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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 32523/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19118/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Perugia n. 389 del 30/5/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. proponeva opposizione al precetto notificatole il 12 maggio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] intimava il pagamento di € 40.265,29 per compensi professionali, sulla base del decreto ingiuntivo n. 104/2013 del Tribunale di Perugia -Sezione distaccata di Todi, divenuto definitivo per mancata opposizione; −la società contestava l ’ imputazione delle somme, sostenendo che erano già stati versati degli importi e che era stato raggiunto un accordo per l’estinzione del debito; −il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 753 del 10 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando inefficace il precetto per € 5.293,23 e confermando il diritto di Menghini di procedere ad esecuzione forzata per € 34.972,06; le spese di lite venivano interamente compensate; −la società proponeva appello avverso la decisione, contestando l’imputazione dei pagamenti e la determinazione degli interessi e sostenendo che la somma dovuta non superava € 23.000,00; −la Corte d’ appello di Perugia, con la sentenza n. 389 del 30 maggio 2023, accoglieva parzialmente l’appello: dichiarava inefficace il precetto dell’8 maggio 2015 per le somme eccedenti € 20.062,97, maggiorate degli interessi legali dal 2015 al saldo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese in favore della società; −avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; −resisteva con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.); −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, cod. proc. civ.; −a ll’esito della camera di consiglio del 22 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −con un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. c iv ., [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Costituzione»; in partico- lare, il ricorrente sostiene che «la condanna alle spese del Rag.

Menghini contrasta con il principio secondo il quale le spese non possono essere poste integralmente a carico della parte vittoriosa (anche parzialmente)», che «emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia nr. 389/2023, og- getto del presente ricorso, che l’odierno ricorrente non è parte integral- mente soccombente», atteso che è stato confermato il diritto del precet- tante di agire in executivis, benché per un minore importo, che «la parziale riforma della sentenza di primo grado … non ha minimamente scalfito la posizione creditoria del Rag.

Menghini che è stata dunque ri-confermata anche in appello … anche se il quantum precettato è stato ridotto»; per- tanto, dato che «nel caso in esame non vi è né una vittoria integrale né una soccombenza integrale quanto piuttosto le parti sono sostanzialmente qua- lificabili come parzialmente vittoriose e parzialmente soccombenti, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione dei costi del giudizio»; −il motivo è inammissibile per plurime ragioni; −innanzitutto, è palesemente inammissibile il tentativo di ottenere da questa Corte una rivalutazione delle ragioni che – secondo la parte ricor- rente – avrebbero giustificato la compensazione delle spese, in luogo dell’applicazione della regola dell’art. 91 cod. proc. civ.; −infatti, come già statuito da questa Corte, «l ’ onere del pagamento delle spese processuali, nel caso di accoglimento parziale di opposizione a precetto per avvenuto pagamento, con la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, è distribuito secondo il criterio discrezionale del giudicedi merito, in quanto tale onere può conseguire sia alla soccombenza totale che a quella parziale sulle domande ed eccezioni» (Cass. Sez. 3, 18/01/1962, n. 77, Rv. 250135-01); −inoltre, la censura si appalesa manifestamente infondata (e, dunque, inammissibile ex art. 360 - bis cod. proc. civ. ), perché il ricorrente palese- mente travisa la struttura dell’opposizione exart. 615, comma 1, cod. proc. civ.e il contenuto della decisione; −nell ’ opposizione pre - esecutiva, la domanda consiste nella contesta- zione, totale o parziale, del diritto dell’intimante di agire in executivis, diritto che è minacciato con l’atto di precetto il quale – contrariamente a quanto sembra emergere dalle difese del Menghini –non costituisce una domanda avversata dall’opposizione, bensì un atto stragiudiziale prodromico al pro- cesso esecutivo; −ciò chiarito, risulta evidente che non può logicamente parlarsi di do- mande contrapposte, parzialmente rigettate o accolte, ma solo dell’unica istanza di accertamento (negativo) avanzata dall’opponente; −nel caso de quo , tale domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accolta e, proprio dal testo del ricorso, sembra emergere che le tesi della società – secondo cui la somma dovuta non superava € 23.000,00 –siano state in- tegralmente recepite dalla Corte di merito; −non è affatto configurabile, dunque, una vittoria del Menghini e il fatto che, in accoglimento dell’opposizione, è stato riconosciuto creditore per una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella precettata dimostra la sua soccombenza rispetto all’azione avversaria; −non è pertinente il richiamo al principio di Cass. Sez.

U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01, secondo cui «In tema di spese processuali, l’ac- coglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclu- sivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la con- danna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.»; anzi, proprio la citata decisione non giova alla tesi del ricorrente, dato che per l’unica domanda proposta con l’opposizione a pre- cetto, anche se non accolta integralmentee perfino se accolta in parte non preponderante, non potrebbe configurarsi una reciproca soccombenza, di- fettando una domanda contrapposta (che non si può rinvenire nel precetto), e, al più, varrebbe ad impedire la condanna dell’opponente – appunto vit- torioso –alla rifusione delle spese; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese del giudi- zio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione all’effettivo valore della controversia), nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19118/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Perugia n. 389 del 30/5/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. proponeva opposizione al precetto notificatole il 12 maggio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] intimava il pagamento di € 40.265,29 per compensi professionali, sulla base del decreto ingiuntivo n. 104/2013 del Tribunale di Perugia -Sezione distaccata di Todi, divenuto definitivo per mancata opposizione; −la società contestava l ’ imputazione delle somme, sostenendo che erano già stati versati degli importi e che era stato raggiunto un accordo per l’estinzione del debito; −il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 753 del 10 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando inefficace il precetto per € 5.293,23 e confermando il diritto di Menghini di procedere ad esecuzione forzata per € 34.972,06; le spese di lite venivano interamente compensate; −la società proponeva appello avverso la decisione, contestando l’imputazione dei pagamenti e la determinazione degli interessi e sostenendo che la somma dovuta non superava € 23.000,00; −la Corte d’ appello di Perugia, con la sentenza n. 389 del 30 maggio 2023, accoglieva parzialmente l’appello: dichiarava inefficace il precetto dell’8 maggio 2015 per le somme eccedenti € 20.062,97, maggiorate degli interessi legali dal 2015 al saldo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese in favore della società; −avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; −resisteva con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.); −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, cod. proc. civ.; −a ll’esito della camera di consiglio del 22 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −con un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. c iv ., [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Costituzione»; in partico- lare, il ricorrente sostiene che «la condanna alle spese del Rag. Menghini contrasta con il principio secondo il quale le spese non possono essere poste integralmente a carico della parte vittoriosa (anche parzialmente)», che «emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia nr. 389/2023, og- getto del presente ricorso, che l’odierno ricorrente non è parte integral- mente soccombente», atteso che è stato confermato il diritto del precet- tante di agire in executivis, benché per un minore importo, che «la parziale riforma della sentenza di primo grado … non ha minimamente scalfito la posizione creditoria del Rag. Menghini che è stata dunque ri-confermata anche in appello … anche se il quantum precettato è stato ridotto»; per- tanto, dato che «nel caso in esame non vi è né una vittoria integrale né una soccombenza integrale quanto piuttosto le parti sono sostanzialmente qua- lificabili come parzialmente vittoriose e parzialmente soccombenti, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione dei costi del giudizio»; −il motivo è inammissibile per plurime ragioni; −innanzitutto, è palesemente inammissibile il tentativo di ottenere da questa Corte una rivalutazione delle ragioni che – secondo la parte ricor- rente – avrebbero giustificato la compensazione delle spese, in luogo dell’applicazione della regola dell’art. 91 cod. proc. civ.; −infatti, come già statuito da questa Corte, «l ’ onere del pagamento delle spese processuali, nel caso di accoglimento parziale di opposizione a precetto per avvenuto pagamento, con la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, è distribuito secondo il criterio discrezionale del giudicedi merito, in quanto tale onere può conseguire sia alla soccombenza totale che a quella parziale sulle domande ed eccezioni» (Cass. Sez. 3, 18/01/1962, n. 77, Rv. 250135-01); −inoltre, la censura si appalesa manifestamente infondata (e, dunque, inammissibile ex art. 360 - bis cod. proc. civ. ), perché il ricorrente palese- mente travisa la struttura dell’opposizione exart. 615, comma 1, cod. proc. civ.e il contenuto della decisione; −nell ’ opposizione pre - esecutiva, la domanda consiste nella contesta- zione, totale o parziale, del diritto dell’intimante di agire in executivis, diritto che è minacciato con l’atto di precetto il quale – contrariamente a quanto sembra emergere dalle difese del Menghini –non costituisce una domanda avversata dall’opposizione, bensì un atto stragiudiziale prodromico al pro- cesso esecutivo; −ciò chiarito, risulta evidente che non può logicamente parlarsi di do- mande contrapposte, parzialmente rigettate o accolte, ma solo dell’unica istanza di accertamento (negativo) avanzata dall’opponente; −nel caso de quo , tale domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accolta e, proprio dal testo del ricorso, sembra emergere che le tesi della società – secondo cui la somma dovuta non superava € 23.000,00 –siano state in- tegralmente recepite dalla Corte di merito; −non è affatto configurabile, dunque, una vittoria del Menghini e il fatto che, in accoglimento dell’opposizione, è stato riconosciuto creditore per una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella precettata dimostra la sua soccombenza rispetto all’azione avversaria; −non è pertinente il richiamo al principio di Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01, secondo cui «In tema di spese processuali, l’ac- coglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclu- sivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la con- danna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.»; anzi, proprio la citata decisione non giova alla tesi del ricorrente, dato che per l’unica domanda proposta con l’opposizione a pre- cetto, anche se non accolta integralmentee perfino se accolta in parte non preponderante, non potrebbe configurarsi una reciproca soccombenza, di- fettando una domanda contrapposta (che non si può rinvenire nel precetto), e, al più, varrebbe ad impedire la condanna dell’opponente – appunto vit- torioso –alla rifusione delle spese; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese del giudi- zio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione all’effettivo valore della controversia), nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora
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