Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 34634/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 24/02/2023 che, in parziale riforma del provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catania aveva al ricorrente applicato la custodia cautelare in carcere in ordine al reato di concorso nel delitto di usura, ha disposto, in sostituzione, la misura gradata degli arresti domiciliari.

2. Deduce l'errata applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che attesterebbero il concorso del ricorrente nel delitto di usura perpetrato dai coindagati che materialmente svolgevano l'attività di prestito.

Né, al riguardo, poteva assumere rilievo la condotta di avere accompagnato la parte offesa presso l'abitazione degli usurai affinché ottenesse il prestito, in quanto priva di qualunque cointeressenza criminosa: la condotta del ricorrente, infatti, era esclusivamente quella di colui che, compulsato da qualcuno in relazione all'individuazione di soggetti che, fuori dai normali circuiti finanziari e/o bancari, concedessero prestiti, si era limitato ad indicare coloro che sa essere notoriamente usurai.

3. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'ordinanza impugnata ha descritto in termini logici ed aderenti alle emergenze investigative il tipo di contributo causale offerto dall'indagato al delitto di usura perpetrato dai coindagati, individuati nei coniugi Torrisi-Fichera; trattasi di argomentazioni esaustive che giustificano pienamente la configurazione del concorso nel delitto, atteso che - proprio grazie all'agevolazione cosciente e volontaria del Patanè, che ha accompagnato la vittima presso l'abitazione dei predetti coniugi al fine di far ottenere a quest'ultima il denaro in prestito, con la pattuizione di interessi in misura usuraria e la corresponsione al Patanè di una quota parte del rateo mensile da parte dei co-indagati - il reato è stato compiuto.

In particolare, la percezione dai coindagati di un "aggio", esprime, a livello di gravità indiziaria, la cointeressenza del suo apporto causale, fondando inequivocabilmente il suo concorso - anche in punto di dolo - nel reato.

2. Come correttamente evidenziato dai giudici nell'ordinanza impugnata, la partecipazione concorsuale nel delitto di usura non sussiste unicamente nel caso dell'esattore incaricato di recuperare il credito usurario, giacché, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, che spetta al giudice del merito indicare.

Nel caso in esame, la conclusione del patto usurario si giova dell'attività di "procacciatore" svolta dal ricorrente - il quale si è fatto carico di accompagnare personalmente la vittima dagli usurari - per come ricavato dal contenuto delle intercettazioni e dalle concordanti dichiarazioni dei correi che non solo avevano "riservato" alla persona offesa un trattamento di favore in ragione della "presentazione" effettuata dal ricorrente, ma dichiarati pronti a corrispondere a quest'ultimo una somma per l'intermediazione compiuta.

3. In conclusione, risultando manifestamente infondati i motivi dedotti, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3.1. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 24/02/2023 che, in parziale riforma del provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catania aveva al ricorrente applicato la custodia cautelare in carcere in ordine al reato di concorso nel delitto di usura, ha disposto, in sostituzione, la misura gradata degli arresti domiciliari. 2. Deduce l'errata applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che attesterebbero il concorso del ricorrente nel delitto di usura perpetrato dai coindagati che materialmente svolgevano l'attività di prestito. Né, al riguardo, poteva assumere rilievo la condotta di avere accompagnato la parte offesa presso l'abitazione degli usurai affinché ottenesse il prestito, in quanto priva di qualunque cointeressenza criminosa: la condotta del ricorrente, infatti, era esclusivamente quella di colui che, compulsato da qualcuno in relazione all'individuazione di soggetti che, fuori dai normali circuiti finanziari e/o bancari, concedessero prestiti, si era limitato ad indicare coloro che sa essere notoriamente usurai. 3. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'ordinanza impugnata ha descritto in termini logici ed aderenti alle emergenze investigative il tipo di contributo causale offerto dall'indagato al delitto di usura perpetrato dai coindagati, individuati nei coniugi Torrisi-Fichera; trattasi di argomentazioni esaustive che giustificano pienamente la configurazione del concorso nel delitto, atteso che - proprio grazie all'agevolazione cosciente e volontaria del Patanè, che ha accompagnato la vittima presso l'abitazione dei predetti coniugi al fine di far ottenere a quest'ultima il denaro in prestito, con la pattuizione di interessi in misura usuraria e la corresponsione al Patanè di una quota parte del rateo mensile da parte dei co-indagati - il reato è stato compiuto. In particolare, la percezione dai coindagati di un "aggio", esprime, a livello di gravità indiziaria, la cointeressenza del suo apporto causale, fondando inequivocabilmente il suo concorso - anche in punto di dolo - nel reato. 2. Come correttamente evidenziato dai giudici nell'ordinanza impugnata, la partecipazione concorsuale nel delitto di usura non sussiste unicamente nel caso dell'esattore incaricato di recuperare il credito usurario, giacché, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, che spetta al giudice del merito indicare. Nel caso in esame, la conclusione del patto usurario si giova dell'attività di "procacciatore" svolta dal ricorrente - il quale si è fatto carico di accompagnare personalmente la vittima dagli usurari - per come ricavato dal contenuto delle intercettazioni e dalle concordanti dichiarazioni dei correi che non solo avevano "riservato" alla persona offesa un trattamento di favore in ragione della "presentazione" effettuata dal ricorrente, ma dichiarati pronti a corrispondere a quest'ultimo una somma per l'intermediazione compiuta. 3. In conclusione, risultando manifestamente infondati i motivi dedotti, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 34634/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris