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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 1992

Cassazione n. 33380/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1992 avverso l'ordinanza del 26/08/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; z/77 [OSCURATO:PERSONA]

1. Stefano CABIDDU, per il tramite del difensore, ricorre avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale per superamento del limite di pena di due anni.

Con l'unico motivo, denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'istanza di misura alternativa avanzata dal condannato mirava, in realtà, ad ottenere la concessione della detenzione domiciliare e non dell'affidamento in prova; inoltre, il provvedimento avrebbe omesso di motivare sul mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici per il reato ostativo.

2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando: da un lato, che effettivamente il provvedimento impugnato fa incoerente riferimento, al contempo, all'affidamento in prova e al limite dei due anni; dall'altro, che il ricorrente, nel rappresentare che la domanda era relativa alla detenzione domiciliare, nulla aveva specificato circa il fatto che la stessa fosse da riferire a una delle ipotesi diverse da quella di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. (l'unica che prevede il limite di pena non superiore ai due anni). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, perché infondato.

2. Vero è che l'istanza originaria inoltrata da CABIDDU, rinvenuta in atti, mirava ad ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ma è altrettanto vero che il giudice di merito a quella misura intendeva riferirsi e non all'affidamento in prova, solo nominalmente indicato.

Tanto si evince con chiarezza: in primo luogo, dalla richiesta di parere trasmessa dall'organo giudicante al Pubblico ministero, avente ad oggetto richiesta di detenzione domiciliare; in secondo luogo, dalla palese incoerenza del limite di pena di due anni correlato alla misura dell'affidamento, che, come noto, può essere concessa fino al più elevato limite di quattro anni.

L'istanza originaria, inoltre, faceva riferimento alla detenzione domiciliare tout court, senza ulteriore precisazione circa tipologie diverse da quella "ordinaria" prevista dal comma 1 - bis dell'art. 47-ter Ord. pen., che indica, appunto, come limite di pena per accedere alla misura alternativa, quello di due anni.

L'indicazione dell'affidamento in prova in luogo della detenzione domiciliare, contenuto nella parte motiva del decreto impugnato (richiamata dal dispositivo), deve, quindi, indubbiamente ricondursi ad una svista, che, però, per le considerazioni prima espresse, non inficia la decisione di merito, nel senso che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza per superamento del limite di pena di due anni non può che avere ad oggetto l'istanza di concessione della detenzione domiciliare siccome disciplinata dall'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

Priva di esplicazione, dunque, generica e inammissibile, è l'ultima censura inerente alla omessa motivazione circa il "mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici".

3. Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1992 avverso l'ordinanza del 26/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; z/77 [OSCURATO:PERSONA] 1. Stefano CABIDDU, per il tramite del difensore, ricorre avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale per superamento del limite di pena di due anni. Con l'unico motivo, denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'istanza di misura alternativa avanzata dal condannato mirava, in realtà, ad ottenere la concessione della detenzione domiciliare e non dell'affidamento in prova; inoltre, il provvedimento avrebbe omesso di motivare sul mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici per il reato ostativo. 2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando: da un lato, che effettivamente il provvedimento impugnato fa incoerente riferimento, al contempo, all'affidamento in prova e al limite dei due anni; dall'altro, che il ricorrente, nel rappresentare che la domanda era relativa alla detenzione domiciliare, nulla aveva specificato circa il fatto che la stessa fosse da riferire a una delle ipotesi diverse da quella di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. (l'unica che prevede il limite di pena non superiore ai due anni). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Vero è che l'istanza originaria inoltrata da CABIDDU, rinvenuta in atti, mirava ad ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ma è altrettanto vero che il giudice di merito a quella misura intendeva riferirsi e non all'affidamento in prova, solo nominalmente indicato. Tanto si evince con chiarezza: in primo luogo, dalla richiesta di parere trasmessa dall'organo giudicante al Pubblico ministero, avente ad oggetto richiesta di detenzione domiciliare; in secondo luogo, dalla palese incoerenza del limite di pena di due anni correlato alla misura dell'affidamento, che, come noto, può essere concessa fino al più elevato limite di quattro anni. L'istanza originaria, inoltre, faceva riferimento alla detenzione domiciliare tout court, senza ulteriore precisazione circa tipologie diverse da quella "ordinaria" prevista dal comma 1 - bis dell'art. 47-ter Ord. pen., che indica, appunto, come limite di pena per accedere alla misura alternativa, quello di due anni. L'indicazione dell'affidamento in prova in luogo della detenzione domiciliare, contenuto nella parte motiva del decreto impugnato (richiamata dal dispositivo), deve, quindi, indubbiamente ricondursi ad una svista, che, però, per le considerazioni prima espresse, non inficia la decisione di merito, nel senso che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza per superamento del limite di pena di due anni non può che avere ad oggetto l'istanza di concessione della detenzione domiciliare siccome disciplinata dall'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. Priva di esplicazione, dunque, generica e inammissibile, è l'ultima censura inerente alla omessa motivazione circa il "mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici". 3. Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigliere e
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