CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 34610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ORDINANZA sui ricorso 1036/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 67 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro De.pe.ti Sri; - intimata- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma P.za [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-Fioroni ingegneria SPA, in amministrazione straordinaria, ha proposto azione revocatoria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, il Fallimento della società Fioroni ha ottenuto sentenza del Tribunale di Perugia, pubblicata il 20 gennaio 2010, con cui è stata disposta la revocatoria fallimentare di tre pagamenti che la società Fioroni aveva fatto nell'anno precedente il Fallimento proprio alla società [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, la società Fioroni, a seguito di questa sentenza, ha maturato un credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle somme corrispondenti a quei tre pagamenti revocati. 2.-A garanzia di tale credito, la Fioroni ha agito per ottenere l'inefficacia nei suoi confronti, e dunque la revocatoria, di una vendita che la [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto del suo intero complesso immobiliare alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Per maggiore dettaglio: i beni in oggetto erano tutti sottoposti a procedura esecutiva immobiliare da parte di altri creditori della [OSCURATO:SOCIETA], in particolare banche e Fisco. Nel corso della procedura di esecuzione, tuttavia, la [OSCURATO:SOCIETA] ha venduto il complesso immobiliare a [OSCURATO:SOCIETA] e, con il ricavato, ha soddisfatto i creditori procedenti che hanno acconsentito alla estinzione della procedura esecutiva immobiliare, con conseguente conforme pronuncia del giudice della esecuzione. Per tale motivo, la società Fioroni, creditrice di [OSCURATO:SOCIETA], assume che la vendita del complesso immobiliare soggetto a procedura esecutiva è stata realizzata dal suo debitore in concorso con [OSCURATO:SOCIETA], che si è resa acquirente del complesso immobiliare allo scopo di sottrarre il bene al credito che Fioroni vantava in base alla revocatoria fallimentare di cui si è detto. 3.- Il Tribunale di Genova e poi la Corte d'appello hanno accolto la revocatoria ordinaria ritenendo che l'atto di vendita del complesso sottoposto a pignoramento costituisce un danno consapevolmente inflitto dal debitore [OSCURATO:SOCIETA] al suo creditore Fioroni. 4.-La sentenza della Corte di appello di Genova è impugnata per Cassazione dalla società acquirente ossia la [OSCURATO:SOCIETA], che la censura con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto la Fioroni in amministrazione straordinaria che ha notificato controricorso. Considerato che 5.- La ratio della decisione impugnata. Secondo la Corte di appello di Genova non è escluso che l'atto di disposizione sia stato compiuto dopo la insorgenza del credito asseritamente eluso. Ciò in quanto la sentenza da cui quel credito nasce, cioè la revocatoria fallimentare, pur avendo efficacia costitutiva, non è escluso che sia retroattiva al momento della domanda. Inoltre, secondo la Corte d'appello di Genova la vendita del complesso immobiliare soggetto a procedura esecutiva ha comunque costituito un danno per Fioroni, che in quella procedura esecutiva non poteva intervenire tempestivamente essendosi il credito formato a procedura già avanzata, in quanto la vendita di quel patrimonio immobiliare ha reso più difficoltosa l'azione esecutiva, eventuale e futura, che Fioroni avrebbe potuto fare. 6.- Va evidenziato, prima dell'esame dei motivi, che l'atto di disposizione che qui si intende revocare è una vendita di beni soggetti a pignoramento immobiliare, realizzata all'interno della procedura esecutiva, allo scopo di adempiere ai debiti per i quali quest'ultima era stata iniziata. 7.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2901, 2697 e 2729 del codice civile, nonché degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile. La questione posta con questo motivo è la seguente. La ricorrente sostiene di aver prospettato la circostanza che l'atto di disposizione oggetto qui di revocatoria è stato posto in essere prima della maturazione del credito. ' 3 Ciò risulta chiaramente dal fatto che il credito è sorto con la sentenza di revocatoria fallimentare, resa pubblica il 20 ottobre 2010, mentre l'atto di disposizione qui aggredito è stato concluso il 29 luglio 2009. La circostanza che l'atto di disposizione sia anteriore alla maturazione del credito significa che il giudice di merito deve valutare adeguatamente l'intenzione elusiva del debitore, ossia la dolosa preordinazione della vendita allo scopo di eludere il debito oltre alla consapevolezza da parte del terzo di tale dolosa preordinazione. Invece, il giudice di merito ha disatteso questo accertamento, ritenendo che, se è vero che il credito è sorto a seguito di una sentenza di revocatoria fallimentare, non è da escludersi che tale sentenza possa avere effetti retroattivi e dunque che lo stesso credito possa retroagire