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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09763/2026

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eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita l'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] retti, anche in sostituzione dell'avv, [OSCURATO:PERSONA] in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per cinque episodi di corruzione in atti giudiziari, rubricati ai capi A.1), A.2), A.3), A.4) e C) dell'imputazione.

Per quello di cui al capo A.1), ha confermato la condanna anche di [OSCURATO:PERSONA].

È stato dichiarato estinto per prescrizione, invece, l'identico delitto contestato al capo B).

È stata confermata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la confisca per equivalente del prezzo dei reati, stimato in 115.000 euro.

Per entrambi gli imputati, inoltre, è stata confermata la condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi nel processo quale parte civile.

In tutti quei casi, dietro lo schermo dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nominata su sua indicazione come loro difensore dagli interessati, [OSCURATO:PERSONA], violando i doveri inerenti alla sua funzione di magistrato in servizio presso il T.A.R. del Lazio, avrebbe predisposto ricorsi od altri scritti difensivi e reso pareri relativi a procedimenti pendenti presso il proprio ufficio, componendo, per alcuni di essi, i collegi investiti della relativa trattazione e, comunque, per tutti, adoperandosi variamente per influire sul relativo esito; il tutto, dietro la corresponsione di somme nell'ordine di varie migliaia di euro, a volte di decine di migliaia.

Ad uno di tali episodi avrebbe preso parte [OSCURATO:PERSONA], nel ruolo di intermediario per conto di [OSCURATO:PERSONA], presidente di un istituto di credito ricorrente nel relativo procedimento.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per lui proposto dal suo difensore, si compone di sei motivi.

2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 521, cod. proc. pen., perché, a fronte di un'imputazione che indicava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e - nel caso che lo riguardava - [OSCURATO:PERSONA] come concorrenti necessari del [OSCURATO:PERSONA], e quindi coautori del reato, il Tribunale ha qualificato costoro come compartecipi, attribuendo invece la veste di concorrenti necessari, in quanto corruttori, alle parti interessate dei singoli procedimenti e così modificando i soggetti dell'accordo illecito.

Ciò avrebbe comportato un pregiudizio per la difesa, che, di fronte ad un tale fatto diverso, sarebbe stata articolata in modo differente.

Inoltre, con specifico riferimento agli episodi di cui ai capi A.1) e C), a fronte della contestazione di una semplice promessa di remunerazione, la sentenza di primo grado avrebbe ritenuto dimostrata la corresponsione delle relative somme.A queste doglianze la sentenza d'appello avrebbe risposto in modo apodittico ed inconferente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 319-ter, cod. pen., contestandosi la configurabilità di tale fattispecie delittuosa in tutte le ipotesi oggetto d'addebito.

Richiamata l'elaborazione giurisprudenziale ad essa relativa, con ampie citazioni di precedenti di legittimità, particolarmente in ordine alla necessità del sinallagma tra l'indebita remunerazione e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato nonché all'idoneità della condotta dello stesso ad influenzare, in senso favorevole al corruttore, l'esito della specifica attività giudiziaria oggetto del patto stretto con quest'ultimo, rileva la difesa che: — in tutti i procedimenti oggetto d'imputazione, tranne quello di cui al capo C), [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto nessuna funzione, non partecipando ad alcun atto degli stessi; — in quello di cui al capo C), quale membro del collegio giudicante e relatore della causa, si è espresso in senso opposto all'esito avuto di mira dal supposto corruttore; — nella vicenda di cui al capo A.4), si è trattato di procedimenti neppure svoltisi dinanzi al T.A.R.

Lazio, bensì alla Corte dei conti; — tutti i colleghi del T.A.R. interessati a quei procedimenti, escussi come testimoni, hanno negato di aver mai subìto pressioni od essere stati avvicinati dal ricorrente; — non è stato dimostrato, per nessuna di quelle vicende, quando il patto corruttivo sarebbe stato concluso né se vi sia stata una dazione di somme; nella vicenda di cui al capo A.4), si è ritenuto che il ricorrente avesse percepito una remunerazione dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], persona diversa dai presunti corruttori nonché scagionata dalla relativa accusa; — nelle quattro vicende di cui al capo A), [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a fornire a degli amici il nome di un avvocato di fiducia, di cui era amico, dal quale farsi assistere in cause a cui non ha preso parte e, in alcuni casi, neppure di competenza della sezione in cui era incardinato; e, sempre e soltanto come amico, ha assistito quelle persone nella predisposizione di atti; in un solo caso ha partecipato alla camera di consiglio, ma in ossequio ad un'applicazione impostagli dal presidente del Tribunale; è smentita per tabulas, inoltre, l'affermazione della Corte d'appello per cui egli avrebbe fatto parte del collegio giudicante, né è stato dimostrato in cosa sarebbero consistite le raccomandazioni o le altre ipotizzate interferenze presso i colleghi, che questi, per di più, hanno negato e che non possono nemmeno considerarsi atti contrari ai doveri d'ufficio, tant'è che degli stessi il ricorrente non è stato mai chiamato a rispondere in sede disciplinare;— nelle vicende di cui ai capi A.2) e A.3), in particolare, l'evento tipico del reato era impossibile, giacché, per la prima, egli era contestualmente impegnato in altra udienza con diverso collegio; mentre, quando è stata trattata la seconda, egli era detenuto per altri reati; — anche per il procedimento di cui al capo B) risulta provata per documenti la sua estraneità, non avendo fatto parte del collegio giudicante; — per quello di cui al capo C), la ritenuta corresponsione di denaro - peraltro a fronte dell'imputazione della sola promessa - è stata smentita da colui che ne è stato indicato come l'esecutore, né è mai stata rinvenuta alcuna somma, non essendone nemmeno noto l'ipotetico ammontare; in ogni caso, la ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui - come si ricaverebbe da una conversazione intercettata nell'ufficio del ricorrente - il versamento sarebbe avvenuto il 18 aprile 2013, sarebbe illogica, perché la causa era stata già decisa all'udienza del 20 marzo precedente ed in senso contrario all'interesse dell'ipotetico corruttore, su conforme proposta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], mai mutata, come riferito dai suoi colleghi e come confermato dal documento informatico della relativa bozza di sentenza, rinvenuta nel suo computer e non potuta pubblicare a causa del suo sopraggiunto arresto; non si comprenderebbe, pertanto, quale possa essere stato l'atto d'ufficio del magistrato che il corruttore avrebbe dovuto remunerare; — in conclusione, allora, il ricorrente si sarebbe limitato, al più, a dare dei pareri tecnici a privati e raccomandazioni a colleghi sui cui non aveva alcun potere gerarchico: atti, dunque, che non hanno leso, né erano idonei a farlo, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, consistente nell'imparzialità nel concreto svolgimento della funzione giurisdizionale.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso confuta in dettaglio, per ciascun episodio delittuoso, la ricostruzione degli accadimenti operata dai giudici di merito, indicando le risultanze probatorie che la smentirebbero e, al contrario, darebbero sostegno alla tesi difensiva ed ai relativi argomenti esposti nel motivo precedente.

In particolare, relativamente all'episodio rubricato sub C), la pratica cui si fa riferimento nel dialogo intercettato il 18 aprile 2013 nello studio del magistrato non sarebbe quella oggetto dell'imputazione.

2.4. Il quarto motivo consiste nella violazione dell'art. 322-ter, cod. pen., per essere stata disposta la confisca per equivalente in misura pari alle somme anche soltanto promesse all'imputato e non, invece, nei limiti di quelle, in ipotesi, effettivamente percepite.

2.5. Il quinto motivo consiste nella violazione dell'art. 157, cod. pen., e nel vizio della motivazione con la quale è stata negata l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A.4) e C).Dovendo escludersi - a differenza di quanto erroneamente ritenuto in sentenza - che, in entrambi i casi, sia intervenuta la corresponsione di una remunerazione, peraltro neppure contestata, deve logicamente ritenersi, considerando le date di presentazione dei relativi ricorsi ed i tempi occorrenti per l'attività preparatoria degli scritti difensivi in ipotesi redatti dall'imputato, che i relativi accordi corruttivi siano intervenuti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, con l'effetto che, per la minor pena edittale prevista precedentemente a questa, quei reati sarebbero comunque prescritti già prima della pronuncia della sentenza d'appello.

Sotto questo profilo, riguardo, in particolare, al reato di cui al capo C), sorprende la conclusione diversa da quella cui la Corte è pervenuta per il capo B), considerando l'identità di oggetto dei procedimenti oggetto delle due imputazioni e la trattazione degli stessi nella medesima udienza del T.A.R..

2.6. Da ultimo, il ricorrente si duole dell'insufficiente motivazione in punto di pena e di riconoscimento di attenuanti generiche soltanto equivalenti, evidenziando, a tal fine: che non sono state rinvenute in suo possesso somme incoerenti con i suoi redditi professionali; che egli ha tenuto un comportamento processuale totalmente collaborativo; che è incensurato; che non ha mai recato al suo ufficio alcun nocumento.

Rileva, inoltre, che la misura della pena, distante dal minimo edittale, è stata giustificata con motivazione di stile, stigmatizzando come mancanza di ravvedimento quello che, invece, ha rappresentato semplicemente il legittimo esercizio del proprio diritto di difendersi.

2.7. La difesa dell'imputato ha depositato, altresì, motivi aggiunti, essenzialmente deducendo come tutti i delitti oggetto di condanna, anche a voler ritenere effettivamente avvenute le dazioni ritenute in sentenza, e quindi a volerne fissare la consumazione in corrispondenza di tali successivi momenti, si siano prescritti nelle more del presente ricorso.

3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è sorretto da due motivi.

3.1. Con il primo si denuncia la violazione dell'art. 521, cod. proc. pen., per il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in termini sostanzialmente analoghi a quelli esposti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi, inoltre: che la sentenza di primo grado ha ravvisato condotte antidoverose ulteriori rispetto a quelle oggetto di contestazione; che la sentenza d'appello ha parlato di un "accordo quadro" di tipo corruttivo tra il magistrato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza però individuarne il contenuto né la norma incriminatrice; che, a fronte di una contestazione limitata alla promessa di una remunerazione, si è ritenuto sia stata effettivamente corrisposta una somma di denaro.

3.2. La seconda doglianza riguarda, anzitutto, la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'ad. 318, cod. pen., poiché - si assume - la sentenza non avrebbe individuato alcun atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere sufficiente la violazione dei princìpi di fedeltà, imparzialità, lealtà e trasparenza nell'esercizio delle funzioni.

Non può rilevare, a tal fine, il comportamento consistito nell'essersi fatto applicare all'udienza in cui veniva trattato, benché da altro collegio, il ricorso oggetto dell'imputazione, poiché - come riferito da uno dei giudici del T.A.R. escusso come testimone - quella dell'applicazione era una prassi consueta.

Per altro verso, si censura il ritenuto concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato, essendosi egli limitato a chiedere un parere tecnico all'amico magistrato, perciò tenendo una condotta priva di qualsiasi incidenza effettiva sull'accordo criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Esaminando dapprima il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo da lui proposto, relativo al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, è inammissibile, perché semplicemente reiterativo del relativo motivo d'appello (vds. pagg. 63 s., sent.), e quindi generico, ma anche perché manifestamente infondato, in diritto ed in fatto.

In un ordinamento penale come quello italiano, in cui la disciplina del concorso di persone nel reato è fondata sul principio della pari responsabilità dei concorrenti, senza una distinzione di ruoli e categorie, la differenza tra "coautore" e "concorrente" non solo è irrilevante, ma è semplicemente speciosa.

Inoltre, nel capo d'imputazione si parla di accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, «in esecuzione di tale accordo», della percezione o della promessa di somme ad opera dei diretti interessati: proprio, cioè, come sono andati i fatti secondo le sentenze di merito.

Nessun mutamento del fatto contestato, dunque, è dato ravvisarsi, considerando che, perché esso si verifichi, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

La relativa indagine, pertanto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte: Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).

Nello specifico, dunque, gli addebiti mossi a [OSCURATO:PERSONA] erano chiari sin dall'imputazione e, stando alla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, risultano essere emersi in istruttoria, così che egli è stato nella condizione di articolare compiutamente le sue difese, senza nessuna "sorpresa".

2. Il secondo ed il terzo motivo del suo ricorso possono essere trattati congiuntamente, contestandosi con entrambi - l'uno, sotto il profilo della violazione di legge; l'altro, per i vizi della motivazione - il giudizio di colpevolezza per i vari episodi delittuosi.

Ma, prima di esaminare partitamente i singoli fatti di reato, come fa la difesa nel suo ricorso, si rendono necessarie due precisazioni.

2.1. La prima - che corrisponde ad un principio ormai consolidato, ma che vale la pena ribadire - riguarda l'ambito di cognizione del giudice di legittimità.

Il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Da tanto consegue che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.

Minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono, dunque, dar luogo all'annullamento della sentenza, non costituendo vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto; è solo l'esame del complesso probatorio, infatti, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (si vedano, a puro titolo d'esempio tra molte altre in termini, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

In sintesi, allora, al giudice di legittimità spetta verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, e cioè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno fondamentali incoerenze, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione.

Dal suo canto, il ricorrente che deduca tale incompatibilità non può limitarsi a rappresentare l'esistenza di atti del processo non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, nonché dare la prova della verità degli elementi o dei dati invocati e dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicando le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708).

Non costituisce, cioè, travisamento della prova - vizio, questo sì, rilevabile in Cassazione - l'eventuale errore del giudice di merito nella valutazione del significato dimostrativo di un elemento di prova: occorre, invece, una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco di tale elemento e quello tratto dal giudice, di modo che tale fraintendimento si presenti idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento male inteso o ignorato (tra le tantissime conformi: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702).

2.2. La seconda puntualizzazione riguarda il perimetro applicativo della corruzione in atti giudiziari e la linea di confine - limitatamente a quanto d'interesse per la decisione sui ricorsi - rispetto alle fattispecie corruttive generali di cui agli artt. 318 e 319 dello stesso codice.

L'art. 319-ter, cod. pen., nel descrivere la condotta di corruzione in atti giudiziari, prevede che il patto corruttivo e gli atti dell'agente pubblico siano «commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo».

Occorre, cioè, che l'atto compiuto o da compiere, ed oggetto del mercimonio, inerisca ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti di quello (così, tra altre, già Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972).

È necessario, allora, che il patto corruttivo abbia ad oggetto uno o più procedimenti giudiziari, comunque specifici e determinati, mentre non sono sufficienti né il generico asservimento dell'operatore giudiziario (magistrato, cancelliere, funzionario amministrativo) agli interessi del corruttore, dovendo tale condotta essere sussunta nella fattispecie dell'art. 318, cod. pen.; né la commissione di un dato atto d'ufficio antidoveroso, ma non ricollegabile ad uno specifico procedimento o, comunque, non funzionale a favorire una "parte" di un giudizio (nell'accezione più lata, cioè, di persona direttamente coinvoltavi) ma semplicemente un soggetto interessato all'esito di esso: nel qual caso, e nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, verrebbe ad integrarsi una corruzione "propria", a norma dell'art. 319, cod. pen. (sul punto, vds.

Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, Rv. 286645-03).

Inoltre, l'art. 319-ter, cit., si riferisce non solo ai fatti indicati dall'art. 319, ma anche a quelli previsti dall'art. 318: ragione per cui il favore od il pregiudizio per la parte processuale non debbono necessariamente essere realizzati attraverso il compimento, da parte dell'operatore giudiziario, di un atto contrario ai suoi doveri istituzionali, potendo ciò compiersi pure mediante un atto non vietato da specifiche disposizioni, anche di rango secondario (regolamenti, tabelle organizzative dell'ufficio od altro: si pensi, per esemplificare, alla fissazione particolarmente sollecita di un'udienza rispetto ai tempi ordinariamente seguiti in un dato ufficio, all'anticipazione della stessa od alla più rapida evasione delle relative incombenze di cancelleria, a preferenza di altri procedimenti più risalenti od urgenti).

Infine, anche la corruzione in atti giudiziari, così come le fattispecie "generali", non è un reato di evento, risiedendo il suo nucleo di disvalore nel dolo specifico, nella strumentalità, cioè, della remunerazione, data o promessa all'agente pubblico, e da questi accettata, allo scopo di deviarne l'operato dall'interesse pubblico o per aver ciò fatto.

Ne discende che, ai fini dell'integrazione del delitto in esame, non è necessario che il condizionamento del procedimento avuto di mira si sia, poi, effettivamente realizzato (vds.

Sez. 6, n. 5264 del 26/01/2016, Bindi, Rv. 265842).

3. Così definito lo spettro valutativo della Corte, va anzitutto rilevato, in generale, che gli assunti difensivi, nel loro complesso, sono frutto di una lettura parziale del compendio probatorio ed eludono il necessario confronto puntuale con gli elementi valorizzati in sentenza, plurimi e dal contenuto nitido, in quanto ricavati per lo più dall'intercettazione di conversazioni telefoniche ed "ambientali" tra i soggetti a vario titolo convolti nelle diverse vicende.

In nessun caso, comunque, può apprezzarsi nella ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte distrettuale quel fraintendimento manifesto o quella totale pretermissione di un dato probatorio fondamentale, tali da riverberarsi, compromettendola, sulla tenuta logica complessiva del ragionamento giustificativo della decisione.

3.1. Nella vicenda di cui al capo A.1), in particolare, non è chiaro se [OSCURATO:PERSONA] abbia redatto il ricorso dell'interessato, ma sicuramente ha scritto una memoria per l'udienza e si era ripromesso di redigere anche la richiesta di sospensiva.

Ma, soprattutto, è egli stesso a spiegare alla sua complice [OSCURATO:PERSONA] di essersi fatto applicare ad una sezione del T.A.R. diversa da quella cui apparteneva, proprio ed esclusivamente per l'udienza in cui era stato trattato il ricorso, sottolineandole come ciò avesse rappresentato una circostanza eccezionale, resasi possibile per le sollecitazioni da lui rivolte al presidente del Tribunale.

Ed è sempre lo stesso imputato ad arrogarsi il merito dell'esito favorevole di tale udienza, conclusasi con il rinvio della causa per la trattazione anticipata del merito, a norma dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con una sorta, cioè, di «preavviso di accoglimento» (secondo la definizione resa nella sua testimonianza dalla responsabile dell'ufficio legale della Banca d'Italia, controparte resistente in quel processo, che ha pure precisato come quella decisione avesse suscitato clamore e preoccupazione: del resto, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, nel riferirne alla [OSCURATO:PERSONA] sùbito dopo la fine dell'udienza, specifica che «non è mai successa una cosa del genere»).

Di tutto questo, ma altresì di tutti i vari momenti del personale interessamento dell'imputato all'esito di tale giudizio (alla cui udienza di rinvio non parteciperà soltanto perché, nel frattempo, verrà arrestato per altra causa), si trova ampio e nitido riscontro probatorio nella sentenza impugnata, così come del fatto che, dopo aver saputo dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che il giudice [OSCURATO:PERSONA] si era fatto applicare all'udienza, l'interessato, tale [OSCURATO:PERSONA], era andato a Roma ed aveva lasciato «l'acconto» (vds., amplius, pagg. 71-81, sent.).

È indiscutibile, allora, che la tesi difensiva, fondata sul fatto che il relativo procedimento non fosse di competenza della sezione di assegnazione dell'imputato e che questi non avesse fatto parte del collegio giudicante, trova palese smentita e, comunque, non è in grado in alcun modo di minare la tenuta logica della motivazione, essendo certo che egli abbia partecipato alla relativa camera di consiglio ed abbia condizionato la decisione: «è stato un po' duro convincerli, ma, insomma, poi... (...) è stata fissata per il 2 ottobre con impegno ad accoglierla», dirà in una conversazione intercettata con il suo stagista, da lui coinvolto nella preparazione dei relativi atti.

3.2. Anche per il procedimento oggetto del reato rubricato al capo A.2), [OSCURATO:PERSONA] ha redatto il ricorso, altresì comunicando all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al privato interessato, nel corso di una loro conversazione telefonica intercettata, che della relativa presentazione avrebbe informato la segreteria del Tribunale, per «metterlo subito su un canale privilegiato».

E, se è vero - come sottolinea la sua difesa - che non ha fatto parte del collegio che ha adottato la conseguente decisione interlocutoria favorevole alla parte assistita dalla [OSCURATO:PERSONA], né è stato altrimenti presente alla relativa udienza, non di meno è egli stesso a rivendicarne il merito, preannunciando che «noi dovremmo controdedurre con note d'udienza» è rassicurando che avrebbe fatto «un lavoro fatto bene».

Ma quelle che effettivamente appaiono dirimenti ai fini della decisione sono due conversazioni dello stesso imputato: la prima, con la quale egli comunica alla [OSCURATO:PERSONA] di essere stato personalmente informato dell'avvenuto rinvio dell'udienza dal suo collega relatore della causa; e la seconda, con cui informa di tanto il proprio stagista, spiegandogli che il rinvio della decisione è stato disposto «per dare tempo a noi... capisce cosa intendo?» (pagg. 81-87, sent.).

E, sulla base di tali emergenze probatorie, la deduzione dei giudici d'appello per cui egli avrebbe avvicinato i propri colleghi investiti della trattazione del procedimento, al fine d'influire sull'esito dello stesso, non può certo reputarsi manifestamente illogica, perciò sottraendosi a censura in questa sede.

Anche in questo caso, inoltre, vi è la prova dell'avvenuto versamento, quanto meno, di una prima parte della "tangente" convenuta (yds. pag. 28 sent.).

3.3. Nella vicenda di cui al capo A.3), [OSCURATO:PERSONA] veniva direttamente contattato, previa segnalazione di un suo amico, dall'emissario di un'impresa resistente in un procedimento per il quale era stato appena depositato ricorso al T.A.R. del Lazio.

Sin dal loro primo incontro, egli imponeva di affiancare al difensore dell'impresa l'avv. [OSCURATO:PERSONA], spiegando al suo interlocutore che «so' quelli che curano l'interesse del Presidente», nonché s'impegnava espressamente a parlare con quest'ultimo, affinché il ricorso venisse trattato e deciso congiuntamente ad altri di analogo contenuto, essendo logicamente più agevole, in tal modo, avvicinare colleghi o, comunque, controllarne e, se necessario, orientarne la decisione.

Dal compendio probatorio illustrato in sentenza, poi, risulta palesemente che l'imputato abbia seguito momento per momento lo sviluppo della causa, controllando e rivisitando gli atti dell'impresa resistente, scegliendo i tecnici di parte e compiendo quant'altro necessario per l'attività difensiva di quella.

