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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44594/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosi:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che ha applicato la custodia cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a distanza ex art. 275-bis cod. pen., in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari di Palermo aveva accolto la richiesta ritenendo invece adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al delitto di cessione di duecento grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 9 ottobre 2019 (capo 66), e vendita di grammi 910 di sostanza stupefacente del tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 6 marzo 2020 (capo 67).

1.1. I fatti per cui procede l'Autorità giudiziaria di Palermo afferiscono ad una più articolata indagine che, a latere della vicenda che ha riguardato il ricorrente, vedrebbe nel comune di Bagheria, su autorizzazione della articolazione di "cosa nostra", operare un'associazione dedita alla cessione di differente tipologia di sostanza stupefacente con a capo [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito da [OSCURATO:PERSONA] che assumeva le vesti di "reggente" e che vedeva [OSCURATO:PERSONA], dapprima, quale mero partecipe per poi assumere il ruolo di gestore della "piazza di spaccio" di Bagheria e quale garante dei debiti contratti per conto dell'associazione da Catalano.

In detto contesto, secondo le contestazioni provvisorie, avrebbe operato il ricorrente provvedendo a rifornire, in concorso con il padre ed altri soggetti, il sodalizio dedito al narcotraffico. 1.2.

Il Tribunale - come sopra evidenziato - ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero, ritenendo adeguata la gradata misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico in merito ai reati cui sopra è cenno, per i quali lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva ril:enuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo censura la parte della decisione che ha ritenuto essere attuale il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto alle contestate condotte di illecita cessione e vendita di cui ai capi 66 e

67. Il ricorrente reputa fosse ineccepibile la valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari, che aveva apprezzato l'assenza di precedenti penali e del requisito dell'attualità tenuto conto del lasso di tempo trascorso dai fatti (tre anni).

La difesa osserva come al predetto indagato vengano contestati solo due episodi, senza che sussistano concreti elementi da cui desumere il pur valorizzato rifornimento al dettaglio della "piazza di spaccio" di Bagheria.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la ritenuta pericolosità sociale a fronte di avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; detta evenienza, unitamente al tempo trascorso dai fatti, afferenti a due soli episodi contestati, avrebbe dovuto fare ritenere adeguata una più gradata misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato.2.

Deve ribadirsi il pacifico principio di diritto espresso da questa Corte, che deve essere tenuto fermo, secondo cui, in materia di esigenze cautelari, unico punto che ha formato oggetto di censura in questa sede di legittimità, la c.d. pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata, ricorrendo le esigenze cautelari da tutelare ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensità ma che si riveli concreto ed attuale, di reiterazione della condotta criminosa (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253865).

Nulla, infatti, impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto/sia una valenza tale da evidenziare la gravità del fatto/sia quella idonea ad apprezzare la capacità a delinquere, ben potendo le specifiche modalità e circostanze del fatto essere valorizzate per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato (Sez. 1 n. 8534 del 9/:L/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Castelliti, Rv. 255763).

3. Ciò premesso in termini generali, deve osservarsi come adeguata risulti la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, là dove, dopo aver analiticamente esaminato le contestazioni che riguardavano il ricorrente, ha preso in esame plurimi elementi che ne caratterizzavano il contesto attraverso l'esame delle conversazioni captate, ritenute di contenuto tale da rendere palese come il ricorrente, a prescindere dalla pur dedotta incensuratezza, fosse ampiamente inserito in un contesto criminale e portasse avanti (come già il padre Antonino) l'attività di rifornimento del sodalizio dedito al narcotraffico.

In tal senso l'ordinanza impugnata ha evidenziato la gravità dei fatti commessi e la particolare intensità della pericolosità sociale dell'indagato, il quale intratteneva stabili rapporti illeciti con soggetti di elevato spessore mafioso con i quali concordava le modalità di approvvigionamento di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale ha inoltre fatto pertinente riferimento all'intensità del vincolo che lega l'indagato a persone come [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente di vertice sia del sodalizio mafioso "cosa nostra", sia dell'associazione finalizzata al traffico di droga operante nel territorio di Bagheria, ponendo in evidenza l'immediata disponibilità di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, anche di tipo diverso.

I citati elementi, con motivazione logica e completa, hanno portato il Tribunale della cautela ad escludere che il lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti fosse idoneo a determinare l'attenuazione della ritenuta allarmante pericolosità, avuto riguardo al volume dei traffici illeciti in cui risulta coinvolto l'indagato.

4. A fronte di una motivazione che ha dato conto delle ragioni poste alla base della applicazione della diversa misura cautelare degli arresti domiciliari e della necessità di limitare più fortemente la libertà di movimento e di contatto del ricorrente, il ricorso si limita ad analizzare singolarmente solo alcuni aspetti della decisione, tentando di ridimensionarne in via alternativa la portata anche con riferimento alla consistenza delle esigenze cautelari da salvaguardare, di contro supportate da sufficiente e corretta motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 615, comma 1, cod. proc. pen. 6.

L'intervenuta definitività della decisione ne impone, ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosi:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che ha applicato la custodia cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a distanza ex art. 275-bis cod. pen., in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari di Palermo aveva accolto la richiesta ritenendo invece adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al delitto di cessione di duecento grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 9 ottobre 2019 (capo 66), e vendita di grammi 910 di sostanza stupefacente del tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 6 marzo 2020 (capo 67). 1.1. I fatti per cui procede l'Autorità giudiziaria di Palermo afferiscono ad una più articolata indagine che, a latere della vicenda che ha riguardato il ricorrente, vedrebbe nel comune di Bagheria, su autorizzazione della articolazione di "cosa nostra", operare un'associazione dedita alla cessione di differente tipologia di sostanza stupefacente con a capo [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito da [OSCURATO:PERSONA] che assumeva le vesti di "reggente" e che vedeva [OSCURATO:PERSONA], dapprima, quale mero partecipe per poi assumere il ruolo di gestore della "piazza di spaccio" di Bagheria e quale garante dei debiti contratti per conto dell'associazione da Catalano. In detto contesto, secondo le contestazioni provvisorie, avrebbe operato il ricorrente provvedendo a rifornire, in concorso con il padre ed altri soggetti, il sodalizio dedito al narcotraffico. 1.2. Il Tribunale - come sopra evidenziato - ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero, ritenendo adeguata la gradata misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico in merito ai reati cui sopra è cenno, per i quali lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva ril:enuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo censura la parte della decisione che ha ritenuto essere attuale il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto alle contestate condotte di illecita cessione e vendita di cui ai capi 66 e 67. Il ricorrente reputa fosse ineccepibile la valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari, che aveva apprezzato l'assenza di precedenti penali e del requisito dell'attualità tenuto conto del lasso di tempo trascorso dai fatti (tre anni). La difesa osserva come al predetto indagato vengano contestati solo due episodi, senza che sussistano concreti elementi da cui desumere il pur valorizzato rifornimento al dettaglio della "piazza di spaccio" di Bagheria. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la ritenuta pericolosità sociale a fronte di avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; detta evenienza, unitamente al tempo trascorso dai fatti, afferenti a due soli episodi contestati, avrebbe dovuto fare ritenere adeguata una più gradata misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato.2. Deve ribadirsi il pacifico principio di diritto espresso da questa Corte, che deve essere tenuto fermo, secondo cui, in materia di esigenze cautelari, unico punto che ha formato oggetto di censura in questa sede di legittimità, la c.d. pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata, ricorrendo le esigenze cautelari da tutelare ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensità ma che si riveli concreto ed attuale, di reiterazione della condotta criminosa (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253865). Nulla, infatti, impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto/sia una valenza tale da evidenziare la gravità del fatto/sia quella idonea ad apprezzare la capacità a delinquere, ben potendo le specifiche modalità e circostanze del fatto essere valorizzate per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato (Sez. 1 n. 8534 del 9/:L/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Castelliti, Rv. 255763). 3. Ciò premesso in termini generali, deve osservarsi come adeguata risulti la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, là dove, dopo aver analiticamente esaminato le contestazioni che riguardavano il ricorrente, ha preso in esame plurimi elementi che ne caratterizzavano il contesto attraverso l'esame delle conversazioni captate, ritenute di contenuto tale da rendere palese come il ricorrente, a prescindere dalla pur dedotta incensuratezza, fosse ampiamente inserito in un contesto criminale e portasse avanti (come già il padre Antonino) l'attività di rifornimento del sodalizio dedito al narcotraffico. In tal senso l'ordinanza impugnata ha evidenziato la gravità dei fatti commessi e la particolare intensità della pericolosità sociale dell'indagato, il quale intratteneva stabili rapporti illeciti con soggetti di elevato spessore mafioso con i quali concordava le modalità di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha inoltre fatto pertinente riferimento all'intensità del vincolo che lega l'indagato a persone come [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente di vertice sia del sodalizio mafioso "cosa nostra", sia dell'associazione finalizzata al traffico di droga operante nel territorio di Bagheria, ponendo in evidenza l'immediata disponibilità di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, anche di tipo diverso. I citati elementi, con motivazione logica e completa, hanno portato il Tribunale della cautela ad escludere che il lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti fosse idoneo a determinare l'attenuazione della ritenuta allarmante pericolosità, avuto riguardo al volume dei traffici illeciti in cui risulta coinvolto l'indagato. 4. A fronte di una motivazione che ha dato conto delle ragioni poste alla base della applicazione della diversa misura cautelare degli arresti domiciliari e della necessità di limitare più fortemente la libertà di movimento e di contatto del ricorrente, il ricorso si limita ad analizzare singolarmente solo alcuni aspetti della decisione, tentando di ridimensionarne in via alternativa la portata anche con riferimento alla consistenza delle esigenze cautelari da salvaguardare, di contro supportate da sufficiente e corretta motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 615, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'intervenuta definitività della decisione ne impone, ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per
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