al momento della domanda, ponendosi quindi come anteriore rispetto all'atto di disposizione. La ricorrente contesta questo argomento osservando come la sentenza di revocatoria fallimentare, da cui origina il credito, ha effetti costitutivi e dunque il credito che ne deriva sorge con essa e non già prima. Il motivo è fondato. Va preliminarmente considerato che la decisione impugnata osserva come il motivo di appello che ha introdotto in quella fase la censura fatta qui valere con questo primo motivo di ricorso non sarebbe stato sviluppato nel corso del giudizio di primo grado. Il che avrebbe dovuto indurre la Corte di Appello a non prenderlo in considerazione, al contrario di quanto è avvenuto. Ma, oltre a ciò, la ricorrente riporta a pagina 13 e 14, la dimostrazione di avere svolto tale difesa, sia pure in conclusionale, rispetto alla quale, per contro, non v'è dimostrazione del fatto che tale allegazione difensiva sia stata eccepita come tardiva o incompleta. Già a partire dalla sentenza n. 2754 del 1973, questa Corte ebbe ad affermare il principio secondo cui "l'azione revocatoria fallimentare, spiegata ai sensi dell'ad 67 legge fallimentare, dà luogo ad una sentenza costitutiva"(Cass. 3657/ 1984; Cass. 1001/ 1987). Nella successiva Sez. Un. 5443 del 1996 si afferma, come conseguenza della natura costitutiva della sentenza di revocatoria, che "la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale". Nell'affermare questo principio la decisione citata parte dal presupposto che la situazione giuridica rappresentata dalla massa non è un diritto di credito ma un diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria. Il concetto è ribadito da ultimo da Cass. n. 12850 del 2018, secondo cui l'«obbligo restitutorio dell'accipiens soccombente in revocatoria [...] ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l' esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito». Ciò detto, è principio di diritto che "il carattere costitutivo della sentenza di revoca di pagamenti, ai sensi dell'art. 67 legge fall., comporta che soltanto la sentenza stessa produce - dalla data del passaggio in giudicato - l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito" (Cass. 13560/ 2012), ribadito nei seguenti termini da Cass. sez. Un. 30416 del 2018: "la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo". Ora, a fronte di tale principio, ossia a fronte del fatto che il credito di Fioroni è sorto solo con la sentenza che, revocando i pagamenti, ne ha disposto il rimborso, la Corte di Appello, pur preso atto della regola- che cioè la sentenza di revocatoria ha natura costitutiva- conclude che però non si può "affermare aprioristicamente l'irretroattività degli effetti della sentenza revocatoria fallimentare del Tribunale di Perugia". Il che rende una ratio decidendi errata: se la sentenza ha natura costitutiva non si capisce perché invece debba avere (anzi non si possa escludere che abbia) qualche effetto retroattivo. Occorrerebbe perlomeno dire in che termini quella sentenza costitutiva ha effetti retroattivi facendo sorgere il credito da prima della sua pubblicazione, e facendolo retroagire a momento anteriore, ipotesi che però la decisione impugnata non illustra. Posto dunque che il credito è sorto con la sentenza di revocatoria fallimentare, non essendo stato prima accertato, deve ritenersi successivo all'atto di disposizione oggetto di revocatoria. 8.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2901 c.c. Mentre il terzo)denunciando violazione dell'articolo 112 c.p.c., è conseguenza del secondo. Si contesta alla decisione impugnata di avere ritenuto la vendita come elusiva del credito, in danno al creditore, ossia di aver ritenuto i presupposti della revocatoria. La ratio della decisione impugnata qui è nel senso che anche un atto di disposizione che renda la soddisfazione del credito più difficoltosa è revocabile. La difficoltà consisterebbe nella impossibilità di una futura esecuzione, attesa la vendita dell'intero complesso. Inoltre si assume, con il terzo motivo, che la Corte non ha risposto alla eccezione, fatta in appello, secondo la quale la vendita rispondeva all'esigenza di pagare un debito scaduto, e dunque non era, per ciò stesso, revocabile. I motivi sono inammissibili. Se la vendita, di fatto, renda più difficoltosa la soddisfazione del creditore è accertamento rimesso al giudice di merito, che lo ha effettuato motivandone le ragioni. Nella considerazione che la vendita, in astratto, è suscettibile - e questo, si ripete, è accertamento in fatto- di poter rendere più difficoltosa la soddisfazione del creditore, v'è l'accertamento circa la sua elusività e dunque la pronuncia sulla questione della natura solutoría dell'atto revocato. 9.- Il quarto motivo che denuncia violazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. , oltre che 115 e 116 c.p.c. , avendo ad oggetto l'accertamento dell'elemento soggettivo, è assorbito dall'accoglimento del primo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta secondo e terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Genova, in diversa composizione anche per