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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17171/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7737/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. a [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cremona come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Flaminia 48 – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di L’Aquila, sez. distaccata di Pescara, sez.9, n.938, depositata in data 11 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7737/2015 Numero sezionale 1917/2022 dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto la Numero di raccolta generale 17171/2022Data pubblicazione 26/05/2022 declaratoria d’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro l’avviso di accertamento n.

RA7010300793/2009 davanti alla CTP di Chieti, col quale l’Agenzia gli contestava l’indeducibilità di alcune componenti negative del reddito.

L’adìta CTP rigettava il ricorso con sentenza n.166-05- 2010, per cui il contribuente ricorreva in appello.

In secondo grado la CTR, con al sentenza n.938 del 2014 qui impugnata rigettava il gravame.

Ricorreva quindi lo stesso Sarcone in Cassazione, affidando il relativo ricorso a tre motivi.

L’Agenzia si costituiva con controricorso; 2.Con memoria del 4 dicembre 2018 l’Agenzia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio avendo il ricorrente presentato domanda di definizione condonistica della controversia;

3. Con memoria 22 febbraio 2022 il ricorrente ha richiamato la propria richiesta di definizione agevolata e rinunciato al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Dalla memoria sopra riportata risulta che con nota del 19 novembre 2018 la Direzione provinciale di Chieti dell’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite fiscale ai sensi dell’art.11 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.50, convertito con l. 21/06/2017, n. 96 provvedendo altresì al versamento di tutte le somme dovute in base a tale disciplina;

2. Nessuna delle parti ha chiesto nel termine del 31 dicembre 2018 la trattazione della causa;

3. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio come previsto dall’art. 11, comma 10, del d.l. n.50/2017, ma in questo caso per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’estinzione dell’obbligazione tributaria; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7737/2015

4. Le spese di lite, tenuto conto dell’estinzione, restano a carico Numero sezionale 1917/2022Numero di raccolta generale 17171/2022 della parte che le ha anticipate; Data pubblicazione 26/05/2022

5. Dipendendo la definizione del giudizio da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7737/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. a [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cremona come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Flaminia 48 – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di L’Aquila, sez. distaccata di Pescara, sez.9, n.938, depositata in data 11 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7737/2015 Numero sezionale 1917/2022 dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto la Numero di raccolta generale 17171/2022Data pubblicazione 26/05/2022 declaratoria d’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro l’avviso di accertamento n. RA7010300793/2009 davanti alla CTP di Chieti, col quale l’Agenzia gli contestava l’indeducibilità di alcune componenti negative del reddito. L’adìta CTP rigettava il ricorso con sentenza n.166-05- 2010, per cui il contribuente ricorreva in appello. In secondo grado la CTR, con al sentenza n.938 del 2014 qui impugnata rigettava il gravame. Ricorreva quindi lo stesso Sarcone in Cassazione, affidando il relativo ricorso a tre motivi. L’Agenzia si costituiva con controricorso; 2.Con memoria del 4 dicembre 2018 l’Agenzia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio avendo il ricorrente presentato domanda di definizione condonistica della controversia; 3. Con memoria 22 febbraio 2022 il ricorrente ha richiamato la propria richiesta di definizione agevolata e rinunciato al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Dalla memoria sopra riportata risulta che con nota del 19 novembre 2018 la Direzione provinciale di Chieti dell’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite fiscale ai sensi dell’art.11 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.50, convertito con l. 21/06/2017, n. 96 provvedendo altresì al versamento di tutte le somme dovute in base a tale disciplina; 2. Nessuna delle parti ha chiesto nel termine del 31 dicembre 2018 la trattazione della causa; 3. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio come previsto dall’art. 11, comma 10, del d.l. n.50/2017, ma in questo caso per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’estinzione dell’obbligazione tributaria; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7737/2015 4. Le spese di lite, tenuto conto dell’estinzione, restano a carico Numero sezionale 1917/2022Numero di raccolta generale 17171/2022 della parte che le ha anticipate; Data pubblicazione 26/05/2022 5. Dipendendo la definizione del giudizio da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
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