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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 02139/2026

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AULA ‘B’ [OSCURATO:PERSONA] LAVORO-ricorrente- -controricorrenti– avverso la sentenza n. 238/2023 della Corte di Appello di Catanzaro, pubblicata in data 7.03.2023, N.R.G. 1460/2019; OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.01.2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato il diritto del medesimo al riconoscimento del punteggio di 57,13 con assegnazione della 23^ posizione nella graduatoria definitiva A.T.A., nonché il suo diritto alla valutazione del servizio prestato presso la scuola paritaria “C.

Cattaneo” di [OSCURATO:PERSONA] nella misura prevista per il servizio di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole o negli istituti statali, ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità e degli scatti stipendiali. [OSCURATO:PERSONA], inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente provinciale A.T.A. a seguito della partecipazione al concorso per titoli indetto dal M.I.U.R. per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionale diassistente amministrativo, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a conseguire il punteggio complessivo di 75,25 punti, risultante dall’aggiunta di 18,12 punti relativi agli anni di servizio pre- ruolo presso la scuola paritaria, la condanna delM.I.U.R. all’assegnazione della 16^ posizione della graduatoria definitiva A.T.A. e l’ammissione in servizio con efficacia retroattiva, con valutazione del servizio prestato presso l’istituto paritario ad ogni effetto di legge(inclusi mobilità, ricostruzione di carriera e scatti stipendiali) e la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, da quantificarsi in € 10.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] avevadedotto di avere proposto domanda di aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionale di assistente amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di 55,88 in luogo di quello iniziale di 51,13 (al quale avrebbero dovuto essere aggiunti 1,25 punti per il servizio di 4 mesi e 23 giorni prestato presso l’[OSCURATO:PERSONA], scuola paritaria, e 3,50 punti per il servizio di 7 mesi e 8 giorni prestato presso le scuole statali).

Avevalamentato che con la graduatoria pubblicata in data 13.8.2018 gli era stato attribuito il punteggio di 57,13 in quanto il servizio pre-ruolo reso presso le scuole paritarie a partire dall’anno scolastico 2003-2004 era stato erroneamente valutato in misura della metà rispetto a quello prestato nelle scuole statali, mentre i punteggi avrebbero dovuto essere equiparati.

2. La Corte territoriale, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha escluso la piena equiparabilità del servizio pre ruolo svolto presso gli istituti statali con quello svolto presso gli istituti paritari; ha dunque affermato che il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie non è riconoscibile ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico del personale docente.

3. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 180/2021, che ha escluso la violazione di principi costituzionali per effetto del mancato riconoscimento del servizio svolto presso le scuole paritarie ed ha ritenuto la ragionevolezza della scelta legislativa.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

5. Il Ministero dell’Istruzione e del Meritoe l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabriahanno resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ i sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Evidenzia che il Tribunale con il primo capo della sentenza ha parzialmente accolto la domanda di riconoscimento dell’equiparazione del servizio pre-ruolo ai fini del collocamento in graduatoria e con il secondo capo ha totalmente accolto la domanda finalizzata al riconoscimento dell’equiparazione ai fini di ricostruzione di carriera, mobilità e scatti stipendiali; deduce cheil MIUR nell’atto di appello ha chiesto la riformasolo del secondo capo.

Lamenta che la Corte territoriale, senza motivare sul punto, ha riformato tutti i capi della sentenza impugnata, nonostante il passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all’equiparazione del servizio pre-ruolo ai fini del punteggio per mancata impugnazione (con la conseguente riforma della graduatoria permanente), come dedotto dal Vescio nella memoria di costituzione in appello e confermato dall’Avvocatura distrettuale con le note di trattazione scritta del 28.6.2021.

Sostiene che la questione dell’equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini del punteggio in graduatoria (ossia ai fini dell’immissione in servizio) e la questione dell’equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera, mobilità e scatti stipendiali sono distinte e separate, come precisato dalla sentenza n. 180/2021 della Corte costituzionale.

Precisa che la sentenza impugnata ha rigettato integralmente le domande proposte dal Vescio, pur nonavendo affrontato la questione dell’attribuzione per il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, di un punteggio identico o dimezzato rispetto a quello riconosciuto per il servizio prestato presso le scuole statali(ha infatti motivato solo sull’impossibilità di riconoscere detto servizio ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico) e pur non essendosi pronunciata sull’eccezione di giudicato interno.

2. Il ricorsoè inammissibile.

In disparte i rilievi che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass. n. 1701/2009)e che non è denunciata l’omessa motivazione , la censura proposta noncoglie il decisum.

Dalla sentenza impugnata risulta che nel ricorso di primo grado il Vescio aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a conseguire il punteggio complessivo di 75,25 punti (risultante dall’aggiunta di 18,12 punti relativi agli anni di servizio pre-ruolo presso la scuola paritaria), la condanna del M.I.U.R. all’assegnazione della 16^ posizione della graduatoria definitiva A.T.A. e l’ammissione in servizio con efficacia retroattiva, con valutazione del servizio prestato presso l’istituto paritario ad ogni effetto di legge(inclusi mobilità, ricostruzione di carriera e scatti stipendiali) e la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, da quantificarsi in € 10.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Dalla medesima sentenza risulta che il Tribunale ha accertato il diritto del Vescio all’attribuzione del punteggio di 57,13, con assegnazione della 23^ posizione (a lui già riconosciuta con la graduatoria pubblicata il 13.8.2018) e non ha dunque accolto la domanda relativa al riconoscimento della 16^ posizione in graduatoria; risulta inoltre che il MIUR ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo che ai fini della formazione delle graduatorie permanenti il punteggio per il servizionelle scuole paritarie è ridotto alla metà ed ha lamentato l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio reso dal Vescio presso la scuola paritaria nella stessa misuraprevista per il servizio nella scuola statale ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità e degli scatti stipendiali.

La sentenza impugnata, da cui risulta che nell’atto di appello che il MIUR ha contestato il punteggio riconosciuto dal Tribunale, non menziona il decreto di correzione del 18.1.2019.

Lo stesso ricorrente precisa che il decreto di correzione in autotutela del 18.1.2019, che aveva riconosciuto al Vescio l’inferiore punteggio di 55,63 e lo aveva retrocesso nella 24^ posizione è stato adottato dopo il deposito del ricorso di primo grado (avvenuto in data 13.10.2018).

Dal ricorso per cassazione si desume dunque che il ricorrente non aveva proposto alcuna domanda riguardante il decreto di correzione del 18.1.2019.

Nel prospettare che la sentenza di primo grado ha parzialmente accolto la domanda di riconoscimento dell’equiparazione al fine della collocazione in graduatoria riformando il punteggio attribuito con il decreto di correzione del 18.1.2019 e nel lamentare che l’atto di appello non ha censurato il riconoscimento del punteggio di 57,13, il ricorso non assolve compiutamente agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrive gli atti introduttivi dei gradi di merito,né la sentenza di primo grado.

Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ha accolto la domanda di immissione in servizio con efficacia retroattiva, né la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.

Avendo il giudice di appello ritenuto infondata la domanda volta ad ottenere la valutazione del servizio prestato dal Vesci presso l’istituto paritario ad ogni effetto di legge(inclusi mobilità, ricostruzione di carriera e scatti stipendiali) e considerato che il Tribunale aveva rigettato le domande volte ad ottenere la collocazione al 16° posto in graduatoria, l’immissione in ruolo con efficacia retroattiva ed il risarcimento del danno, la Corte territoriale ha correttamente rigettato il ricorso originariamente proposto dal Vesci.

