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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13482/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 29.11.2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone emessa in data 18.09.2019 ordinando la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all'art. 187 co. 7 C. d.

S., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ei il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo coerente e logico, in cui si è dato atto che gli operanti avevano invitato l'imputato a sottoporsi ad accertamenti sanitari, dopo aver riscontrato sintomi di alterazione riconducibile all'uso di sostanza stupefacente.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscinnento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. , è inammissibile, in quanto anch'esso riproduttivo di censura adeguatamente vagliata e disattesa: la Corte territoriale ha negato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. sottolineando la concreta pericolosità della condotta tenuta dall'imputato (guida in orario notturno su strada pubblica in preda a sintomi riconducibili all'uso di sostanze), tale da non rivestire i connotati di minima offensività.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato irammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 29.11.2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone emessa in data 18.09.2019 ordinando la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all'art. 187 co. 7 C. d. S., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ei il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo coerente e logico, in cui si è dato atto che gli operanti avevano invitato l'imputato a sottoporsi ad accertamenti sanitari, dopo aver riscontrato sintomi di alterazione riconducibile all'uso di sostanza stupefacente. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscinnento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. , è inammissibile, in quanto anch'esso riproduttivo di censura adeguatamente vagliata e disattesa: la Corte territoriale ha negato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. sottolineando la concreta pericolosità della condotta tenuta dall'imputato (guida in orario notturno su strada pubblica in preda a sintomi riconducibili all'uso di sostanze), tale da non rivestire i connotati di minima offensività. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato irammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 13482/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris