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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06012/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 17 luglio 2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due delitti di ricettazione di tessere bancomat e due delitti di indebito utilizzo dei predetti bancomat.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 17 luglio 2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due delitti di ricettazione di tessere bancomat e due delitti di indebito utilizzo dei predetti bancomat. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris