CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/5/2021 che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Terni del 23/9/2020, con cui il predetto è stato giudicate colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, a fronte di una motivazione con cui è stato posto non arbitrariamente in rilievo che non sussistono elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti invocate, a fronte di una condotta di detenzione di un quantitativo elevato di sostanza stupefacente. 3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] relli [OSCURATO:PERSONA]