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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03061/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14886/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 642/2024 depositata il 3aprile 2024; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 aprile 2024 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello p r o posto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno con la quale era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Intesa S an p aolo s.p.a. per il pagamento di un’esposizione bancaria debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. per la quale [OSCURATO:PERSONA] e un’altra società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si erano rese fideiussori.

Le appellanti avevano sostenuto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di nullità del mutuo fondiario garantito, che la fideiussione o alcune delle sue clausole dovevano ritenersi nulle per violazione della normativa antistrustnonché per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., il cui accertamento doveva essere peraltro di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, e che, in ogni caso, la garanzia doveva considerarsi limitata al 50% dell’obbligazione principale. [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, aveva resistito. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in base a un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.

Nelle more del presente procedimento, con sentenza del 12 settembre 2024, è pervenuto il fallimento della ricorrente, con interruzione dichiarata il 9 gennaio 2025; la curatela del fallimento il 28 gennaio 2025 ha depositato istanza di riassunzione del giudizio.

Fissata l’odierna adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 L’unico motivo del ricorso lamenta , ex art. 360 n. 3 c.p.c. , v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 L 287/90 e 1418 c.c. per non aver il giudice d’appello dichiarato la nullità della fideiussione di [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca o delle sue sole clausole 2, 6 ed 8, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2l. 287/1990. 1.2 A tacer d’altro, il motivo è palesemente infondato, in quanto si pone in contrasto con il netto orientamento di questa Suprema Corte per cui il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus, non estend end o si anche ad altre garanzie di diverso contenuto, come le fideiussioni ordinarie ( v., da ultimo Cass. ord. n.26847/2024e Cass. n.21841/2024).

2. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

Si dà atto dei presupposti per il versamento della ricorrente , ex art.13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 , di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna la parte ricorrente a rifondere a lla controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 20.000 , oltre euro 200 per esborsi e oltre rimborso forfettario ed accessori di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14886/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 642/2024 depositata il 3aprile 2024; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 aprile 2024 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello p r o posto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno con la quale era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Intesa S an p aolo s.p.a. per il pagamento di un’esposizione bancaria debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. per la quale [OSCURATO:PERSONA] e un’altra società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si erano rese fideiussori. Le appellanti avevano sostenuto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di nullità del mutuo fondiario garantito, che la fideiussione o alcune delle sue clausole dovevano ritenersi nulle per violazione della normativa antistrustnonché per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., il cui accertamento doveva essere peraltro di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, e che, in ogni caso, la garanzia doveva considerarsi limitata al 50% dell’obbligazione principale. [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, aveva resistito. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in base a un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Nelle more del presente procedimento, con sentenza del 12 settembre 2024, è pervenuto il fallimento della ricorrente, con interruzione dichiarata il 9 gennaio 2025; la curatela del fallimento il 28 gennaio 2025 ha depositato istanza di riassunzione del giudizio. Fissata l’odierna adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 L’unico motivo del ricorso lamenta , ex art. 360 n. 3 c.p.c. , v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 L 287/90 e 1418 c.c. per non aver il giudice d’appello dichiarato la nullità della fideiussione di [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca o delle sue sole clausole 2, 6 ed 8, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2l. 287/1990. 1.2 A tacer d’altro, il motivo è palesemente infondato, in quanto si pone in contrasto con il netto orientamento di questa Suprema Corte per cui il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus, non estend end o si anche ad altre garanzie di diverso contenuto, come le fideiussioni ordinarie ( v., da ultimo Cass. ord. n.26847/2024e Cass. n.21841/2024). 2. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Si dà atto dei presupposti per il versamento della ricorrente , ex art.13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 , di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna la parte ricorrente a rifondere a lla controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 20.000 , oltre euro 200 per esborsi e oltre rimborso forfettario ed accessori di l