Del resto, il suo ruolo decisivo è stato confermato anche dall'emissario dei corruttori, tale Pinti, nel proprio interrogatorio e chiarissime, poi, sono le conversazioni intercettate: come quella in cui [OSCURATO:PERSONA] indica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si può far dare per loro diecimila euro "in nero" per anticipo; oppure l'altra, del 17 maggio 2013, in cui il segretario della [OSCURATO:PERSONA] comunica al marito della stessa che «adesso è venuto l'ingegnere... questo è da portare all'avvocato (...) sono le spese di... del giudice».

Peraltro, anche in questo caso, la causa si concludeva con esito favorevole per la parte assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come risulta da un dialogo intercettato tra costei e [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la scarcerazione di quest'ultimo, il quale commenta che la sentenza «è perfetta... gli hanno dato pure le spese... quindi ai nostri clienti, alle parti resistenti niente», e sollecita la sua socia in affari a farsi dare i restanti cinquemila euro del loro compenso (pagg. 87-92, sent.).

Pure in questo caso, dunque, il ricorrente non si è limitato a mettere a disposizione di un privato le proprie conoscenze professionali, ma ha accompagnato tale sua condotta con atti ulteriori e specificamente diretti ad orientare l'esito del relativo giudizio, imponendo la nomina di un avvocato in relazioni privilegiate - secondo quanto egli dice - con il presidente del Tribunale, nonché impegnandosi a contattare quest'ultimo al fine di creare le condizioni per una decisione favorevole, peraltro poi effettivamente intervenuta.

3.4. L'episodio di cui al capo C), riguardante un ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il giudizio d'insufficienza degli elaborati scritti e la conseguente non ammissione alla prova orale di un candidato del concorso per l'accesso al notariato, differisce dagli altri.

In questo caso, infatti, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività di assistenza legale in favore di una parte processuale, ma, dopo essere stato avvicinato da un intermediario, che gli ha promesso una ricompensa di quarantamila euro, si è fatto inserire dal presidente del Tribunale nel collegio che avrebbe deciso il ricorso, facendosi altresì nominare relatore dello stesso, con la chiara intenzione di condizionarne l'esito («così vediamo di pilotarlo un po'», aveva detto all'interessato in una loro conversazione intercettata, spiegando, poi, alla moglie dell'intermediario, in un altro dialogo captato, che «quando fanno a me direttamente è più facile... perché io sono il relatore, estensore...»).

La difesa valorizza la circostanza per cui il procedimento si sia concluso con il rigetto del ricorso, altresì deducendo l'illogicità della ricostruzione degli accadimenti compiuta dalla sentenza impugnata, per cui la "tangente" sarebbe stata versata circa un mese dopo la relativa decisione e nonostante l'esito negativo della stessa.

Si tratta, tuttavia, di obiezioni non conferenti.

In primo luogo, perché eludono il necessario confronto critico con le osservazioni contenute, in proposito, nella sentenza impugnata, in cui si legge che l'imputato aveva anticipato agli interessati come la qualità degli elaborati del candidato fosse particolarmente scarsa e l'accoglimento del ricorso fosse, perciò, incerto, comunque garantendo il proprio massimo impegno («propenderò, mi batterò, ma dirò: guardate che si può interpretare.., ma mica so' scemi!», dice all'intermediario).

Inoltre, da ulteriori conversazioni intercettate risulta indiscutibilmente che, dopo la relativa udienza, egli aveva comunque avuto plurimi contatti con l'emissario e con altri soggetti intermediari, sollecitandoli a consegnare documenti che il suo collega correlatore riteneva necessari («quello che lui dice che serve per chiudere la pratica») e che egli successivamente dirà di avergli passato; e, ancora, emerge che, dopo qualche giorno, alle otto di sera, nel suo studio presso il T.A.R., era avvenuto un incontro con l'emissario, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato di essere riuscito eccezionalmente a far riportare il ricorso in camera di consiglio («una cosa che non ha mai fatto in vita loro, ritrattare una cosa che era già respinta!») e, nel corso del quale, veniva udito il rumore dell'apertura di una cerniera, con la successiva consegna di «quaranta... tutte da cinquanta», che [OSCURATO:PERSONA] invitava a mettere «in cassaforte, qui».

Peraltro, la sentenza d'appello evidenzia la singolarità per cui l'imputato, pur avendo già redatto la decisione in senso negativo per gli interessati, non l'avesse depositata, nonostante fosse ampiamente decorso il relativo termine, da lui, invece, solitamente rispettato (il file della bozza di sentenza, infatti, verrà rinvenuto all'interno della sua pendrive d'ufficio all'atto del suo arresto, avvenuto circa un mese dopo, il 16 di maggio: amplius, pagg. 47-49 e 103-108): di qui, la deduzione, tutt'altro che manifestamente irrazionale, per cui vi fossero ancora margini per modificare tale decisione e l'imputato attendesse, a tal fine, gli sviluppi del patto corruttivo.

Ma le censure difensive sono irrilevanti anche e soprattutto in diritto, una volta che è sostanzialmente indiscusso che [OSCURATO:PERSONA] sia stato contattato per condizionare l'esito di uno specifico procedimento, che egli abbia accettato di farlo dietro la promessa di una remunerazione e che abbia, poi, pure tradotto in atto tale suo impegno, a nulla rilevando, ai fini dell'integrazione del reato, che l'esito auspicato non abbia poi avuto luogo (retro § 2.2.).

3.5. Dunque, in nessuno degli episodi esaminati il ricorrente si è limitato ad un'attività di consulenza od assistenza legale a pagamento, eventualmente sussumibile nelle fattispecie dell'art. 318 o 319, cod. pen., bensì, in tutti quei casi, ha tenuto ulteriori condotte volte ad orientare od altrimenti condizionare l'esito dei giudizi di cui erano parte i suoi corruttori o soggetti a questi riferibili.

Né le argomentate conclusioni in tal senso, cui è pervenuta la sentenza impugnata, possono accusare una flessione, sul piano logico, di fronte alla smentita di tali comportamenti del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei suoi colleghi escussi come testimoni, essendo ampiamente ragionevole l'osservazione della Corte distrettuale per cui costoro, diversamente, si sarebbero inevitabilmente esposti a conseguenze negative, non foss'altro che di natura disciplinare, già solo per non averne informato gli organi competenti.

3.5. Va precisato, inoltre, che, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, in parte con il quinto motivo, e più in generale con motivo aggiunto, nessuno di tali reati è estinto per prescrizione.

I delitti di corruzione, infatti, si perfezionano alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione o la ricezione dell'utilità, e, quando alla promessa faccia seguito la dazione o ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (per tutte, Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).

Nello specifico, risulta che le "tangenti" o parte di esse siano state versate il 18 aprile (capo C), il 30 aprile (capo Al), il 17 maggio (capo A.3) ed il 29 giugno del 2013 (capo A.2), allorché la pena massima prevista dall'art. 319-ter, primo comma, cod. pen., era quella di dieci anni di reclusione.

Ne deriva che, per effetto della combinazione di tale dato con la più favorevole disciplina della prescrizione allora in vigore (artt. 157 e 161, cod. pen., nella formulazione prevista dalla legge n. 251 del 2005), perciò applicabile nella fattispecie (vds.

Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), il relativo termine massimo, elevato di un quarto per le proroghe conseguenti alle successive interruzioni, è pari a dodici anni e sei mesi.

A tale periodo, inoltre, deve aggiungersi quello durante il quale il relativo decorso è rimasto sospeso, a norma dell'art. 159, cod. pen., che - secondo quanto segnalato dai giudici del merito e risulta dai verbali di causa - è di 126 giorni: con l'effetto che esso non è ancora spirato (tanto sarebbe avvenuto, infatti, per il capo A.1, il 5 marzo 2026; per il capo A.2, il 4 maggio 2026; per il capo A.3, il 23 marzo 2026; per il capo C, il 21 febbraio 2026).

3.6. Non può trovare accoglimento, infine, neppure il sesto motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'eccessiva misura della pena.Al di là del fatto che alcuni dei profili asseritamente trascurati dai giudici del merito si fondano sulla diversa ricostruzione dei fatti sostenuta dalla difesa, qui però non verificabile, va osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen..

È perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che questa sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o sia priva di motivazione.

Il relativo onere, peraltro, può ritenersi adeguatamente assolto anche con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato od alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Una siffatta ipotesi, invece, non ricorre nel caso di specie, in cui la pena-base è stata fissata in misura prossima al minimo edittale (cinque anni di reclusione rispetto a quattro), con modesti aumenti per continuazione (sei mesi di reclusione per ciascun episodio: pag. 109, sent.).

3.7. In relazione a tali capi d'imputazione, dunque, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma dell'affermazione di responsabilità e delle collegate statuizioni civili.

4. Diverso è il caso rubricato al capo A.4) dell'imputazione, relativo ai procedimenti avviati da due ammiragli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il riconoscimento di prestazione indennitarie.

4.1. Risulta incontroverso, ma comunque sostanzialmente indiscutibile, che [OSCURATO:PERSONA] abbia indirizzato i due interessati allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che abbia, quindi, attivamente collaborato alla stesura dei ricorsi e che, per quest'attività, abbia ottenuto dei compensi tramite la stessa [OSCURATO:PERSONA] (da [OSCURATO:PERSONA], poco prima del 16 marzo 2013, con promessa di saldare dopo il 10 maggio successivo; da [OSCURATO:PERSONA], con un assegno emesso il 25 gennaio 2013).

Riguardo a quest'ultima circostanza, con il ricorso si ripropone la versione difensiva per cui il versamento di diecimila euro effettuato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], compagna del [OSCURATO:PERSONA], trovasse causa in prestazioni professionali da quest'ultima compiute, ma la sentenza impugnata spiega in modo ampiamente persuasivo perché tale operazione fosse servita soltanto a dissimulare la "tangente" (yds. pagg. 36 s., 93-97).La vicenda, tuttavia, presenta una singolarità, poiché risulta all'evidenza, da un canto, che la controversia ricadesse nella competenza della Corte dei conti e non del TA.R., asserendolo lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ma, dall'altro, che, ciò nonostante, al Tribunale amministrativo i ricorsi fossero stati presentati.

Quel che la sentenza tace, a differenza che per gli altri casi già esaminati, è quanto è accaduto dopo la presentazione dei ricorsi: se, cioè, essi siano stati trattati dal T.A.R. o se, ancor prima, siano mai stati fissati e se, comunque, [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto una qualsiasi attività diretta a influenzarne l'esito.

Ne consegue - non essendo ragionevolmente ipotizzabili margini per un supplemento di motivazione, né, ancor meno, a distanza di così tanto tempo, per un arricchimento del quadro probatorio - che, in questo caso, debba ravvisarsi soltanto un tentativo di corruzione in atti giudiziari, potendo ritenersi logicamente dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] sia stato avvicinato per garantire il buon esito di quei giudizi davanti al T.a.r. e che egli abbia compiuto atti a ciò univocamente prodromici, quale, appunto, la stesura dei ricorsi, ma non anche che, successivamente, abbia tenuto qualsiasi altra condotta funzionale a condizionarne l'esito od anche soltanto lo svolgimento.

4.2. Così riqualificato, però, il reato è estinto per prescrizione.

Sulla base dei parametri già indicati (§ 3.5), esso, per la combinazione dell'allora vigente art. 319-ter con l'art. 56 secondo comma, cod. pen., era punito con la pena massima di sei anni ed otto mesi di reclusione; quindi, il corrispondente termine di prescrizione, aumentato di un quarto per le proroghe (perciò giungendo ad otto anni e quattro mesi) nonché di 126 giorni per le sospensioni, è interamente decorso il 16 luglio 2021.

Per tale capo, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, con la formula consequenziale.

4.3. Questo comporta, anzitutto, che dev'essere eliminata la relativa porzione di pena, fissata dalla sentenza impugnata in sei mesi di reclusione (pag. 109), potendo farlo direttamente questa Corte, a norma dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., giacché non v'è necessità di apprezzamenti discrezionali.

La pena complessiva finale, dunque, va rideterminata in cinque anni e sei mesi di reclusione.

4.4. In conseguenza dell'estinzione del reato per prescrizione, inoltre, dev'essere revocata, per la parte relativa, la disposta confisca per equivalente del profitto.

Il giudice, infatti, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, atteso il carattere afflittivo e sanzionatorio di tale misura (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; così, pure, Sez. 16 U, n. 18374 del 31/01/2013, Adanni, Rv. 255037, in relazione alla confisca per equivalente, per i reati tributari, ex art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007).

E, proprio in ragione di tale sua componente sanzionatoria, e quindi della natura sostanziale della relativa disposizione, sempre le Sezioni unite hanno affermato che non è applicabile, per i fatti di reato posti in essere prima della sua entrata in vigore, l'art. 578-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, secondo cui, quando è stata ordinata la confisca per sproporzione o - come in questo caso - per equivalente, il giudice dell'impugnazione che dichiari l'estinzione del reato decide sulla confisca, «previo accertamento della responsabilità dell'imputato» (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209).

Non sfugge alla Corte che, in epoca più recente, le Sezioni unite hanno rivisto l'anzidetto loro orientamento precedente, giungendo ad affermare - peraltro nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2025 e dalla giurisprudenza sovranazionale ivi richiamata - che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve essenzialmente, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria, avendo funzione sanzionatoria solo laddove abbia ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato e potendo assumere funzione punitiva soltanto qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico da costui ricavato dall'illecito (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756).

Dal che deriverebbe, in ragione del venir meno dell'indefettibile carattere sanzionatorio di tal specie di confisca, la possibilità di applicazione retroattiva della stessa, ai reati, cioè, commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., qualora - come nel caso in esame - essa non ecceda il valore del vantaggio economico ottenuto mediante il reato dal suo autore.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'applicazione retroattiva del citato art. 578- bis non possa aver luogo, derivando da un c.d. overruling sfavorevole della giurisprudenza e, per l'effetto, consistendo in una violazione del "principio di prevedibilità" del diritto penale, quale delineato dalla giurisprudenza convenzionale ed ormai recepito anche da quella interna (in questo senso, Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488, cui si rinvia per una più ampia esposizione e per la completa indicazione dei precedenti).

Ripetutamente, infatti, la Corte EDU ha ritenuto violato l'art. 7, CEDU - che sancisce il principio d'irretroattività delle norme incriminatrici o che aggravano la pena - da sentenze di condanna pronunciate in base a interpretazioni «ragionevolmente imprevedibili» alla luce degli stessi precedenti giurisprudenziali, con riferimento agli elementi costitutivi del reato, ma anche alla pena applicabile.

Per i giudici di Strasburgo, il diritto, tanto di origine legislativa, quanto di produzione giurisprudenziale, deve esprimere regole «accessibili» e «precise», che consentano al singolo di prevedere le conseguenze del proprio comportamento (tra le altre: sentenza 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c.

Italia, § 242 e § 246M; 5 gennaio 2000, Beyeler c.

Italia, § 109).

E, a tale lettura, si è adeguata anche questa Corte, muovendo dalla considerazione per cui i principi contenuti nella CEDU, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne (Sez.

U, n. 27260 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486).

Si è così affermato che l'art. 7, CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale, allorquando tale esegesi non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267164; Sez.

F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256584).

In conclusione, dunque, considerando l'anzidetta evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di confisca per equivalente, il recente superamento del pregresso indirizzo giurisprudenziale da parte della "sentenza Massini", avvenuto soltanto nel 2025, risultava obiettivamente imprevedibile per l'imputato, non solo al momento della commissione dei reati (allorché nel senso della natura «eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente si erano già pronunciate le Sezioni unite "Adami"), ma anche per tutta la durata del processo (così da avergli eventualmente precluso possibili scelte processuali differenti od orientato diversamente le sue difese).

5. La sentenza d'appello dev'essere annullata con rinvio, inoltre, nella parte relativa alla determinazione del quantum oggetto di confisca per equivalente.

Al di là della riduzione per la porzione riguardante il reato di cui al capo a.4), dichiarato estinto per prescrizione, si rende comunque necessaria una nuova valutazione sul punto.

La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto che, in caso di concorso di persone nel reato, detta misura possa essere disposta per l'intero anche nei confronti di una sola di esse, indipendentemente dalla quota a ciascuna riferibile.

Si tratta di un principio un tempo controverso e, oggi, superato.

Risolvendo il precedente contrasto di giurisprudenza, infatti, le Sezioni unite di questa Corte, con la citata "sentenza Massini", hanno statuito che, se più sono i concorrenti nel reato, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva e la confisca dev'essere disposta nei confronti di ciascuno di essi limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto accertato nel contraddittorio fra le parti, mentre la ripartizione in parti uguali è legittima soltanto in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente.

Sul punto, dunque, si rende necessario un giudizio supplementare, in applicazione di tale principio di diritto.

6. È complessivamente infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui al capo A.1) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo d'intermediario presso quest'ultimo della proposta corruttiva proveniente dalla parte interessata al giudizio, ovvero il già citato [OSCURATO:PERSONA], presidente di una banca popolare di Spoleto, ricorrente dinanzi al T.A.R.

Lazio avverso il decreto ministeriale che ne aveva disposto la sottoposizione ad amministrazione straordinaria, previo scioglimento degli organi di amministrazione.

6.1. Con il primo motivo, anche [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, per le stesse ragioni dedotte dal suo coimputato con il rispettivo primo motivo di ricorso.

La doglianza è inammissibile, per manifesta infondatezza: sul punto, è sufficiente rinviare a quanto già osservato trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (retro, § 1).

6.2. Non è fondato, inoltre, il secondo motivo di ricorso, che pone in discussione il giudizio di colpevolezza, sostenendo che quel magistrato non avrebbe compiuto alcun atto contrario ai propri doveri d'ufficio; che irrilevante sarebbe la circostanza per cui quegli si fosse fatto applicare all'udienza di trattazione del ricorso, trattandosi di prassi consueta in quell'ufficio; e che, infine, esso ricorrente si era limitato a rivolgersi all'amico magistrato semplicemente per un consiglio, rimanendo comunque estraneo all'eventuale accordo corruttivo tra costui ed [OSCURATO:PERSONA].

Rinviando anche per questa parte a quanto dianzi esposto al § 3.1 nel trattare del ricorso proposto avverso lo stesso capo della sentenza dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], è qui sufficiente osservare, anzitutto, che l'affermazione difensiva per cui l'applicazione di magistrati del T.A.R.

Lazio a sezioni diverse da quelle di assegnazione fosse consueta non solo rimane indimostrata, ma anzi trova smentita nelle parole dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che, quanto meno con riferimento alla sua applicazione proprio ed esclusivamente per l'udienza in cui sarebbe stato trattato il ricorso, sottolinea alla [OSCURATO:PERSONA] che «non si è mai vista una cosa del genere», peraltro resa possibile grazie alla retrodatazione della dichiarazione di disponibilità da lui resa al Presidente del Tribunale (pagg. 74 ss., sent.).

In secondo luogo, erra la difesa anche là dove esclude che quel magistrato abbia violato specifici doveri d'ufficio.

A prescindere da quanto già s'è detto in merito alla rilevanza, ai fini dell'integrazione della corruzione in atti giudiziari, anche di atti non contrari ai doveri d'ufficio (retro, § 2.2), basta rilevare che l'art. 17, cod. proc. amm., disciplina il dovere di astensione del giudice, richiamando quanto previsto dal codice di procedura civile, il quale, a sua volta, impone al giudice di astenersi - e maggior ragione di non ingerirsi nella decisione, se di competenza altrui - «se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto», «se ha rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori» e, comunque, «se ha dato consiglio nella causa» (art. 51): tutte ipotesi, queste, in cui [OSCURATO:PERSONA] indiscutibilmente versava.

Da ultimo, anche l'assunto dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al patto corruttivo oblitera completamente risultanze probatorie incontroverse e puntualmente esposte in sentenza.

Non solo, infatti, egli è colui il quale avvicina materialmente [OSCURATO:PERSONA], dicendogli che il presidente della banca avrebbe dovuto fare un ricorso, ed al quale il magistrato replica: «e glielo facciamo fare, lo serviamo come merita»; ma è anche quello a cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] comunica immediatamente la «buona notizia» dell'applicazione di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza; e, ancora, colui che, in occasione di dialoghi successivi con quel magistrato, anche questi intercettati, spiega che «io trasferisco la richiesta e non ci sono discorsi» e comunica che «il presidente mi chiedeva quant'è (...) cinquanta (...) posso riferirlo?».

E, quale fosse l'interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] al perfezionamento dell'accordo, lo rivela lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di un suo dialogo con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], riferisce: «[OSCURATO:PERSONA] dava i soldi a [OSCURATO:PERSONA] (...) adesso che non c'è più [OSCURATO:PERSONA] lì... [OSCURATO:PERSONA] non piglia più (...) lui gli dava crediti senza... garanzie (...) [OSCURATO:PERSONA] è fallito più volte» (pagg. 72- 80, sent.).

Sulla base, dunque, di un simile compendio probatorio, il giudizio di colpevolezza cui è pervenuta la Corte si presenta perfettamente consequenziale e, perciò, intangibile.

6.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dunque, dev'essere rigettato, dal che consegue obbligatoriamente la sua condanna a farsi carico delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

7. Vanno confermate, da ultimo, le statuizioni risarcitorie in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi nel processo quale parte civile.

Tanto dicasi non solo in relazione ai fatti di reato per i quali è stata confermata la condanna, ma anche per quello di cui al capo A.4), benché dichiarato estinto.

A tale proposito, l'art. 578, cod. proc. pen., impone di valutare la fondatezza o meno del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] non rispondeva di questo reato), seppure ai soli effetti civili, non potendosi il giudice limitare a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (secondo la regole probatorie, cioè, proprie della responsabilità civile), ma è tenuto comunque a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, ribadita da Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).

Tuttavia, sulla scorta delle osservazioni già rassegnate nel trattare della relativa imputazione, ed in ragione delle quali il Collegio è pervenuto alla riqualificazione del fatto come ipotesi tentata e, per l'effetto, alla declaratoria di prescrizione (supra, § 4.1), possono ritenersi ampiamente rassicuranti la piattaforma probatoria e la motivazione sulla base delle quali la Corte di merito ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia, anche in quel caso, mercificato il proprio ruolo istituzionale, peraltro percependo un compenso e non ottenendone soltanto la promessa, e, in questo modo, arrecando un indiscutibile pregiudizio al prestigio dell'istituzione di appartenenza, che la parte civile chiede di rifondere.

La conferma di tale pretesa risarcitoria comporta, per il principio della soccombenza (art. 592, comma 4, cod. proc. pen.), la condanna solidale dei ricorrenti al ristoro delle spese di causa in favore della parte civile, liquidate come da congrua nota specifica prodotta in udienza.

P.Q.M.