Non è dunque configurabile la violazione dell’art. 2909 cod. civ., né degli artt.112 e 324 cod. proc. civ. da parte della Corte territoriale.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore del Ministero controricorrente, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabriacostituisce articolazione.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AULA ‘B’ [OSCURATO:PERSONA] LAVORO-ricorrente- -controricorrenti– avverso la sentenza n. 238/2023 della Corte di Appello di Catanzaro, pubblicata in data 7.03.2023, N.R.G. 1460/2019; OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.01.2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato il diritto del medesimo al riconoscimento del punteggio di 57,13 con assegnazione della 23^ posizione nella graduatoria definitiva A.T.A., nonché il suo diritto alla valutazione del servizio prestato presso la scuola paritaria “C. Cattaneo” di [OSCURATO:PERSONA] nella misura prevista per il servizio di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole o negli istituti statali, ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità e degli scatti stipendiali. [OSCURATO:PERSONA], inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente provinciale A.T.A. a seguito della partecipazione al concorso per titoli indetto dal M.I.U.R. per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionale diassistente amministrativo, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a conseguire il punteggio complessivo di 75,25 punti, risultante dall’aggiunta di 18,12 punti relativi agli anni di servizio pre- ruolo presso la scuola paritaria, la condanna delM.I.U.R. all’assegnazione della 16^ posizione della graduatoria definitiva A.T.A. e l’ammissione in servizio con efficacia retroattiva, con valutazione del servizio prestato presso l’istituto paritario ad ogni effetto di legge(inclusi mobilità, ricostruzione di carriera e scatti stipendiali) e la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, da quantificarsi in € 10.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] avevadedotto di avere proposto domanda di aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionale di assistente amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di 55,88 in luogo di quello iniziale di 51,13 (al quale avrebbero dovuto essere aggiunti 1,25 punti per il servizio di 4 mesi e 23 giorni prestato presso l’[OSCURATO:PERSONA], scuola paritaria, e 3,50 punti per il servizio di 7 mesi e 8 giorni prestato presso le scuole statali). Avevalamentato che con la graduatoria pubblicata in data 13.8.2018 gli era stato attribuito il punteggio di 57,13 in quanto il servizio pre-ruolo reso presso le scuole paritarie a partire dall’anno scolastico 2003-2004 era stato erroneamente valutato in misura della metà rispetto a quello prestato nelle scuole statali, mentre i punteggi avrebbero dovuto essere equiparati. 2. La Corte territoriale, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha escluso la piena equiparabilità del servizio pre ruolo svolto presso gli istituti statali con quello svolto presso gli istituti paritari; ha dunque affermato che il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie non è riconoscibile ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico del personale docente. 3. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 180/2021, che ha escluso la violazione di principi costituzionali per effetto del mancato riconoscimento del servizio svolto presso le scuole paritarie ed ha ritenuto la ragionevolezza della scelta legislativa. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 5. Il Ministero dell’Istruzione e del Meritoe l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabriahanno resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ i sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che il Tribunale con il primo capo della sentenza ha parzialmente accolto la domanda di riconoscimento dell’equiparazione del servizio pre-ruolo ai fini del collocamento in graduatoria e con il secondo capo ha totalmente accolto la domanda finalizzata al riconoscimento dell’equiparazione ai fini di ricostruzione di carriera, mobilità e scatti stipendiali; deduce cheil MIUR nell’atto di appello ha chiesto la riformasolo del secondo capo. Lamenta che la Corte territoriale, senza motivare sul punto, ha riformato tutti i capi della sentenza impugnata, nonostante il passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all’equiparazione del servizio pre-ruolo ai fini del punteggio per mancata impugnazione (con la conseguente riforma della graduatoria permanente), come dedotto dal Vescio nella memoria di costituzione in appello e confermato dall’Avvocatura distrettuale con le note di trattazione scritta del 28.6.2021. Sostiene che la questione dell’equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini del punteggio in graduatoria (ossia ai fini dell’immissione in servizio) e la questione dell’equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera, mobilità e scatti stipendiali sono distinte e separate, come precisato dalla sentenza n. 180/2021 della Corte costituzionale. Precisa che la sentenza impugnata ha rigettato integralmente le domande proposte dal Vescio, pur nonavendo affrontato la questione dell’attribuzione per il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, di un punteggio identico o dimezzato rispetto a quello riconosciuto per il servizio prestato presso le scuole statali(ha infatti motivato solo sull’impossibilità di riconoscere detto servizio ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico) e pur non essendosi pronunciata sull’eccezione di giudicato interno. 2. Il ricorsoè inammissibile. In disparte i rilievi che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass. n. 1701/2009)e che non è denunciata l’omessa motivazione , la censura proposta noncoglie il decisum. Dalla sentenza impugnata risulta che nel ricorso di primo grado il Vescio aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a conseguire il punteggio complessivo di 75,25 punti (risultante dall’aggiunta di 18,12 punti relativi agli anni di servizio pre-ruolo presso la scuola paritaria), la condanna del M.I.U.R. all’assegnazione della 16^ posizione della graduatoria definitiva A.T.A. e l’ammissione in servizio con efficacia retroattiva, con valutazione del servizio prestato presso l’istituto paritario ad ogni effetto di legge(inclusi mobilità, ricostruzione di carriera e scatti stipendiali) e la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, da quantificarsi in € 10.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Dalla medesima sentenza risulta che il Tribunale ha accertato il diritto del Vescio all’attribuzione del punteggio di 57,13, con assegnazione della 23^ posizione (a lui già riconosciuta con la graduatoria pubblicata il 13.8.2018) e non ha dunque accolto la domanda relativa al riconoscimento della 16^ posizione in graduatoria; risulta inoltre che il MIUR ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo che ai fini della formazione delle graduatorie permanenti il punteggio per il servizionelle scuole paritarie è ridotto alla metà ed ha lamentato l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio reso dal Vescio presso la scuola paritaria nella stessa misuraprevista per il servizio nella scuola statale ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità e degli scatti stipendiali. La sentenza impugnata, da cui risulta che nell’atto di appello che il MIUR ha contestato il punteggio riconosciuto dal Tribunale, non menziona il decreto di correzione del 18.1.2019. Lo stesso ricorrente precisa che il decreto di correzione in autotutela del 18.1.2019, che aveva riconosciuto al Vescio l’inferiore punteggio di 55,63 e lo aveva retrocesso nella 24^ posizione è stato adottato dopo il deposito del ricorso di primo grado (avvenuto in data 13.10.2018). Dal ricorso per cassazione si desume dunque che il ricorrente non aveva proposto alcuna domanda riguardante il decreto di correzione del 18.1.2019. Nel prospettare che la sentenza di primo grado ha parzialmente accolto la domanda di riconoscimento dell’equiparazione al fine della collocazione in graduatoria riformando il punteggio attribuito con il decreto di correzione del 18.1.2019 e nel lamentare che l’atto di appello non ha censurato il riconoscimento del punteggio di 57,13, il ricorso non assolve compiutamente agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrive gli atti introduttivi dei gradi di merito,né la sentenza di primo grado. Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ha accolto la domanda di immissione in servizio con efficacia retroattiva, né la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali. Avendo il giudice di appello ritenuto infondata la domanda volta ad ottenere la valutazione del servizio prestato dal Vesci presso l’istituto paritario ad ogni effetto di legge(inclusi mobilità, ricostruzione di carriera e scatti stipendiali) e considerato che il Tribunale aveva rigettato le domande volte ad ottenere la collocazione al 16° posto in graduatoria, l’immissione in ruolo con efficacia retroattiva ed il risarcimento del danno, la Corte territoriale ha correttamente rigettato il ricorso originariamente proposto dal Vesci. Non è dunque configurabile la violazione dell’art. 2909 cod. civ., né degli artt.112 e 324 cod. proc. civ. da parte della Corte territoriale. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore del Ministero controricorrente, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] per la Calabriacostituisce articolazione. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integra
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