CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07689/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 17534-2021 proposto da;I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026MELORO, [OSCURATO:PERSONA];1015- controricorrente -avverso la sentenza n. 640/2020 della CORTE D’APPELLO diSALERNO, depositata il 08/01/2021 R.G.N. 919/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17534/2021Numero di raccolta generale 7689/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno,Data pubblicazione 30/03/2026accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], hacondannato l’Inps al pagamento in favore della medesima deltrattamento di disoccupazione NASpI, oltre accessori.1.1. La Corte d’appello ha accolto il motivo di impugnazione conil quale [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza appellata laddove avevaaffermato che la speciale decadenza prevista dall’art. 11 deld.lgs. n. 22 del 2015 doveva trovare applicazione anche nel casodi specie, in cui ella, lavoratrice dipendente sino al 2015, nonaveva comunicato all’Istituto previdenziale il redditopresuntivamente ritraibile dall’attività di amministratore unicodi s.r.l., pur avendo iniziato tale attività nel settembre del 2014,cioè prima che iniziasse a percepire la NASpI.Secondo la Corte, il fatto che la ricorrente non avesseprovveduto a comunicare il reddito presunto annuo ricavatodall’attività di amministratore unico non costituiva un’ipotesi didecadenza dal diritto ex art. 11 cit., giacché la norma fariferimento a situazioni modificative della condizione lavorativae reddituale che si verificano nel periodo in cui il lavoratore stagià percependo la prestazione.1.2. La Corte distrettuale ha poi soggiunto, per quanto iprecedenti rilievi fossero assorbenti, che non era statospecificamente contestato il fatto che l’incarico societariorivestito dalla ricorrente era gratuito, per cui esso non eraidoneo a trarre la parte fuori da uno stato di disoccupazione,inteso come mancanza di una occupazione retribuita.2. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 17534/2021Numero sezionale 1015/20263. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2N0u2m6er,o dii lr accolta generale 7689/2026Data pubblicazione 30/03/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione efalsa applicazione dagli artt. 9, secondo comma, 10, primocomma, e 11, lettere b) e c), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22,con riferimento all’art. 12 disp. prel. c.c., per avere la sentenzaimpugnata affermato che la decadenza di cui all’art. 11 cit.riguarda solamente il caso di fruizione in atto della NASpI.1.1. L’Inps sostiene che l’obbligo di effettuare la comunicazionerelativa all’attività di lavoro in forma autonoma o d’impresasvolta dal percettore va adempiuto in rapporto al momento incui inizia la concomitanza tra indennità e attività, cioè all’atto dipresentazione della domanda (qualora l’attività di lavoroautonomo sia stata intrapresa prima della data di cessazione delrapporto di lavoro subordinato), ovvero al momento di effettivoinizio dell’attività medesima (qualora essa sia stata intrapresain epoca successiva alla cessazione del lavoro subordinato).Osserva che è irragionevole– l’interpretazione secondo cui,mentre nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo sia iniziatadopo la percezione della NASpI la comunicazione dell’attività dilavoro autonomo dovrebbe essere effettuata entro lo stringentetermine di trenta giorni, nell’ipotesi di preesistenza di taleobbligo.Deduce che la diversa interpretazione proposta non si pone incontrasto con l’art. 12 disp. prel. c.c., giacché secondo ilcostante indirizzo della giurisprudenza di legittimità le normeNumero registro generale 17534/2021eccezionali (come quelle che introducono ipotesi di decadenza)N umero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 7689/2026sono pur sempre suscettibili di interpretazione estensiva.Data pubblicazione 30/03/20261.2. Sotto altro profilo, l’Inps evidenzia che – contrariamente aquanto affermato dalla Corte d’appello – alcun rilievo potevaessere attribuito alla non contestazione della gratuitàdell’incarico, sia perché l’entità del reddito derivante da taleincarico non era conoscibile dall’Istituto, sia perché la normaimpone alla parte di comunicare il reddito presumibile, anche separi a zero.2. In via preliminare, va senz’altro disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente.Innanzitutto, la doglianza formulata dall’Inps non soltanto èl’illustrazione intelligibile ed esauriente delle dedotte violazionidi norme o principi di diritto, così da soddisfare i requisiticontenutistici del ricorso per cassazione previsti dall’art. 366c.p.c. (v., in particolare, Cass. n. 17125 del 2007 e Cass. n.4036 del 2011).Inoltre, il ricorso reca l’indicazione dei passaggi della sentenzaoggetto di critica e anche l’esposizione sommaria dei fatti dicausa, di modo che è stato reso possibile alla Corte di conosceredall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili peruna precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni inesso assunte dalle parti (v. Cass. n. 1352 del 2024).3. Nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato nei termini diseguito indicati.3.1. Il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito un’indennitàmensile di disoccupazione (denominata Nuova prestazione diAssicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI), avente lafunzione di fornire un sostegno al reddito dei lavoratori conNumero registro generale 17534/2021Numero sezionale 1015/2026rapporto di lavoro subordinato che abbiano pNeurmdeuro tdoi r accolta generale 7689/2026Data pubblicazione 30/03/2026involontariamente la propria occupazione.Al fine di regolamentare le condizioni di avvio all’occupazione,l’art. 10 del citato d.lgs. disciplina la compatibilità deltrattamento con lo svolgimento di un’attività lavorativa in formaautonoma o d’impresa individuale. Esso prescrive per illavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI,intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresaindividuale, l’obbligo di «informare l’INPS entro un mesedall’inizio dell’attività», dichiarando il reddito annuo che prevededi trarne.Ai sensi del successivo art. 11, tuttavia, il lavoratore decadedalla fruizione del trattamento nel caso di inizio di una attivitàlavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senzaprovvedere alla comunicazione predetta.3.2. In ordine alla questione relativa all’applicabilità delladecadenza di cui all’art. 11, lett. c), del d.lgs. cit., anche in casodi attività autonoma cominciata prima del periodo di godimentodella NASpI, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire chela decadenza dalla sua fruizione per l’ipotesi di inizio diun’attività lavorativa in forma autonoma o di impresaindividuale senza aver provveduto alla comunicazione di cuiall’art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. neltermine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attivitàlavorativa sia cominciata prima della presentazione delladomanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solofatto della contemporaneità tra godimento del trattamento didisoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa, edecorrendo il termine per effettuare la comunicazione dallapresentazione di detta domanda amministrativa (v. Cass. n. 846del 2024).Numero registro generale 17534/2021È stato osservato, in particolare, che il corretto significato delleN umero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 7689/2026parole «entro un mese dall’inizio dell’attività» dev’essere riferitoData pubblicazione 30/03/2026alla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomorilevante ai fini della NASpI, ossia dall’inizio della concomitanzadell’indennità e dell’attività di lavoro autonomo, cioè dalmomento della presentazione della domanda amministrativa,nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomofosse stata intrapresa prima della data della cessazione delrapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periododi disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa etardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva incorso, al momento della domanda di NASpI, un’attività di lavoroautonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire dellaNaspi (v. Cass. n. 1053 del 2024).Si tratta di indirizzo ormai consolidato cui si è uniformata lagiurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le più recenti,Cass. n. 4742, 4740, 3596 e 2398 del 2025) ed al quale ilCollegio intende assicurare continuità, non essendo statiprospettati argomenti tali da indurre a ripensamenti.3.3. La Corte d’appello non si è attenuta all’espostainterpretazione, ritenendo al contrario che la decadenza nonoperi nel caso in cui l’attività sia iniziata in epoca antecedentealla presentazione della domanda amministrativa finalizzata adottenere l’indennità di NASpI. Così statuendo, dunque, non hacorrettamente applicato l’art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del2015, da interpretarsi in coerenza con l’intenzione dellegislatore e, quindi, estendendo la regula juris della decadenzaad una fattispecie implicitamente considerata dalla norma (cfr.,al riguardo, Cass. n. 11543 del 2024, in motivazione).3.4. Come evidenziato in precedenza, l’ulteriore argomentospeso dalla Corte territoriale a supporto della decisione fa levaNumero registro generale 17534/2021sulla gratuità dell’incarico societario svolto dall’odiernaN umero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 