Qualificato il fatto contestato al capo A.4) nel reato di cui agli artt. 56 e 319- ter cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente a tale capo perché il reato è estinto per prescrizione, revocando la relativa confisca; annulla altresì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita l'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] retti, anche in sostituzione dell'avv, [OSCURATO:PERSONA] in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per cinque episodi di corruzione in atti giudiziari, rubricati ai capi A.1), A.2), A.3), A.4) e C) dell'imputazione. Per quello di cui al capo A.1), ha confermato la condanna anche di [OSCURATO:PERSONA]. È stato dichiarato estinto per prescrizione, invece, l'identico delitto contestato al capo B). È stata confermata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la confisca per equivalente del prezzo dei reati, stimato in 115.000 euro. Per entrambi gli imputati, inoltre, è stata confermata la condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi nel processo quale parte civile. In tutti quei casi, dietro lo schermo dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nominata su sua indicazione come loro difensore dagli interessati, [OSCURATO:PERSONA], violando i doveri inerenti alla sua funzione di magistrato in servizio presso il T.A.R. del Lazio, avrebbe predisposto ricorsi od altri scritti difensivi e reso pareri relativi a procedimenti pendenti presso il proprio ufficio, componendo, per alcuni di essi, i collegi investiti della relativa trattazione e, comunque, per tutti, adoperandosi variamente per influire sul relativo esito; il tutto, dietro la corresponsione di somme nell'ordine di varie migliaia di euro, a volte di decine di migliaia. Ad uno di tali episodi avrebbe preso parte [OSCURATO:PERSONA], nel ruolo di intermediario per conto di [OSCURATO:PERSONA], presidente di un istituto di credito ricorrente nel relativo procedimento. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per lui proposto dal suo difensore, si compone di sei motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 521, cod. proc. pen., perché, a fronte di un'imputazione che indicava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e - nel caso che lo riguardava - [OSCURATO:PERSONA] come concorrenti necessari del [OSCURATO:PERSONA], e quindi coautori del reato, il Tribunale ha qualificato costoro come compartecipi, attribuendo invece la veste di concorrenti necessari, in quanto corruttori, alle parti interessate dei singoli procedimenti e così modificando i soggetti dell'accordo illecito. Ciò avrebbe comportato un pregiudizio per la difesa, che, di fronte ad un tale fatto diverso, sarebbe stata articolata in modo differente. Inoltre, con specifico riferimento agli episodi di cui ai capi A.1) e C), a fronte della contestazione di una semplice promessa di remunerazione, la sentenza di primo grado avrebbe ritenuto dimostrata la corresponsione delle relative somme.A queste doglianze la sentenza d'appello avrebbe risposto in modo apodittico ed inconferente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 319-ter, cod. pen., contestandosi la configurabilità di tale fattispecie delittuosa in tutte le ipotesi oggetto d'addebito. Richiamata l'elaborazione giurisprudenziale ad essa relativa, con ampie citazioni di precedenti di legittimità, particolarmente in ordine alla necessità del sinallagma tra l'indebita remunerazione e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato nonché all'idoneità della condotta dello stesso ad influenzare, in senso favorevole al corruttore, l'esito della specifica attività giudiziaria oggetto del patto stretto con quest'ultimo, rileva la difesa che: — in tutti i procedimenti oggetto d'imputazione, tranne quello di cui al capo C), [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto nessuna funzione, non partecipando ad alcun atto degli stessi; — in quello di cui al capo C), quale membro del collegio giudicante e relatore della causa, si è espresso in senso opposto all'esito avuto di mira dal supposto corruttore; — nella vicenda di cui al capo A.4), si è trattato di procedimenti neppure svoltisi dinanzi al T.A.R. Lazio, bensì alla Corte dei conti; — tutti i colleghi del T.A.R. interessati a quei procedimenti, escussi come testimoni, hanno negato di aver mai subìto pressioni od essere stati avvicinati dal ricorrente; — non è stato dimostrato, per nessuna di quelle vicende, quando il patto corruttivo sarebbe stato concluso né se vi sia stata una dazione di somme; nella vicenda di cui al capo A.4), si è ritenuto che il ricorrente avesse percepito una remunerazione dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], persona diversa dai presunti corruttori nonché scagionata dalla relativa accusa; — nelle quattro vicende di cui al capo A), [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a fornire a degli amici il nome di un avvocato di fiducia, di cui era amico, dal quale farsi assistere in cause a cui non ha preso parte e, in alcuni casi, neppure di competenza della sezione in cui era incardinato; e, sempre e soltanto come amico, ha assistito quelle persone nella predisposizione di atti; in un solo caso ha partecipato alla camera di consiglio, ma in ossequio ad un'applicazione impostagli dal presidente del Tribunale; è smentita per tabulas, inoltre, l'affermazione della Corte d'appello per cui egli avrebbe fatto parte del collegio giudicante, né è stato dimostrato in cosa sarebbero consistite le raccomandazioni o le altre ipotizzate interferenze presso i colleghi, che questi, per di più, hanno negato e che non possono nemmeno considerarsi atti contrari ai doveri d'ufficio, tant'è che degli stessi il ricorrente non è stato mai chiamato a rispondere in sede disciplinare;— nelle vicende di cui ai capi A.2) e A.3), in particolare, l'evento tipico del reato era impossibile, giacché, per la prima, egli era contestualmente impegnato in altra udienza con diverso collegio; mentre, quando è stata trattata la seconda, egli era detenuto per altri reati; — anche per il procedimento di cui al capo B) risulta provata per documenti la sua estraneità, non avendo fatto parte del collegio giudicante; — per quello di cui al capo C), la ritenuta corresponsione di denaro - peraltro a fronte dell'imputazione della sola promessa - è stata smentita da colui che ne è stato indicato come l'esecutore, né è mai stata rinvenuta alcuna somma, non essendone nemmeno noto l'ipotetico ammontare; in ogni caso, la ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cui - come si ricaverebbe da una conversazione intercettata nell'ufficio del ricorrente - il versamento sarebbe avvenuto il 18 aprile 2013, sarebbe illogica, perché la causa era stata già decisa all'udienza del 20 marzo precedente ed in senso contrario all'interesse dell'ipotetico corruttore, su conforme proposta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], mai mutata, come riferito dai suoi colleghi e come confermato dal documento informatico della relativa bozza di sentenza, rinvenuta nel suo computer e non potuta pubblicare a causa del suo sopraggiunto arresto; non si comprenderebbe, pertanto, quale possa essere stato l'atto d'ufficio del magistrato che il corruttore avrebbe dovuto remunerare; — in conclusione, allora, il ricorrente si sarebbe limitato, al più, a dare dei pareri tecnici a privati e raccomandazioni a colleghi sui cui non aveva alcun potere gerarchico: atti, dunque, che non hanno leso, né erano idonei a farlo, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, consistente nell'imparzialità nel concreto svolgimento della funzione giurisdizionale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso confuta in dettaglio, per ciascun episodio delittuoso, la ricostruzione degli accadimenti operata dai giudici di merito, indicando le risultanze probatorie che la smentirebbero e, al contrario, darebbero sostegno alla tesi difensiva ed ai relativi argomenti esposti nel motivo precedente. In particolare, relativamente all'episodio rubricato sub C), la pratica cui si fa riferimento nel dialogo intercettato il 18 aprile 2013 nello studio del magistrato non sarebbe quella oggetto dell'imputazione. 2.4. Il quarto motivo consiste nella violazione dell'art. 322-ter, cod. pen., per essere stata disposta la confisca per equivalente in misura pari alle somme anche soltanto promesse all'imputato e non, invece, nei limiti di quelle, in ipotesi, effettivamente percepite. 2.5. Il quinto motivo consiste nella violazione dell'art. 157, cod. pen., e nel vizio della motivazione con la quale è stata negata l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A.4) e C).Dovendo escludersi - a differenza di quanto erroneamente ritenuto in sentenza - che, in entrambi i casi, sia intervenuta la corresponsione di una remunerazione, peraltro neppure contestata, deve logicamente ritenersi, considerando le date di presentazione dei relativi ricorsi ed i tempi occorrenti per l'attività preparatoria degli scritti difensivi in ipotesi redatti dall'imputato, che i relativi accordi corruttivi siano intervenuti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, con l'effetto che, per la minor pena edittale prevista precedentemente a questa, quei reati sarebbero comunque prescritti già prima della pronuncia della sentenza d'appello. Sotto questo profilo, riguardo, in particolare, al reato di cui al capo C), sorprende la conclusione diversa da quella cui la Corte è pervenuta per il capo B), considerando l'identità di oggetto dei procedimenti oggetto delle due imputazioni e la trattazione degli stessi nella medesima udienza del T.A.R.. 2.6. Da ultimo, il ricorrente si duole dell'insufficiente motivazione in punto di pena e di riconoscimento di attenuanti generiche soltanto equivalenti, evidenziando, a tal fine: che non sono state rinvenute in suo possesso somme incoerenti con i suoi redditi professionali; che egli ha tenuto un comportamento processuale totalmente collaborativo; che è incensurato; che non ha mai recato al suo ufficio alcun nocumento. Rileva, inoltre, che la misura della pena, distante dal minimo edittale, è stata giustificata con motivazione di stile, stigmatizzando come mancanza di ravvedimento quello che, invece, ha rappresentato semplicemente il legittimo esercizio del proprio diritto di difendersi. 2.7. La difesa dell'imputato ha depositato, altresì, motivi aggiunti, essenzialmente deducendo come tutti i delitti oggetto di condanna, anche a voler ritenere effettivamente avvenute le dazioni ritenute in sentenza, e quindi a volerne fissare la consumazione in corrispondenza di tali successivi momenti, si siano prescritti nelle more del presente ricorso. 3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è sorretto da due motivi. 3.1. Con il primo si denuncia la violazione dell'art. 521, cod. proc. pen., per il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in termini sostanzialmente analoghi a quelli esposti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi, inoltre: che la sentenza di primo grado ha ravvisato condotte antidoverose ulteriori rispetto a quelle oggetto di contestazione; che la sentenza d'appello ha parlato di un "accordo quadro" di tipo corruttivo tra il magistrato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza però individuarne il contenuto né la norma incriminatrice; che, a fronte di una contestazione limitata alla promessa di una remunerazione, si è ritenuto sia stata effettivamente corrisposta una somma di denaro. 3.2. La seconda doglianza riguarda, anzitutto, la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'ad. 318, cod. pen., poiché - si assume - la sentenza non avrebbe individuato alcun atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere sufficiente la violazione dei princìpi di fedeltà, imparzialità, lealtà e trasparenza nell'esercizio delle funzioni. Non può rilevare, a tal fine, il comportamento consistito nell'essersi fatto applicare all'udienza in cui veniva trattato, benché da altro collegio, il ricorso oggetto dell'imputazione, poiché - come riferito da uno dei giudici del T.A.R. escusso come testimone - quella dell'applicazione era una prassi consueta. Per altro verso, si censura il ritenuto concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato, essendosi egli limitato a chiedere un parere tecnico all'amico magistrato, perciò tenendo una condotta priva di qualsiasi incidenza effettiva sull'accordo criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Esaminando dapprima il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo da lui proposto, relativo al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, è inammissibile, perché semplicemente reiterativo del relativo motivo d'appello (vds. pagg. 63 s., sent.), e quindi generico, ma anche perché manifestamente infondato, in diritto ed in fatto. In un ordinamento penale come quello italiano, in cui la disciplina del concorso di persone nel reato è fondata sul principio della pari responsabilità dei concorrenti, senza una distinzione di ruoli e categorie, la differenza tra "coautore" e "concorrente" non solo è irrilevante, ma è semplicemente speciosa. Inoltre, nel capo d'imputazione si parla di accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, «in esecuzione di tale accordo», della percezione o della promessa di somme ad opera dei diretti interessati: proprio, cioè, come sono andati i fatti secondo le sentenze di merito. Nessun mutamento del fatto contestato, dunque, è dato ravvisarsi, considerando che, perché esso si verifichi, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La relativa indagine, pertanto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). Nello specifico, dunque, gli addebiti mossi a [OSCURATO:PERSONA] erano chiari sin dall'imputazione e, stando alla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, risultano essere emersi in istruttoria, così che egli è stato nella condizione di articolare compiutamente le sue difese, senza nessuna "sorpresa". 