CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36013/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato-avviso-a-Re-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e che nel caso non si contesta, in linea con tali indicazioni di principio, una erronea qualificazione del fatto immediatamente ricavabile dal tenore dell'imputazione, non si prospetta «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non si adducono vizi in punto di espressione della volontà dell'imputato o, infine, si lamenta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle .sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli), ma si adduce unicamente vizi di motivazione inerenti il trattamento sanzionatorio concordato nonché la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp, rilievi da ritenersi per quanto sopra inammissibili; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 20