CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 1977
Cassazione n. 48045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 27/03/1977, avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 27 ottobre del 2021, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 relativo a più acquisti da [OSCURATO:PERSONA] di sostanze stupefacenti di vario tipo per la successiva vendita a terzi (capo 34 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con il contenuto dei motivi nuovi depositati in sede di riesame e con la diversa prospettazione dei fatti indicata dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio a proposito dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], giustificati dalla intestazione di una autovettura in uso a quest'ultimo e dal pagamento di contravvenzioni inerenti a tale veicolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente propone una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, che risulta superata dal contenuto delle conversazioni intercettate, con alcune delle quali il ricorso non si confronta dimostrando l'aspecificità dei suoi richiami ad elementi dimostrativi che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione. In particolare, l'ordinanza impugnata ha collegato le dazioni di danaro dal ricorrente al Chionna come rapportabili all'ottenimento di sostanza stupefacente, stante i chiari riferimenti a qúalcosa indicata al femminile a volte con riferimento quantitativo ("mezzo") e con consequenziale rumore di carta stagnola, in altra occasione da dover portare con urgenza o da recuperare in luogo prestabilito ed indicato dal Chionna. Il Tribunale ha messo in luce, inoltre, non solo il rilevante importo delle dazioni in danaro dal Parisi al Chionna, ma anche i particolari accorgimenti tecnici utilizzati da quest'ultimo in concomitanza con gli incontri con il ricorrente, con l'uso di un linguaggio criptico e di un disturbatore di frequenze (Jammer), circostanze anch'esse indicative, a rigor di logica, della natura illecita dei contatti, che consentono di ritenere implicitamente disattese le diverse argomentazioni difensive, anche quelle contenute nei motivi nuovi, volte a dare una interpretazione lecita del materiale investigativo e delle intercettazioni solo genericamente richiamate in ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] i Paola DEPOSITATO