2. Il secondo ed il terzo motivo del suo ricorso possono essere trattati congiuntamente, contestandosi con entrambi - l'uno, sotto il profilo della violazione di legge; l'altro, per i vizi della motivazione - il giudizio di colpevolezza per i vari episodi delittuosi. Ma, prima di esaminare partitamente i singoli fatti di reato, come fa la difesa nel suo ricorso, si rendono necessarie due precisazioni. 2.1. La prima - che corrisponde ad un principio ormai consolidato, ma che vale la pena ribadire - riguarda l'ambito di cognizione del giudice di legittimità. Il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Da tanto consegue che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono, dunque, dar luogo all'annullamento della sentenza, non costituendo vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto; è solo l'esame del complesso probatorio, infatti, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (si vedano, a puro titolo d'esempio tra molte altre in termini, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). In sintesi, allora, al giudice di legittimità spetta verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, e cioè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno fondamentali incoerenze, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Dal suo canto, il ricorrente che deduca tale incompatibilità non può limitarsi a rappresentare l'esistenza di atti del processo non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, nonché dare la prova della verità degli elementi o dei dati invocati e dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicando le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). Non costituisce, cioè, travisamento della prova - vizio, questo sì, rilevabile in Cassazione - l'eventuale errore del giudice di merito nella valutazione del significato dimostrativo di un elemento di prova: occorre, invece, una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco di tale elemento e quello tratto dal giudice, di modo che tale fraintendimento si presenti idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento male inteso o ignorato (tra le tantissime conformi: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). 2.2. La seconda puntualizzazione riguarda il perimetro applicativo della corruzione in atti giudiziari e la linea di confine - limitatamente a quanto d'interesse per la decisione sui ricorsi - rispetto alle fattispecie corruttive generali di cui agli artt. 318 e 319 dello stesso codice. L'art. 319-ter, cod. pen., nel descrivere la condotta di corruzione in atti giudiziari, prevede che il patto corruttivo e gli atti dell'agente pubblico siano «commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo». Occorre, cioè, che l'atto compiuto o da compiere, ed oggetto del mercimonio, inerisca ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti di quello (così, tra altre, già Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244972). È necessario, allora, che il patto corruttivo abbia ad oggetto uno o più procedimenti giudiziari, comunque specifici e determinati, mentre non sono sufficienti né il generico asservimento dell'operatore giudiziario (magistrato, cancelliere, funzionario amministrativo) agli interessi del corruttore, dovendo tale condotta essere sussunta nella fattispecie dell'art. 318, cod. pen.; né la commissione di un dato atto d'ufficio antidoveroso, ma non ricollegabile ad uno specifico procedimento o, comunque, non funzionale a favorire una "parte" di un giudizio (nell'accezione più lata, cioè, di persona direttamente coinvoltavi) ma semplicemente un soggetto interessato all'esito di esso: nel qual caso, e nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, verrebbe ad integrarsi una corruzione "propria", a norma dell'art. 319, cod. pen. (sul punto, vds. Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, Rv. 286645-03). Inoltre, l'art. 319-ter, cit., si riferisce non solo ai fatti indicati dall'art. 319, ma anche a quelli previsti dall'art. 318: ragione per cui il favore od il pregiudizio per la parte processuale non debbono necessariamente essere realizzati attraverso il compimento, da parte dell'operatore giudiziario, di un atto contrario ai suoi doveri istituzionali, potendo ciò compiersi pure mediante un atto non vietato da specifiche disposizioni, anche di rango secondario (regolamenti, tabelle organizzative dell'ufficio od altro: si pensi, per esemplificare, alla fissazione particolarmente sollecita di un'udienza rispetto ai tempi ordinariamente seguiti in un dato ufficio, all'anticipazione della stessa od alla più rapida evasione delle relative incombenze di cancelleria, a preferenza di altri procedimenti più risalenti od urgenti). Infine, anche la corruzione in atti giudiziari, così come le fattispecie "generali", non è un reato di evento, risiedendo il suo nucleo di disvalore nel dolo specifico, nella strumentalità, cioè, della remunerazione, data o promessa all'agente pubblico, e da questi accettata, allo scopo di deviarne l'operato dall'interesse pubblico o per aver ciò fatto. Ne discende che, ai fini dell'integrazione del delitto in esame, non è necessario che il condizionamento del procedimento avuto di mira si sia, poi, effettivamente realizzato (vds. Sez. 6, n. 5264 del 26/01/2016, Bindi, Rv. 265842). 3. Così definito lo spettro valutativo della Corte, va anzitutto rilevato, in generale, che gli assunti difensivi, nel loro complesso, sono frutto di una lettura parziale del compendio probatorio ed eludono il necessario confronto puntuale con gli elementi valorizzati in sentenza, plurimi e dal contenuto nitido, in quanto ricavati per lo più dall'intercettazione di conversazioni telefoniche ed "ambientali" tra i soggetti a vario titolo convolti nelle diverse vicende. In nessun caso, comunque, può apprezzarsi nella ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte distrettuale quel fraintendimento manifesto o quella totale pretermissione di un dato probatorio fondamentale, tali da riverberarsi, compromettendola, sulla tenuta logica complessiva del ragionamento giustificativo della decisione. 3.1. Nella vicenda di cui al capo A.1), in particolare, non è chiaro se [OSCURATO:PERSONA] abbia redatto il ricorso dell'interessato, ma sicuramente ha scritto una memoria per l'udienza e si era ripromesso di redigere anche la richiesta di sospensiva. Ma, soprattutto, è egli stesso a spiegare alla sua complice [OSCURATO:PERSONA] di essersi fatto applicare ad una sezione del T.A.R. diversa da quella cui apparteneva, proprio ed esclusivamente per l'udienza in cui era stato trattato il ricorso, sottolineandole come ciò avesse rappresentato una circostanza eccezionale, resasi possibile per le sollecitazioni da lui rivolte al presidente del Tribunale. Ed è sempre lo stesso imputato ad arrogarsi il merito dell'esito favorevole di tale udienza, conclusasi con il rinvio della causa per la trattazione anticipata del merito, a norma dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con una sorta, cioè, di «preavviso di accoglimento» (secondo la definizione resa nella sua testimonianza dalla responsabile dell'ufficio legale della Banca d'Italia, controparte resistente in quel processo, che ha pure precisato come quella decisione avesse suscitato clamore e preoccupazione: del resto, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, nel riferirne alla [OSCURATO:PERSONA] sùbito dopo la fine dell'udienza, specifica che «non è mai successa una cosa del genere»). Di tutto questo, ma altresì di tutti i vari momenti del personale interessamento dell'imputato all'esito di tale giudizio (alla cui udienza di rinvio non parteciperà soltanto perché, nel frattempo, verrà arrestato per altra causa), si trova ampio e nitido riscontro probatorio nella sentenza impugnata, così come del fatto che, dopo aver saputo dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che il giudice [OSCURATO:PERSONA] si era fatto applicare all'udienza, l'interessato, tale [OSCURATO:PERSONA], era andato a Roma ed aveva lasciato «l'acconto» (vds., amplius, pagg. 71-81, sent.). È indiscutibile, allora, che la tesi difensiva, fondata sul fatto che il relativo procedimento non fosse di competenza della sezione di assegnazione dell'imputato e che questi non avesse fatto parte del collegio giudicante, trova palese smentita e, comunque, non è in grado in alcun modo di minare la tenuta logica della motivazione, essendo certo che egli abbia partecipato alla relativa camera di consiglio ed abbia condizionato la decisione: «è stato un po' duro convincerli, ma, insomma, poi... (...) è stata fissata per il 2 ottobre con impegno ad accoglierla», dirà in una conversazione intercettata con il suo stagista, da lui coinvolto nella preparazione dei relativi atti. 3.2. Anche per il procedimento oggetto del reato rubricato al capo A.2), [OSCURATO:PERSONA] ha redatto il ricorso, altresì comunicando all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al privato interessato, nel corso di una loro conversazione telefonica intercettata, che della relativa presentazione avrebbe informato la segreteria del Tribunale, per «metterlo subito su un canale privilegiato». E, se è vero - come sottolinea la sua difesa - che non ha fatto parte del collegio che ha adottato la conseguente decisione interlocutoria favorevole alla parte assistita dalla [OSCURATO:PERSONA], né è stato altrimenti presente alla relativa udienza, non di meno è egli stesso a rivendicarne il merito, preannunciando che «noi dovremmo controdedurre con note d'udienza» è rassicurando che avrebbe fatto «un lavoro fatto bene». Ma quelle che effettivamente appaiono dirimenti ai fini della decisione sono due conversazioni dello stesso imputato: la prima, con la quale egli comunica alla [OSCURATO:PERSONA] di essere stato personalmente informato dell'avvenuto rinvio dell'udienza dal suo collega relatore della causa; e la seconda, con cui informa di tanto il proprio stagista, spiegandogli che il rinvio della decisione è stato disposto «per dare tempo a noi... capisce cosa intendo?» (pagg. 81-87, sent.). E, sulla base di tali emergenze probatorie, la deduzione dei giudici d'appello per cui egli avrebbe avvicinato i propri colleghi investiti della trattazione del procedimento, al fine d'influire sull'esito dello stesso, non può certo reputarsi manifestamente illogica, perciò sottraendosi a censura in questa sede. Anche in questo caso, inoltre, vi è la prova dell'avvenuto versamento, quanto meno, di una prima parte della "tangente" convenuta (yds. pag. 28 sent.). 3.3. Nella vicenda di cui al capo A.3), [OSCURATO:PERSONA] veniva direttamente contattato, previa segnalazione di un suo amico, dall'emissario di un'impresa resistente in un procedimento per il quale era stato appena depositato ricorso al T.A.R. del Lazio. Sin dal loro primo incontro, egli imponeva di affiancare al difensore dell'impresa l'avv. [OSCURATO:PERSONA], spiegando al suo interlocutore che «so' quelli che curano l'interesse del Presidente», nonché s'impegnava espressamente a parlare con quest'ultimo, affinché il ricorso venisse trattato e deciso congiuntamente ad altri di analogo contenuto, essendo logicamente più agevole, in tal modo, avvicinare colleghi o, comunque, controllarne e, se necessario, orientarne la decisione. Dal compendio probatorio illustrato in sentenza, poi, risulta palesemente che l'imputato abbia seguito momento per momento lo sviluppo della causa, controllando e rivisitando gli atti dell'impresa resistente, scegliendo i tecnici di parte e compiendo quant'altro necessario per l'attività difensiva di quella. Del resto, il suo ruolo decisivo è stato confermato anche dall'emissario dei corruttori, tale Pinti, nel proprio interrogatorio e chiarissime, poi, sono le conversazioni intercettate: come quella in cui [OSCURATO:PERSONA] indica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si può far dare per loro diecimila euro "in nero" per anticipo; oppure l'altra, del 17 maggio 2013, in cui il segretario della [OSCURATO:PERSONA] comunica al marito della stessa che «adesso è venuto l'ingegnere... questo è da portare all'avvocato (...) sono le spese di... del giudice». Peraltro, anche in questo caso, la causa si concludeva con esito favorevole per la parte assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come risulta da un dialogo intercettato tra costei e [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la scarcerazione di quest'ultimo, il quale commenta che la sentenza «è perfetta... gli hanno dato pure le spese... quindi ai nostri clienti, alle parti resistenti niente», e sollecita la sua socia in affari a farsi dare i restanti cinquemila euro del loro compenso (pagg. 87-92, sent.). Pure in questo caso, dunque, il ricorrente non si è limitato a mettere a disposizione di un privato le proprie conoscenze professionali, ma ha accompagnato tale sua condotta con atti ulteriori e specificamente diretti ad orientare l'esito del relativo giudizio, imponendo la nomina di un avvocato in relazioni privilegiate - secondo quanto egli dice - con il presidente del Tribunale, nonché impegnandosi a contattare quest'ultimo al fine di creare le condizioni per una decisione favorevole, peraltro poi effettivamente intervenuta. 3.4. L'episodio di cui al capo C), riguardante un ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il giudizio d'insufficienza degli elaborati scritti e la conseguente non ammissione alla prova orale di un candidato del concorso per l'accesso al notariato, differisce dagli altri. In questo caso, infatti, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività di assistenza legale in favore di una parte processuale, ma, dopo essere stato avvicinato da un intermediario, che gli ha promesso una ricompensa di quarantamila euro, si è fatto inserire dal presidente del Tribunale nel collegio che avrebbe deciso il ricorso, facendosi altresì nominare relatore dello stesso, con la chiara intenzione di condizionarne l'esito («così vediamo di pilotarlo un po'», aveva detto all'interessato in una loro conversazione intercettata, spiegando, poi, alla moglie dell'intermediario, in un altro dialogo captato, che «quando fanno a me direttamente è più facile... perché io sono il relatore, estensore...»). La difesa valorizza la circostanza per cui il procedimento si sia concluso con il rigetto del ricorso, altresì deducendo l'illogicità della ricostruzione degli accadimenti compiuta dalla sentenza impugnata, per cui la "tangente" sarebbe stata versata circa un mese dopo la relativa decisione e nonostante l'esito negativo della stessa. Si tratta, tuttavia, di obiezioni non conferenti. In primo luogo, perché eludono il necessario confronto critico con le osservazioni contenute, in proposito, nella sentenza impugnata, in cui si legge che l'imputato aveva anticipato agli interessati come la qualità degli elaborati del candidato fosse particolarmente scarsa e l'accoglimento del ricorso fosse, perciò, incerto, comunque garantendo il proprio massimo impegno («propenderò, mi batterò, ma dirò: guardate che si può interpretare.., ma mica so' scemi!», dice all'intermediario). Inoltre, da ulteriori conversazioni intercettate risulta indiscutibilmente che, dopo la relativa udienza, egli aveva comunque avuto plurimi contatti con l'emissario e con altri soggetti intermediari, sollecitandoli a consegnare documenti che il suo collega correlatore riteneva necessari («quello che lui dice che serve per chiudere la pratica») e che egli successivamente dirà di avergli passato; e, ancora, emerge che, dopo qualche giorno, alle otto di sera, nel suo studio presso il T.A.R., era avvenuto un incontro con l'emissario, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato di essere riuscito eccezionalmente a far riportare il ricorso in camera di consiglio («una cosa che non ha mai fatto in vita loro, ritrattare una cosa che era già respinta!») e, nel corso del quale, veniva udito il rumore dell'apertura di una cerniera, con la successiva consegna di «quaranta... tutte da cinquanta», che [OSCURATO:PERSONA] invitava a mettere «in cassaforte, qui». Peraltro, la sentenza d'appello evidenzia la singolarità per cui l'imputato, pur avendo già redatto la decisione in senso negativo per gli interessati, non l'avesse depositata, nonostante fosse ampiamente decorso il relativo termine, da lui, invece, solitamente rispettato (il file della bozza di sentenza, infatti, verrà rinvenuto all'interno della sua pendrive d'ufficio all'atto del suo arresto, avvenuto circa un mese dopo, il 16 di maggio: amplius, pagg. 47-49 e 103-108): di qui, la deduzione, tutt'altro che manifestamente irrazionale, per cui vi fossero ancora margini per modificare tale decisione e l'imputato attendesse, a tal fine, gli sviluppi del patto corruttivo. Ma le censure difensive sono irrilevanti anche e soprattutto in diritto, una volta che è sostanzialmente indiscusso che [OSCURATO:PERSONA] sia stato contattato per condizionare l'esito di uno specifico procedimento, che egli abbia accettato di farlo dietro la promessa di una remunerazione e che abbia, poi, pure tradotto in atto tale suo impegno, a nulla rilevando, ai fini dell'integrazione del reato, che l'esito auspicato non abbia poi avuto luogo (retro § 2.2.). 3.5. Dunque, in nessuno degli episodi esaminati il ricorrente si è limitato ad un'attività di consulenza od assistenza legale a pagamento, eventualmente sussumibile nelle fattispecie dell'art. 318 o 319, cod. pen., bensì, in tutti quei casi, ha tenuto ulteriori condotte volte ad orientare od altrimenti condizionare l'esito dei giudizi di cui erano parte i suoi corruttori o soggetti a questi riferibili. Né le argomentate conclusioni in tal senso, cui è pervenuta la sentenza impugnata, possono accusare una flessione, sul piano logico, di fronte alla smentita di tali comportamenti del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei suoi colleghi escussi come testimoni, essendo ampiamente ragionevole l'osservazione della Corte distrettuale per cui costoro, diversamente, si sarebbero inevitabilmente esposti a conseguenze negative, non foss'altro che di natura disciplinare, già solo per non averne informato gli organi competenti. 3.5. Va precisato, inoltre, che, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, in parte con il quinto motivo, e più in generale con motivo aggiunto, nessuno di tali reati è estinto per prescrizione. I delitti di corruzione, infatti, si perfezionano alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione o la ricezione dell'utilità, e, quando alla promessa faccia seguito la dazione o ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (per tutte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). Nello specifico, risulta che le "tangenti" o parte di esse siano state versate il 18 aprile (capo C), il 30 aprile (capo Al), il 17 maggio (capo A.3) ed il 29 giugno del 2013 (capo A.2), allorché la pena massima prevista dall'art. 319-ter, primo comma, cod. pen., era quella di dieci anni di reclusione. Ne deriva che, per effetto della combinazione di tale dato con la più favorevole disciplina della prescrizione allora in vigore (artt. 157 e 161, cod. pen., nella formulazione prevista dalla legge n. 251 del 2005), perciò applicabile nella fattispecie (vds. Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), il relativo termine massimo, elevato di un quarto per le proroghe conseguenti alle successive interruzioni, è pari a dodici anni e sei mesi. A tale periodo, inoltre, deve aggiungersi quello durante il quale il relativo decorso è rimasto sospeso, a norma dell'art. 159, cod. pen., che - secondo quanto segnalato dai giudici del merito e risulta dai verbali di causa - è di 126 giorni: con l'effetto che esso non è ancora spirato (tanto sarebbe avvenuto, infatti, per il capo A.1, il 5 marzo 2026; per il capo A.2, il 4 maggio 2026; per il capo A.3, il 23 marzo 2026; per il capo C, il 21 febbraio 2026). 3.6. Non può trovare accoglimento, infine, neppure il sesto motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'eccessiva misura della pena.Al di là del fatto che alcuni dei profili asseritamente trascurati dai giudici del merito si fondano sulla diversa ricostruzione dei fatti sostenuta dalla difesa, qui però non verificabile, va osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen.. È perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che questa sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o sia priva di motivazione. Il relativo onere, peraltro, può ritenersi adeguatamente assolto anche con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato od alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Una siffatta ipotesi, invece, non ricorre nel caso di specie, in cui la pena-base è stata fissata in misura prossima al minimo edittale (cinque anni di reclusione rispetto a quattro), con modesti aumenti per continuazione (sei mesi di reclusione per ciascun episodio: pag. 109, sent.). 3.7. In relazione a tali capi d'imputazione, dunque, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma dell'affermazione di responsabilità e delle collegate statuizioni civili. 4. Diverso è il caso rubricato al capo A.4) dell'imputazione, relativo ai procedimenti avviati da due ammiragli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il riconoscimento di prestazione indennitarie. 4.1. Risulta incontroverso, ma comunque sostanzialmente indiscutibile, che [OSCURATO:PERSONA] abbia indirizzato i due interessati allo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che abbia, quindi, attivamente collaborato alla stesura dei ricorsi e che, per quest'attività, abbia ottenuto dei compensi tramite la stessa [OSCURATO:PERSONA] (da [OSCURATO:PERSONA], poco prima del 16 marzo 2013, con promessa di saldare dopo il 10 maggio successivo; da [OSCURATO:PERSONA], con un assegno emesso il 25 gennaio 2013). Riguardo a quest'ultima circostanza, con il ricorso si ripropone la versione difensiva per cui il versamento di diecimila euro effettuato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], compagna del [OSCURATO:PERSONA], trovasse causa in prestazioni professionali da quest'ultima compiute, ma la sentenza impugnata spiega in modo ampiamente persuasivo perché tale operazione fosse servita soltanto a dissimulare la "tangente" (yds. pagg. 36 s., 93-97).La vicenda, tuttavia, presenta una singolarità, poiché risulta all'evidenza, da un canto, che la controversia ricadesse nella competenza della Corte dei conti e non del TA.R., asserendolo lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ma, dall'altro, che, ciò nonostante, al Tribunale amministrativo i ricorsi fossero stati presentati. Quel che la sentenza tace, a differenza che per gli altri casi già esaminati, è quanto è accaduto dopo la presentazione dei ricorsi: se, cioè, essi siano stati trattati dal T.A.R. o se, ancor prima, siano mai stati fissati e se, comunque, [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto una qualsiasi attività diretta a influenzarne l'esito. Ne consegue - non essendo ragionevolmente ipotizzabili margini per un supplemento di motivazione, né, ancor meno, a distanza di così tanto tempo, per un arricchimento del quadro probatorio - che, in questo caso, debba ravvisarsi soltanto un tentativo di corruzione in atti giudiziari, potendo ritenersi logicamente dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] sia stato avvicinato per garantire il buon esito di quei giudizi davanti al T.a.r. e che egli abbia compiuto atti a ciò univocamente prodromici, quale, appunto, la stesura dei ricorsi, ma non anche che, successivamente, abbia tenuto qualsiasi altra condotta funzionale a condizionarne l'esito od anche soltanto lo svolgimento. 4.2. Così riqualificato, però, il reato è estinto per prescrizione. Sulla base dei parametri già indicati (§ 3.5), esso, per la combinazione dell'allora vigente art. 319-ter con l'art. 56 secondo comma, cod. pen., era punito con la pena massima di sei anni ed otto mesi di reclusione; quindi, il corrispondente termine di prescrizione, aumentato di un quarto per le proroghe (perciò giungendo ad otto anni e quattro mesi) nonché di 126 giorni per le sospensioni, è interamente decorso il 16 luglio 2021. Per tale capo, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, con la formula consequenziale. 4.3. Questo comporta, anzitutto, che dev'essere eliminata la relativa porzione di pena, fissata dalla sentenza impugnata in sei mesi di reclusione (pag. 109), potendo farlo direttamente questa Corte, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., giacché non v'è necessità di apprezzamenti discrezionali. La pena complessiva finale, dunque, va rideterminata in cinque anni e sei mesi di reclusione. 4.4. In conseguenza dell'estinzione del reato per prescrizione, inoltre, dev'essere revocata, per la parte relativa, la disposta confisca per equivalente del profitto. Il giudice, infatti, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, atteso il carattere afflittivo e sanzionatorio di tale misura (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; così, pure, Sez. 16 U, n. 18374 del 31/01/2013, Adanni, Rv. 255037, in relazione alla confisca per equivalente, per i reati tributari, ex art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007). E, proprio in ragione di tale sua componente sanzionatoria, e quindi della natura sostanziale della relativa disposizione, sempre le Sezioni unite hanno affermato che non è applicabile, per i fatti di reato posti in essere prima della sua entrata in vigore, l'art. 578-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, secondo cui, quando è stata ordinata la confisca per sproporzione o - come in questo caso - per equivalente, il giudice dell'impugnazione che dichiari l'estinzione del reato decide sulla confisca, «previo accertamento della responsabilità dell'imputato» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Non sfugge alla Corte che, in epoca più recente, le Sezioni unite hanno rivisto l'anzidetto loro orientamento precedente, giungendo ad affermare - peraltro nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2025 e dalla giurisprudenza sovranazionale ivi richiamata - che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve essenzialmente, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria, avendo funzione sanzionatoria solo laddove abbia ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato e potendo assumere funzione punitiva soltanto qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico da costui ricavato dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756). Dal che deriverebbe, in ragione del venir meno dell'indefettibile carattere sanzionatorio di tal specie di confisca, la possibilità di applicazione retroattiva della stessa, ai reati, cioè, commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., qualora - come nel caso in esame - essa non ecceda il valore del vantaggio economico ottenuto mediante il reato dal suo autore. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'applicazione retroattiva del citato art. 578- bis non possa aver luogo, derivando da un c.d. overruling sfavorevole della giurisprudenza e, per l'effetto, consistendo in una violazione del "principio di prevedibilità" del diritto penale, quale delineato dalla giurisprudenza convenzionale ed ormai recepito anche da quella interna (in questo senso, Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488, cui si rinvia per una più ampia esposizione e per la completa indicazione dei precedenti). Ripetutamente, infatti, la Corte EDU ha ritenuto violato l'art. 7, CEDU - che sancisce il principio d'irretroattività delle norme incriminatrici o che aggravano la pena - da sentenze di condanna pronunciate in base a interpretazioni «ragionevolmente imprevedibili» alla luce degli stessi precedenti giurisprudenziali, con riferimento agli elementi costitutivi del reato, ma anche alla pena applicabile. Per i giudici di Strasburgo, il diritto, tanto di origine legislativa, quanto di produzione giurisprudenziale, deve esprimere regole «accessibili» e «precise», che consentano al singolo di prevedere le conseguenze del proprio comportamento (tra le altre: sentenza 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia, § 242 e § 246M; 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia, § 109). E, a tale lettura, si è adeguata anche questa Corte, muovendo dalla considerazione per cui i principi contenuti nella CEDU, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne (Sez. U, n. 27260 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Si è così affermato che l'art. 7, CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale, allorquando tale esegesi non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267164; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256584). In conclusione, dunque, considerando l'anzidetta evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di confisca per equivalente, il recente superamento del pregresso indirizzo giurisprudenziale da parte della "sentenza Massini", avvenuto soltanto nel 2025, risultava obiettivamente imprevedibile per l'imputato, non solo al momento della commissione dei reati (allorché nel senso della natura «eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente si erano già pronunciate le Sezioni unite "Adami"), ma anche per tutta la durata del processo (così da avergli eventualmente precluso possibili scelte processuali differenti od orientato diversamente le sue difese). 5. La sentenza d'appello dev'essere annullata con rinvio, inoltre, nella parte relativa alla determinazione del quantum oggetto di confisca per equivalente. Al di là della riduzione per la porzione riguardante il reato di cui al capo a.4), dichiarato estinto per prescrizione, si rende comunque necessaria una nuova valutazione sul punto. La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto che, in caso di concorso di persone nel reato, detta misura possa essere disposta per l'intero anche nei confronti di una sola di esse, indipendentemente dalla quota a ciascuna riferibile. Si tratta di un principio un tempo controverso e, oggi, superato. Risolvendo il precedente contrasto di giurisprudenza, infatti, le Sezioni unite di questa Corte, con la citata "sentenza Massini", hanno statuito che, se più sono i concorrenti nel reato, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva e la confisca dev'essere disposta nei confronti di ciascuno di essi limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto accertato nel contraddittorio fra le parti, mentre la ripartizione in parti uguali è legittima soltanto in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente. Sul punto, dunque, si rende necessario un giudizio supplementare, in applicazione di tale principio di diritto. 6. È complessivamente infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui al capo A.1) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo d'intermediario presso quest'ultimo della proposta corruttiva proveniente dalla parte interessata al giudizio, ovvero il già citato [OSCURATO:PERSONA], presidente di una banca popolare di Spoleto, ricorrente dinanzi al T.A.R. Lazio avverso il decreto ministeriale che ne aveva disposto la sottoposizione ad amministrazione straordinaria, previo scioglimento degli organi di amministrazione. 6.1. Con il primo motivo, anche [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, per le stesse ragioni dedotte dal suo coimputato con il rispettivo primo motivo di ricorso. La doglianza è inammissibile, per manifesta infondatezza: sul punto, è sufficiente rinviare a quanto già osservato trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (retro, § 1). 6.2. Non è fondato, inoltre, il secondo motivo di ricorso, che pone in discussione il giudizio di colpevolezza, sostenendo che quel magistrato non avrebbe compiuto alcun atto contrario ai propri doveri d'ufficio; che irrilevante sarebbe la circostanza per cui quegli si fosse fatto applicare all'udienza di trattazione del ricorso, trattandosi di prassi consueta in quell'ufficio; e che, infine, esso ricorrente si era limitato a rivolgersi all'amico magistrato semplicemente per un consiglio, rimanendo comunque estraneo all'eventuale accordo corruttivo tra costui ed [OSCURATO:PERSONA]. Rinviando anche per questa parte a quanto dianzi esposto al § 3.1 nel trattare del ricorso proposto avverso lo stesso capo della sentenza dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], è qui sufficiente osservare, anzitutto, che l'affermazione difensiva per cui l'applicazione di magistrati del T.A.R. Lazio a sezioni diverse da quelle di assegnazione fosse consueta non solo rimane indimostrata, ma anzi trova smentita nelle parole dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che, quanto meno con riferimento alla sua applicazione proprio ed esclusivamente per l'udienza in cui sarebbe stato trattato il ricorso, sottolinea alla [OSCURATO:PERSONA] che «non si è mai vista una cosa del genere», peraltro resa possibile grazie alla retrodatazione della dichiarazione di disponibilità da lui resa al Presidente del Tribunale (pagg. 74 ss., sent.). In secondo luogo, erra la difesa anche là dove esclude che quel magistrato abbia violato specifici doveri d'ufficio. A prescindere da quanto già s'è detto in merito alla rilevanza, ai fini dell'integrazione della corruzione in atti giudiziari, anche di atti non contrari ai doveri d'ufficio (retro, § 2.2), basta rilevare che l'art. 17, cod. proc. amm., disciplina il dovere di astensione del giudice, richiamando quanto previsto dal codice di procedura civile, il quale, a sua volta, impone al giudice di astenersi - e maggior ragione di non ingerirsi nella decisione, se di competenza altrui - «se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto», «se ha rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori» e, comunque, «se ha dato consiglio nella causa» (art. 51): tutte ipotesi, queste, in cui [OSCURATO:PERSONA] indiscutibilmente versava. Da ultimo, anche l'assunto dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al patto corruttivo oblitera completamente risultanze probatorie incontroverse e puntualmente esposte in sentenza. Non solo, infatti, egli è colui il quale avvicina materialmente [OSCURATO:PERSONA], dicendogli che il presidente della banca avrebbe dovuto fare un ricorso, ed al quale il magistrato replica: «e glielo facciamo fare, lo serviamo come merita»; ma è anche quello a cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] comunica immediatamente la «buona notizia» dell'applicazione di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza; e, ancora, colui che, in occasione di dialoghi successivi con quel magistrato, anche questi intercettati, spiega che «io trasferisco la richiesta e non ci sono discorsi» e comunica che «il presidente mi chiedeva quant'è (...) cinquanta (...) posso riferirlo?». E, quale fosse l'interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] al perfezionamento dell'accordo, lo rivela lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di un suo dialogo con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], riferisce: «[OSCURATO:PERSONA] dava i soldi a [OSCURATO:PERSONA] (...) adesso che non c'è più [OSCURATO:PERSONA] lì... [OSCURATO:PERSONA] non piglia più (...) lui gli dava crediti senza... garanzie (...) [OSCURATO:PERSONA] è fallito più volte» (pagg. 72- 80, sent.). Sulla base, dunque, di un simile compendio probatorio, il giudizio di colpevolezza cui è pervenuta la Corte si presenta perfettamente consequenziale e, perciò, intangibile. 6.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dunque, dev'essere rigettato, dal che consegue obbligatoriamente la sua condanna a farsi carico delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). 7. Vanno confermate, da ultimo, le statuizioni risarcitorie in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi nel processo quale parte civile. Tanto dicasi non solo in relazione ai fatti di reato per i quali è stata confermata la condanna, ma anche per quello di cui al capo A.4), benché dichiarato estinto. A tale proposito, l'art. 578, cod. proc. pen., impone di valutare la fondatezza o meno del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] non rispondeva di questo reato), seppure ai soli effetti civili, non potendosi il giudice limitare a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (secondo la regole probatorie, cioè, proprie della responsabilità civile), ma è tenuto comunque a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, ribadita da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Tuttavia, sulla scorta delle osservazioni già rassegnate nel trattare della relativa imputazione, ed in ragione delle quali il Collegio è pervenuto alla riqualificazione del fatto come ipotesi tentata e, per l'effetto, alla declaratoria di prescrizione (supra, § 4.1), possono ritenersi ampiamente rassicuranti la piattaforma probatoria e la motivazione sulla base delle quali la Corte di merito ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia, anche in quel caso, mercificato il proprio ruolo istituzionale, peraltro percependo un compenso e non ottenendone soltanto la promessa, e, in questo modo, arrecando un indiscutibile pregiudizio al prestigio dell'istituzione di appartenenza, che la parte civile chiede di rifondere. La conferma di tale pretesa risarcitoria comporta, per il principio della soccombenza (art. 592, comma 4, cod. proc. pen.), la condanna solidale dei ricorrenti al ristoro delle spese di causa in favore della parte civile, liquidate come da congrua nota specifica prodotta in udienza. P.Q.M. Qualificato il fatto contestato al capo A.4) nel reato di cui agli artt. 56 e 319- ter cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente a tale capo perché il reato è estinto per prescrizione, revocando la relativa confisca; annulla altresì
Sentenza Cassazione n. 09763/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris