CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1992
Cassazione n. 17402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1992 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 1 - , Sentenza n. 45184 dell' 11/10/2023, Rv. 285506 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del coltello da parte dell'imputato (il quale aveva sostenuto che era per far fronte alle esigenze della vita quotidiana in quanto privo di fissa dimora) evidenziando, al riguardo, che al momento del fermo egli non aveva con sé alcun alimento e che - come da lui stesso dichiarato in sede di convalida - aveva un'abitazione in [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del sopra indicato giustificato motivo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile