controricorrente, poi, la parte ha contrastato la decisione della Corte d’appello, richiamando alcuni documenti il cui tenore ha ritenuto rilevante, così offrendo al giudice di legittimità argomenti in fatto, semplicemente contrapposti aquello illustrati in sentenza, con una censura che, oltre ad attenere a valutazioni che attengono al merito, neppure illustra le ragioni per cui non ha condivis o la soluzione offerta dalla Corte, che ha richiamato la natura non reale delle obbligazioni in questione e il tenore dell’art. 10 di uno dei due Disciplinari (quello relativo all’utenza 2510), così operando una critica che non tiene conto delle ragioni della decisione e, dunque, è inammissibile in quanto non specifica, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 2.3.La doglianza riferita all’omesso esame di fatti decisivi, poi, attiene alla dedotta mancata valutazione della documentazione appena menzionatanei termini ritenuti corretti, così rappresentando non l’omesso esame di fatti storici, ma la mancata condivisione delle valutazioni e argomentazioni dellaricorrente, con una doglianza che attiene al giudizio di fatto inammissibile in sede di legittimità. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in una valutazione d elle risultanze di causa, semplicemente contrapposte a quelle del giudice di merito. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo la ricorrente colto la ratiodella decisione impugnata. Dalla semplice lettura della sentenza si evince chel’accoglimento dell’appello incidentale della Toffoli, nella parte in cui è stata esclusa latitolarità passiva dei rapporti obbligatori dedotti in giudizio in capo alla controricorrente, ha comportato il rigetto di ogni domanda formulata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’accoglimento in toto della domanda riconvenzionale formulata dalla Toffoli, il cui quantum è stato determinato in base ad un criterio che non è stato censurato, come pure si evince dal quarto motivo di appello principale, interamente riportato in ricorso. 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controricorrente che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterd.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par