CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentano e difendono- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, chelo rappresenta e difende ope legis- controricorrente -per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanzadi questa Corte n. 10040/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11462/2025Numero sezionale 4084/2025Numero di raccolta generale 12445/2026Data pubblicazione 04/05/2026Rilevato che la ricorrente chiede la correzione dell'erroremateriale contenuto nell'ordinanza sopra indicata, osservandoche è stato disposto il rinvio del processo «alla Corte d'[OSCURATO:PERSONA] … in diversa composizione», mentre il provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione era un'ordinanza del Tri-bunale di Napoli, come del resto indicato nell'intestazione delladecisione di cui si chiede la correzione;ritenuto – come affermato dalla ricorrente e condiviso nel«controricorso adesivo» depositato per il Ministero della Giusti-zia – che si tratta effettivamente di un errore materiale, comereso evidente dal fatto che risulterebbe disposto un rinvio ad ungiudice di diverso grado rispetto al giudice a quo e consideratoche l'aggiunta della indicazione «in diversa composizione» sigiustifica solo perché l'effettiva intenzione del collegio era di rin-viare il processo al medesimo Tribunale di Napoli;ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendoche l'ordinanza di questa Corte n. 10040/2025, depositata il16.4.2025, sia corretta sostituendo, sia al punto 3. della moti-vazione che nel dispositivo, le parole «alla Corte d'Appello diritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spesedel presente procedimento, di natura non contenziosa. P.Q.MLa Corte:dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 10040/2025,depositata il 16.4.2025, sia corretta sostituendo, al punto 3.della motivazione e nel dispositivo, le parole «alla Corte d'Ap-pello di Firenze» con le parole «al Tribunale di Napoli»;dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura dellacancelleria, sull'originale dell'ordinanza.Numero registro generale 11462/2025Numero sezionale 4084/2025Numero di raccolta generale 12445/2026Data pubblicazione 04/05/2026Così deciso in Roma, il 24.9.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO