CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 luglio 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione e euro 14.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (importazione di sostanza stupefacente del tipo eroina e 6- MAM per un quantitativo di grammi 435), commesso il 4 ottobre 2021. Con la sentenza è stata applicata all'imputato anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale, presupposto della misura di sicurezza applicata. Il difenspre rileva come la motivazione in proposito risulti carente: i giudici avevano, infatti, operato un riferimento solo alla gravità del reato e alla pena inflitta e non avevano considerato che Iftikhar era titolare di permesso di soggiorno, coniugato con figli, disponeva di regolare attività lavorativa ed era, altresì, immune da precedenti o anche da semplici pendenze. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica. Il ricorrente lamenta che il Gip si sarebbe limitato ad affermare che la qualificazione giuridica era corretta, senza spiegare le ragioni di tale valutazione. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si deve premettere ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse, ex art.444 cod. proc. pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, mentre è ricorribile per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui sia stata applicata dal Giudice in assenza di accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep 2020, Savin, Rv. 279348). 5. Ciò premesso, il primo motivo, con cui si censura il difetto di motivazione in merito al presupposto di applicazione della misura di sicurezza, ovvero la pericolosità sociale è fondato. La misura di sicurezza, nel caso in esame, non era ricompresa nell'accordo delle parti ed è stata applicata di ufficio dal giudice nell'ambito del patteggiamento c.d. allargato. Proprio perché non rientrante nell'accordo tra le parti, il giudice aveva l'onere di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura di sicurezza, ovvero in ordine alla pericolosità sociale alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen. e di spiegare le ragioni su cui si fondava l'accertamento (Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez. F, n. 35432 del 14/8/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961). La motivazione del giudice per le indagini preliminari nel caso in esame non soddisfa tale onere di motivazione, in quanto contiene un generico, quanto apodittico, riferimento alla gravità del reato, alla pena inflitta e alla pericolosità dell'imputato, senza dare conto degli elementi su cui il giudizio di pericolosità sia stato, nel caso concreto, fondato. 6.11 secondo motivo attinente alla correttezza della qualificazione giuridica è inammissibile. La Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Nel caso in esame, a fronte dell'inquadramento della condotta di detenzione di 343 grammi di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo eroina e del tipo 6-MAM nel delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. :309/90, il ricorrente si è limitato a contestare in maniera generica e astratta la correttezza della qualificazione giuridica, senza alcuna precisazione ulteriore.7. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura di sicurezza applicata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza applicata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso. Deciso in • il 6 giugno 2023. I