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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 20685/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso 19200-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2016 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 88/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/02/2016 R.G.N. 493/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale notificata il 12.9.2014, per omissioni contributive risalenti all'anno 2002;

2. la Corte territoriale ha dato atto di come il Tribunale avesse, correttamente, dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione sul rilievo della tardività della stessa, ai sensi dell'art. 617 cod.proc.civ., dovendo l'azione essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, venendo in rilievo la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi;

4. l'[OSCURATO:PERSONA] SpA e l'INPS, anche nella qualità specificata in epigrafe, non hanno svolto attività difensiva.N.R.G. 19200/2016 [OSCURATO:PERSONA]:

5. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. nr. 46 del 1999, art. 24, nonché dell'art.24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, e dell'art. 111 Cost., per violazione del giusto processo;

6. con il terzo motivo, prospettato ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., i profili di cui ai precedenti motivi sono argomentati in termini di omesso esame di fatto decisivo e controverso;

7. il ricorso è inammissibile;

8. dagli atti di causa non risultano allegati, all'originale del ricorso in cassazione, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso.

Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al SIC, non risulta «caricato» alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto;

9. la mancata prova della notifica comporta l'inammissibilità del ricorso, come costantemente affermato da questa Corte, a partire dalla pronuncia a sezioni unite nr. 62 del 2008, così massimata: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 - bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 - bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1» ( v. ex plurimis, Cass. nr. 18361 del 2018; v. anche Cass. nr. 20778 del 2021, Cass. nr. 24661 del 2019, Cass. nr. 8641 del 2019; Cass. nr. 25552 del 2017);

10. va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

11. nulla deve provvedersi in ordine alle spese di giudizio, non essendovi prova dell'instaurazione di un valido rapporto processuale nei confronti delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, N.F.G. 19200/2016 dell'ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 19200-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2016 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 88/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/02/2016 R.G.N. 493/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale notificata il 12.9.2014, per omissioni contributive risalenti all'anno 2002; 2. la Corte territoriale ha dato atto di come il Tribunale avesse, correttamente, dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione sul rilievo della tardività della stessa, ai sensi dell'art. 617 cod.proc.civ., dovendo l'azione essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, venendo in rilievo la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento; 3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; 4. l'[OSCURATO:PERSONA] SpA e l'INPS, anche nella qualità specificata in epigrafe, non hanno svolto attività difensiva.N.R.G. 19200/2016 [OSCURATO:PERSONA]: 5. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. nr. 46 del 1999, art. 24, nonché dell'art.24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, e dell'art. 111 Cost., per violazione del giusto processo; 6. con il terzo motivo, prospettato ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., i profili di cui ai precedenti motivi sono argomentati in termini di omesso esame di fatto decisivo e controverso; 7. il ricorso è inammissibile; 8. dagli atti di causa non risultano allegati, all'originale del ricorso in cassazione, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso. Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al SIC, non risulta «caricato» alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto; 9. la mancata prova della notifica comporta l'inammissibilità del ricorso, come costantemente affermato da questa Corte, a partire dalla pronuncia a sezioni unite nr. 62 del 2008, così massimata: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 - bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 - bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1» ( v. ex plurimis, Cass. nr. 18361 del 2018; v. anche Cass. nr. 20778 del 2021, Cass. nr. 24661 del 2019, Cass. nr. 8641 del 2019; Cass. nr. 25552 del 2017); 10. va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso; 11. nulla deve provvedersi in ordine alle spese di giudizio, non essendovi prova dell'instaurazione di un valido rapporto processuale nei confronti delle parti intimate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, N.F.G. 19200/2016 dell'ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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