CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 15410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17980/2023 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a in R oma nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 154, presso lo studio degli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresent a no e difendono -controricorrente - avverso la s entenza n. 31 0 /20 23 de lla Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il15.6.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di L’Aquila, in esito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 24571/2022, ha confermato l’accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del la A.S.L. N. 1 A vezzano - S ulmona - L’A quila e volta a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno da lei subito, previo accertamento della non genuinità del contratto d’appalto stipulato tra l’Azienda sanitaria e la [OSCURATO:PERSONA] S.c.s., alle cui dipendenze la lavoratrice era stata assunta per svolgere mansioni di assistenza sanitaria non medica presso la [OSCURATO:PERSONA] per Anziani di Montereale. La domanda era stata inizialmente accolta dalTribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato la A.S.L. al pagamento di € 18.798,17, in linea capitale,pari alle differenze retributive dovute in applicazione del CCNL del comparto sanità pubblica, in luogo del CCNL relativo alle Cooperative del Settore SocioSanitario [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado era stata poi riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 120/2018 del 1°.3.2018, che venne tuttavia cassata, avendo questa Corte rilevato d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al giudizio di primo grado in quanto chiamata in causa su ordine del giudice. Riassunto il processo e integrato il contraddittorio , la Corte d’Appello di L’Aquila ha ritenuto corretta la decisione di primo grado e ha quindi confermato l’accertamento della non genuinità dell’appalto e la condanna dell’A.S.L. al risarcimento dei danni. Contro la sentenza della Corte d’Appello in sede di rinvio A.S.L. N. 1 Avezzano- S ulmona - L’A quila ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo. La lavoratrice e la [OSCURATO:PERSONA] S.c.s. si sonodifese con controricorso . Entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la A.S.L. denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e /o falsa applicazionedi norme di diritto, in relazione alle seguenti norme: art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276del 2003; art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003; art. 1655 c.c.». La ricorrent e contesta alla Corte territoriale l’errore di avere qualificato l’appalto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e CooperativaElleuno «alla stregua di un appalto c.d. pesante » e di avere da ciòtratto la conclusione che non si fosse trattato di un genuino appalto, bensì di una illegittima somministrazione di manodopera. 2. Il ricorso è inammissibile , perché , sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve in una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone una revisione, non consentita in sede di legittimità. 2.1. Non è affatto vero, in particolare, che la Corte d’Appello abbia qualificato l’appalto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] «alla stregua di un appalto c.d. pesante» e che la sua decisione sia dipesa da un siffatto errore di qualificazione.Al contrario, il giudice del rinvio, all’esito di una minuziosa disamina del materiale istruttorio disponibile , ha ritenuto insussistente «l’autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa, che deve caratterizzaretutti gli appalti genuini,anche quelli c.d. “leggeri” o “ labour intensive ” » . È dunque del tutto irrilevante l’assenza, nella sentenza impugnata, «di un’adeguata ed attenta attività di analisi valutativa e di conseguente adeguata esposizione argomentativa in ordine all’imprescindibile e propedeutico tema della corretta qualificazione dell’appalto dedotto in giudizio (“leggero” o “pesante”), alla luce delle norme regolatrici». Infatti, la Corte d’Appello ha dato per assodato che si trattasse di un appalto c.d. leggero, maha ricordato che per la genuinità anche di questo tipo di appalto è richiesta un ’ autonoma organizzazione in capo all’appaltatore, con assunzione del relativo rischio d’impresa. Il principio è corretto e del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte. La distinzione tra i due tipi di appalto rileva essenzialmente al fine di affermare che, nell’appalto c.d. leggero, non èindizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dipendente dell’appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, ma «a condizione che comunque sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell’appalto» (Cass. n. 31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020 e 21413/2019 , nonché, da ultimo, Cass. n. 10012/2024). Del resto, l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 , nel definire ilcontratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione dilavoro, disciplinato dai precedenti artt. 20 - 28 dello stesso decreto, richiamai due principali elementi che , ai sensi dell’art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto d’appalto, ovverosia la permanenza in capo all ’ appaltatore dell ’ esercizio del potere direttivo e organizzativo neiconfronti dei dipendenti e l’assunzione del rischio di impresa . Ed è appunto su questi aspetti che si è concentrato l’accertamento del fatto da parte della Corte d’Appello di L’Aquila, in se stesso insindacabile in questa sede di legittimità. 2.2. Che la materia del contendere fosse concentrata sull’accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove– e ciò fin dall’impugnazione contro la sentenza di primo grado –risulta evidente dallastessa descrizione dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso per cassazione , laddove si legge che «Nell’atto di gravame l’azienda appellante eccepiva la illogicità e la contraddittorietà della pronuncia di primo gradonella parte in cui il Tribunale … valutava erroneamente e superficialmente gli esiti istruttori e, in particolare, le deposizionitestimoniali».2.3. È appena il caso di aggiungere – posto che la ricorrente non ne fa un motivo di ricorso, ma si limita a una generica lagnanza per quello che definisce un «inspiegabile contrasto» – che nessun limite alla cognizione del giudice del rinvio poteva derivare dal diverso esito dell’accertamento sul fattonel precedente grado d’appello. Infatti, la relativa sentenza era stata cassata per difetto di integr ità del contraddittorio, sancendone la nullità che imponeva la totale rinnovazione del giudizio di secondo grado. 2.4. Infine, si deve osservare che n essun contrasto sussiste tra la presente decisione e quella adottata, con riguardo al medesimo contratto d’appalto tra A.S.L. N. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila e [OSCURATO:PERSONA] S.c.s. , nel la sentenza di questa Corte n. 24572/2022. Anche in quel caso, infatti,sono stati ribaditi i medesimi principi qui affermati: da un lato, che «l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di attrezzature fornite dall ’ appaltante non implica l’illiceità dell’appalto ove il compimento dell’opera non richieda l’uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l’uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all'appaltatrice di un'autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa»; dall’altro lato, che «una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito … non [è] consentita in sede di legittimità». Anche in quella pronuncia furono dunque applicati i medesimi principi – sul piano sostanziale e processuale – e il diverso esito finale di quel processo deriva soltanto alla difformità degli accertamenti di fatto svolti dal giudice del merito e dal tipo di censure proposte dai ricorrenti. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente ela lavoratrice. Le spesedevono invece essere compensate nei confronti della Cooperativa sociale Elleuno, che non può essere considerata parte vittoriosa, né soccombente, non avendo concluso per l’accoglimento o per il rigetto del ricorso, ma essendosi limitata a chiedere di «decidere la presente controversiasecondo diritto e giustizia». 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiarainammissibile il ricorso ; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore de lla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €3.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; compensa le spese nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.c.s.; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell ’ ulte