CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18085/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– resistente –per la correzione di errore materiale riferito all'ordinanza della CorteSuprema di Cassazione n. 1510/2024 depositata il 15/01/2024.Numero registro generale 15041/2025Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 18085/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell'er-rore materiale commesso da questa Corte nell'ordinanza n. 1510/2024, depositata in data 15 gennaio 2024, emessa a conclusione delgiudizio avente R.G. n. 24518/2022 – promosso da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 1 nei confronti dell'odierna ricorrente ‒ e voltoalla cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4287/2022, depositata il 22 giugno 2022.La ricorrente deduce l'esistenza di un errore materiale, in quanto,pur avendo essa ricorrente formulato in data 3 ottobre 2023 istanzaaffinché questa Corte provvedesse a liquidare anche le spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. promosso innanzi la Corte d'appellodi Roma dall'[OSCURATO:PERSONA] 1 e conclusosi con ilrigetto dell'istanza di sospensione, e pur avendo reiterato la relativaistanza con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., questa Corte nonavrebbe provveduto sulla medesima, pur avendo invece condannatoAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] 1 al pagamento delle spese dellafase di legittimità.Sono state depositate memorie sia da parte della ricorrente sia daparte di [OSCURATO:PERSONA] 1, la quale ha eccepitol'omessa integrazione del contraddittorio e la conseguente inammissi-bilità dell'istanza, non essendole stato notificato il ricorso per corre-zione di errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L'istanza deve essere respinta.Sez. S1 - R.G. 15041/2025 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 15041/2025Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 18085/2026Data pubblicaz ion e 05/06/2026Invero, è da reputare che questa Corte di legittimità ha omesso ilregolamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., li-quidazione che, invece, le competeva (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.25283 del 16/09/2025).Cosicché inevitabile è il riferimento all'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte secondo cui il mancato regolamento delle speseprocessuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabilesoltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di cor-rezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Cass.Sez. Un. - Sentenza n. 19137 del 06/07/2023).2. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spe-se processuali (Cass. Sez. U - Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).3. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di corre-zione di errori materiali.È inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 15041/2025 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 3