7689/2026controricorrente, da cui la Corte desume che detto incarico nonData pubblicazione 30/03/2026era idoneo a trarre la parte fuori da uno stato di disoccupazionerilevante ai fini dell’attribuzione della prestazione in oggetto.Al riguardo, è necessario innanzitutto osservare che l’art. 11 cit.correla la decadenza all’inizio di un’attività di lavoro in formaautonoma o d’impresa individuale senza che si sia provvedutoalla comunicazione dell’inizio di tale attività e del reddito annuoprevedibile, sicché ai fini dell’operatività della decadenza lanatura gratuita ovvero onerosa dell’incarico non è di per sérilevante.Va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, le citate disposizioni non trovano applicazione allorchérisulti che l’assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa dicarattere autonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire laqualità di socio e consigliere di amministrazione di una societàa responsabilità limitata. Ed infatti, la fattispecie di decadenzadi cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015,non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di unasocietà a responsabilità limitata, in quanto tali figure nonimplicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa dicarattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo dicomunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimodecreto (così Cass. n. 22921 del 2024; nello stesso senso cfr.anche Cass. n. 11643 del 2025).Tale conclusione si giustifica in quanto: a) l’amministratoreunico o il consigliere di amministrazione di una società per azionisono legati da un rapporto di tipo societario che, inconsiderazione dell’immedesimazione organica che si verificatra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito dellacoordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti diNumero registro generale 17534/2021collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n. 3)N umero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 7689/2026c.p.c. né, a fortiori, tra quelli di lavoro subordinato di cui all’art.Data pubblicazione 30/03/20262094 c.c., salvo diverso accertamento del giudice di merito (v.Cass., Sez. Un., n. 1545 del 2017); b) non è decisiva laprevisione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del d.P.R. n.917 del 1986, secondo cui sono assimilati ai redditi di lavorodipendente «le somme e i valori in genere, a qualunque titolopercepiti nel periodo di imposta (...) in relazione agli uffici diamministratore, sindaco o revisore di società associazioni edaltri enti con o senza personalità giuridica», atteso che laprevisione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a pena didecadenza allo svolgimento di una «attività lavorativaautonoma o di impresa individuale», oltre che al reddito da essaderivabile; c) ragionare diversamente equivarrebbe adestendere la fattispecie della decadenza ad un’ipotesi che, nonpotendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell’art.10 cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro delladisposizione normativa, in contrasto con quanto stabilitodall’art. 14 disp. prel. c.c., che vieta il ricorso all’analogia per lenorme eccezionali, come quelle che prevedono una decadenza(cfr. Cass. n. 6933 del 2024; nello stesso senso cfr. altresì Cass.n. 34891 del 2024, relativa ad una fattispecie concernente lafigura dell’amministratore unico di società).3.5. Quanto al caso di specie, nel giudizio di merito non risultaspecificamente indagato il profilo della controversia relativo allanatura dell’attività in concreto espletata dalla controricorrentee, in particolare, se la stessa, al di là della posizione societariarivestita, abbia o meno svolto attività estranee alle funzioniinerenti al rapporto organico con la società (cfr., per fattispeciesimili, Cass. n. 2398 del 2025 e Cass. n. 4742 del 2025).Numero registro generale 17534/2021Numero sezionale 1015/20264. Di conseguenza, la sentenza va cassata con riferimenNtuom earol ldai r accolta generale 7689/2026Data pubblicazione 30/03/2026ritenuta esclusione dell’applicabilità del regime decadenziale alcaso di attività di lavoro autonomo o d’impresa individualeintrapresa prima della domanda di prestazione NASpI. Allacassazione consegue il rinvio alla Corte d’appello di Salerno, indiversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di fatto inordine allo svolgimento dell’attività all’interno della società e allanatura della prestazione resa da [OSCURATO:PERSONA]. Quale giudice del rinvio,alla Corte territoriale è demandato il compito di provvedere inordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata erinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Salerno, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026La PresidenteRossana Mancino