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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13398/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23193/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (VR) [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 32165/2023depositata il 20/11/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che §.- La ricorrente, Hub service srl, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 31625/ 2023, nella parte in cui, nel dispositivo, pur essendo prevista la condanna alle spese della società ricorrente, in favore della controricorrente (che qui chiede dunque la correzione), è tuttavia contenuto l’inciso “compensa integralmente le spese processuali”.

Osserva la [OSCURATO:PERSONA] srl che quell’inciso è incompatibile sia con la motivazione, che ha rigettato il ricorso, sia con il contenuto dello stesso dispositivo, che, in coerenza con la motivazione, pone le spese a carico del ricorrente. §.- L’istanza è fondata in quanto l’inciso “compensa integralmente le spese processuali” è frutto di un errore materiale, come dimostrato dal fatto che le spese sono, invece, nel medesimo dispositivo, regolate in ragione della soccombenza, coerentemente con la parte motiva della ordinanza.

P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 31625/ 2023 nella parte in cui, nel dispositivo, è contenuta l’espressione “compensa integralmente le spese processuali”, espressione che deve invece espungersi dal dispositiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23193/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (VR) [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 32165/2023depositata il 20/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che §.- La ricorrente, Hub service srl, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 31625/ 2023, nella parte in cui, nel dispositivo, pur essendo prevista la condanna alle spese della società ricorrente, in favore della controricorrente (che qui chiede dunque la correzione), è tuttavia contenuto l’inciso “compensa integralmente le spese processuali”. Osserva la [OSCURATO:PERSONA] srl che quell’inciso è incompatibile sia con la motivazione, che ha rigettato il ricorso, sia con il contenuto dello stesso dispositivo, che, in coerenza con la motivazione, pone le spese a carico del ricorrente. §.- L’istanza è fondata in quanto l’inciso “compensa integralmente le spese processuali” è frutto di un errore materiale, come dimostrato dal fatto che le spese sono, invece, nel medesimo dispositivo, regolate in ragione della soccombenza, coerentemente con la parte motiva della ordinanza. P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 31625/ 2023 nella parte in cui, nel dispositivo, è contenuta l’espressione “compensa integralmente le spese processuali”, espressione che deve invece espungersi dal dispositiv
Sentenza Cassazione n. 13398/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris