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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 09530/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/06/2020 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 15/11/2019, con la quale COCIU Mariana era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria a lei ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione la COCIU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica in termini di tentativo.

Si evidenzia che l'addetta al servizio di antitaccheggio non aveva mai perso di vista le autrici del reato, che dunque non avevano mai conseguito una autonoma disponibilità sulle cose sottratte; le successive condotte di minaccia, al momento in cui la COCIU era stata fermata, dovevano perciò ritenersi inidonee a far ritenere consumato il delitto di rapina impropria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura difensiva risulta infatti manifestamente infondata, alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa» (così da ultimo Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117, che ha affermato il principio in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, in cui è stata confermata la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della COCIU al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re, estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Vittor /Pazien

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/06/2020 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 15/11/2019, con la quale COCIU Mariana era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria a lei ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione la COCIU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica in termini di tentativo. Si evidenzia che l'addetta al servizio di antitaccheggio non aveva mai perso di vista le autrici del reato, che dunque non avevano mai conseguito una autonoma disponibilità sulle cose sottratte; le successive condotte di minaccia, al momento in cui la COCIU era stata fermata, dovevano perciò ritenersi inidonee a far ritenere consumato il delitto di rapina impropria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura difensiva risulta infatti manifestamente infondata, alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa» (così da ultimo Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117, che ha affermato il principio in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, in cui è stata confermata la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della COCIU al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re, estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Vittor /Pazien
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