CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30122/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell ’ Amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentat o e difes o dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, pec: -controricorrente- avverso la sentenza n. 2251/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] SpApropose opposizione ad un decreto ingiuntivo intimato dal Giudice di Pace di Salerno per il pagamento della somma di € 3.435,84 in favore del Consorzio per la [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di mandatario del Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, a titolo di corrispettivo dei costi fissi per i servizi erogati nell’anno 2012 alle aziende presenti nell’area industriale di [OSCURATO:PERSONA]; l’intimata eccepì che alcuni dei servizi erogati erano di spettanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che non erano stati prestati; il Giudice di Pace adito, atteso che l’intimante non aveva assolto all’onere della prova su di sé gravante dei fatti costitutivi del proprio diritto, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo; a seguito di appello del Consorzio il Tribunale di Salerno ha accolto il gravame, valorizzando l ’ incontestata circostanza dell ’ avvenuta stipula di un contratto tra società opponente e Consorzio , ritenendo solo in parte assolto l’onere di provare il presupposto dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’opponente, relativa solo ad alcuni servizi, ma comunquereputando che detta eccezione non potesse inficiare la debenza di una somma pattuita forfettariamente per tutti i servizi; il giudice del gravame ha altresì ritenuto che le testimonianze rese in giudizio, ritenute inattendibili dal primo giudice, fossero invece adeguate a provare l’avvenuta prestazione dei servizi da parte del Consorzio ed ha, per l’effetto, come detto, accolto il gravame, condannando la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.alle spese del doppio grado;avverso la sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito il Consorzio per la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; la causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 1421 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.; omessa pronuncia sulla eccezione di nullità assoluta del contratto di fornitura di servizi sottoscritto con il Consorzio in data 8 maggio 2007 – la ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia pronunciato sulla eccepita nullità del contratto di fornitura, sollevata con la comparsa conclusionale in appello; la nullità era stata eccepita quale conseguenza dell’avvenuto annullamento da parte del TAR Campania delle delibere di affidamento al Consorzio dell’incarico di provvedere alla gestione dei servizi: ad avviso della ricorrente,il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare che, in presenza di radicale nullità del contratto di fornitura, il Consorzio doveva essere ritenuto carente di ogni legittimazione a richiedere il pagamento del corrispettivo dei servizi; la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto espressamente priva di rilevanza la questione della legittimità delle delibere di incarico, si sarebbe posta in contrasto con le disposizioni indicate in epigrafe; il motivo è privo di autosufficienza quanto alla individuazione delle delibere impugnate ed annullate dal TAR, sicché non è dato comprendere quali siano stati i contenuti e gli effetti di tali delibere e soprattutto quale il conseguente collegamento con il contratto stipulato tra il Consorzio e la società ricorrente; in secondo luogo,il motivo tende a veicolare una censura inammissibile,perché riferita ad una eccezione contenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale del grado di appello (ciò che resta precluso: Cass., ord. 19/10/2022, n. 30885), pur dovendo la ricorrente conoscere la sorte delle suddette delibere sin dall’atto introduttivo del giudizio, provvedendo al loro rituale deposito; in ogni caso, poi , il motivo pare formulato sulla base di documentazione che si dice allegata al ricorso per cassazione, dunque inammissibilmente introdotta in giudizio; con il secondo motivo di ricorso -sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. motivazione apparente della pronuncia censurata nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto raggiunta la prova dell’effettività dei servizi - la ricorrente censura l ’ impugnata sentenza per motivazione apparente quanto al ritenuto raggiungimento della prova dell’effettiva avvenuta prestazione dei servizi; il motivo è infondato, in quanto la motivazione del tribunale è più che esaustiva laddove fa riferimento alla prova documentale e a quella testimoniale acquisita in giudizio per ritenere provato che il Consorzio avesse provveduto alla erogazione dei servizi: e, sul punto, si tratta di un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, che, per giurisprudenza consolidata, è incensurabile in questa sede se, come nella specie, adeguatamente motivato; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo prescindendo dal mancato adempimento, da parte del consorzio, dell’onere di fornire rigorosa prova circa gli elementi costitutivi del credito ingiunto; il motivo è inammissibile perché di merito, volto a sindacare la violazione dell’art. 2697 c.c. al di fuori dei limiti entro cui è sollevabile tale vizio secondo il consolidato indirizzo di questa Corte(per il quale “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.”: ex multiis Cass., n. 17313 del 2020); conclusivamente,il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricors