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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14074/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oixrilevato che [OSCURATO:PERSONA] bidg~a-iide I ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha rideterminato la pena inflittale, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di bancarotta distrattiva e documentale; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata; ritenuto che esso sia costituito da doglianze del tutto generiche e assertive e, come tali, prive dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (v., in particolare, le pagg. 4 e ss.), il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oixrilevato che [OSCURATO:PERSONA] bidg~a-iide I ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha rideterminato la pena inflittale, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di bancarotta distrattiva e documentale; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata; ritenuto che esso sia costituito da doglianze del tutto generiche e assertive e, come tali, prive dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (v., in particolare, le pagg. 4 e ss.), il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14074/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris