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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 1970

Cassazione n. 47688/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/3/1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/3/2001 avverso la sentenza del 25/1/2023 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso; lette per i ricorrenti le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 gennaio 2023 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 30, comma 1, lett. c),

I. 11 febbraio 1992, n. 157 (per avere, in concorso tra loro, detenuto una testa di stambecco maschio adulto abbattuto da [OSCURATO:PERSONA] il 10/9/2021; in Vinadio dal 10/9/2021 al 23/9/2021), e li ha condannati alla pena di due mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda ciascuno.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi.

2.1. In primo luogo, si lamenta carenza di motivazione riguardo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., che non era stata in alcun modo considerata dal Tribunale, nonostante la condizione di incensuratezza di entrambi gli imputati, il loro positivo comportamento successivamente al fatto (allorquando avevano eseguito versamenti volontari a favore del C.R.A.S. di Bernezzo e [OSCURATO:PERSONA] si era anche messo a disposizione di tale ente di tutela degli animali selvatici per svolgere attività di volontariato), la modestia e l'occasionalità dell'episodio.

2.2. In secondo luogo, si lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione riguardo alla prova dell'abbattimento dell'animale selvatico, non essendo stato considerato quanto riferito dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], che al momento dell'avvistamento dell'animale si trovava con [OSCURATO:PERSONA] e non lo aveva visto esplodere colpi d'arma da fuoco, con la conseguente illogicità della esclusione della morte dell'animale per cause naturali, non essendo neppure stati eseguiti accertamenti veterinari per escludere tale eventualità, che invece il Tribunale avrebbe potuto disporre ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 2.3.

Con un terzo motivo si denuncia l'errata applicazione delle disposizioni di cui alla

I. n. 157 del 1992, in quanto queste si riferiscono alla fauna selvatica omeoterma, ossia agli animali vivi e non a quelli che non lo sono più perché, come nel caso in esame, deceduti per cause naturali, mentre doveva essere ritenuta lecita la detenzione di trofei di esemplari di animali di specie protetta deceduti per cause naturali.

2.4. Con un quarto motivo hanno eccepito l'errata individuazione del profilo di colpa attribuito a [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata contestata unicamente l'ipotesi di detenzione, caratterizzata da negligenza nella vigilanza sulla sua attività d'impresa di agricoltore, benché tale attività sia priva di qualsasi relazione con la tutela della fauna selvatica di cui alla

I. n. 157 del 1992.2.5.

Infine, con un quinto motivo, si denuncia l'esistenza di un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, determinato senza giustificazione nella stessa misura benché a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ascritta solamente la detenzione di una testa di stambecco maschio adulto in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato addebitato anche l'abbattimento dell'animale protetto.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo, con assorbimento del motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sottolineando la mancanza di motivazione in ordine alli applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto che era stata richiesta dagli imputati, e l'infondatezza dei motivi attinenti alla affermazione di responsabilità (secondo, terzo e quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, da qualificare, alla luce del contenuto del primo motivo di ricorso, come ricorso immediato per cassazione, essendo stato proposto nei confronti di sentenza di condanna anche a pena detentiva oltre che a quella dell'ammenda, dunque appellabile, è fondato solamente per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; le censure sollevate con i restanti motivi risultano, invece, inammissibili.

2. Va premesso che l'art. 30, comma 1, lett. c), della

I. 11 febbraio 1992, n. 157, recante le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevede "l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo"; il secondo comma della medesima disposizione stabilisce poi che "per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la prevalenza delle sanzioni penali previste dalla legge sulla caccia qualora le leggi regionali prevedano sanzioni amministrative per la condotta di detenzione non autorizzata di esemplari di animali impagliati o imbalsamati, come stabilito dall'art. 9, cornma secondo, della 3 ,A1-; legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 3, n. 6584 del 23/11/2016, dep. 2017, Zanetti, Rv. 269155). [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 19 febbraio 2001, n. 2, ha adottato il regolamento per l'attività di tassidermia e di imbalsamazione e per la detenzione e il possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei, prevedendo, all'art. 11, specifiche sanzioni amministrative, tra cui la sospensione e la revoca all'esercizio di tali attività.

Ne consegue che correttamente è stata ritenuta applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 30, comma 2, della

I. n. 157 del 1992 alla condotta di detenzione della testa di uno stambecco maschio adulto (capra ibex, anche noto come stambecco alpino), in quanto ritenuta prodromica alla imbalsamazione o alla tassidermia, in violazione delle disposizioni di cui alla medesima legge, in particolare dell'art. 6, per la tassidermia.

3. Tanto premesso, quanto alla correttezza della contestazione, che riguarda la detenzione da parte di entrambi i ricorrenti della testa di detto animale e anche il suo abbattimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], va osservato che il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminabili preliminarmente e congiuntamente, in ragione della loro intima connessione, in quanto tutti relativi all'accertamento delle condotte contestate, sotto i profili della adeguatezza della motivazione in ordine alla prova dell'abbattimento, della liceità della detenzione e della sussistenza di una condotta colposa da parte di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, essendo tutti volti a conseguire una diversa lettura delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella del giudice di merito, a proposito dell'abbattimento e della successiva detenzione illecita dell'animale la cui testa è stata rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo il Tribunale di Cuneo ha sottolineato che nel corso di un accesso eseguito il 23 settembre 2021 dalla Guardia di Finanza e da tecnici del [OSCURATO:PERSONA] della ASL presso la sede dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta, in un locale prerefrigerato, la testa di uno stambecco delle Alpi, con evidenti tracce ematiche e quindi di recente abbattimento; nel corso dei conseguenti accertamenti era stata acquisita la copia forense del telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] e veniva rinvenuta una fotografia con la data del 10 settembre 2021 inviata da [OSCURATO:PERSONA] al padre Giovanni che ritraeva il primo con un fucile sulla spalla, uno zaino e la testa di stambecco.

Sulla base di questi elementi il Tribunale ha ritenuto, in modo logico, che l'abbattimento dell'animale sia attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], essendo gli stessi dimostrativi, secondo regole razionali e massime di comune esperienza, di tale condotta, risultando recente e cruenta la morte dell'animale e la dissezione della testa dal corpo, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di detta fotografia.Di detti elementi i ricorrenti hanno proposto una censura fondata su una loro rivisitazione e rilettura, volta a conseguirne una diversa interpretazione sul piano della valutazione della portata dimostrativa, che non è consentita, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Va aggiunto che il Tribunale, nell'affermare la responsabilità di entrambi gli imputati, ne ha evidenziato, in ogni caso, il concorso nella detenzione della testa dell'animale selvatico in violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia, dunque illecitamente, sottolineando la disponibilità della cella frigorifera nella quale si trovava conservata la testa dell'animale da parte di entrambi gli imputati.

Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dai ricorrenti a proposito della idoneità della motivazione in ordine alla condotta di abbattimento (secondo motivo), alla disciplina applicabile (terzo motivo) e alla condotta colposa ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo).

4. Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

Va premesso che, per consolidata giurisprudenza, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317; v. anche Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839, e Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020), con la conseguenza che debbono ritenersi manifestamente infondate le doglianze che fanno leva sull'ingiustizia di un trattamento non assimilato o rapportato a quello del coimputato o di altri imputati, come quelle sollevate da [OSCURATO:PERSONA] con il quinto motivo.

Il trattamento sanzionatorio, alla stregua del canone desumibile dagli artt.132 e 133 cod. pen., deve, infatti, essere definito sulla base di parametri che rendano quanto più individualizzante possibile la commisurazione della pena, e tra i parametri di legittimità per la definizione della pena non è compreso quello della valutazione comparativa tra le pene inflitte a imputati per reati della stessa specie.

L'accertamento di responsabilità e la definizione del trattamento sanzionatorio sono, infatti, il risultato di valutazioni concernenti la posizione dei singoli imputati.

Nel caso in esame, peraltro, la pena è stata determinata considerando quale base di computo il minimo edittale di tre mesi di arresto per la pena detentiva, riducendola nella massima estensione per effetto del ric:onoscimento delle circostanze attenuanti generiche a due mesi di arresto, e in misura prossima al minimo edittale di 929,00 euro di ammenda per la pena pecuniaria, riducendola per la medesima ragione a 700,00 euro di ammenda, cosicché il trattamento sanzionatorio, che per tali ragioni non richiedeva neppure motivazione diffusa o analitica (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/20:19, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; v. anche Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058), non era suscettibile di ulteriori mitigazioni, con la conseguente manifesta infondatezza della censura anche sotto questo profilo.

5. Il primo motivo, relativo alla assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è, invece, fondato, in quanto, nonostante l'espressa proposizione all'atto della formulazione delle difese conclusive della richiesta di applicazione di tale causa di esclusione della punibilità, il Tribunale ha del tutto omesso di considerarla, né dalla motivazione della sentenza è dato di rilevare indici, neppure impliciti, di valutazione della condotta in termini di gravità o non occasionalità (cfr., circa la possibilità di motivazione implicita sul diniego della applicazione di tale causa di non punibilità risultante dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096, e Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), posto che, tra l'altro, come già evidenziato a proposito del quinto motivo, il trattamento sanzionatorio è stato determinato considerando quale base di computo il minimo edittale e agli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Ne consegue la necessità di un nuovo esame su tale punto, da demandare al giudice del merito, da individuarsi nella Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che provvederà a esaminare la richiesta degli imputati, tenendo conto di tutti gli aspetti della fattispecie concreta oltre che della personalità degli imputati, quale desumibile dalla condotta, dalla loro vita anteatta e dal comportamento successivo al reato.

Nel resto il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza degli altri motivi, con la conseguente preclusione alla dichiarazione dell'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di t annullamento parziale (cfr. Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/3/1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/3/2001 avverso la sentenza del 25/1/2023 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso; lette per i ricorrenti le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2023 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 30, comma 1, lett. c), I. 11 febbraio 1992, n. 157 (per avere, in concorso tra loro, detenuto una testa di stambecco maschio adulto abbattuto da [OSCURATO:PERSONA] il 10/9/2021; in Vinadio dal 10/9/2021 al 23/9/2021), e li ha condannati alla pena di due mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda ciascuno. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi. 2.1. In primo luogo, si lamenta carenza di motivazione riguardo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., che non era stata in alcun modo considerata dal Tribunale, nonostante la condizione di incensuratezza di entrambi gli imputati, il loro positivo comportamento successivamente al fatto (allorquando avevano eseguito versamenti volontari a favore del C.R.A.S. di Bernezzo e [OSCURATO:PERSONA] si era anche messo a disposizione di tale ente di tutela degli animali selvatici per svolgere attività di volontariato), la modestia e l'occasionalità dell'episodio. 2.2. In secondo luogo, si lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione riguardo alla prova dell'abbattimento dell'animale selvatico, non essendo stato considerato quanto riferito dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], che al momento dell'avvistamento dell'animale si trovava con [OSCURATO:PERSONA] e non lo aveva visto esplodere colpi d'arma da fuoco, con la conseguente illogicità della esclusione della morte dell'animale per cause naturali, non essendo neppure stati eseguiti accertamenti veterinari per escludere tale eventualità, che invece il Tribunale avrebbe potuto disporre ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 2.3. Con un terzo motivo si denuncia l'errata applicazione delle disposizioni di cui alla I. n. 157 del 1992, in quanto queste si riferiscono alla fauna selvatica omeoterma, ossia agli animali vivi e non a quelli che non lo sono più perché, come nel caso in esame, deceduti per cause naturali, mentre doveva essere ritenuta lecita la detenzione di trofei di esemplari di animali di specie protetta deceduti per cause naturali. 2.4. Con un quarto motivo hanno eccepito l'errata individuazione del profilo di colpa attribuito a [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata contestata unicamente l'ipotesi di detenzione, caratterizzata da negligenza nella vigilanza sulla sua attività d'impresa di agricoltore, benché tale attività sia priva di qualsasi relazione con la tutela della fauna selvatica di cui alla I. n. 157 del 1992.2.5. Infine, con un quinto motivo, si denuncia l'esistenza di un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, determinato senza giustificazione nella stessa misura benché a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ascritta solamente la detenzione di una testa di stambecco maschio adulto in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato addebitato anche l'abbattimento dell'animale protetto. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo, con assorbimento del motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sottolineando la mancanza di motivazione in ordine alli applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto che era stata richiesta dagli imputati, e l'infondatezza dei motivi attinenti alla affermazione di responsabilità (secondo, terzo e quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, da qualificare, alla luce del contenuto del primo motivo di ricorso, come ricorso immediato per cassazione, essendo stato proposto nei confronti di sentenza di condanna anche a pena detentiva oltre che a quella dell'ammenda, dunque appellabile, è fondato solamente per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; le censure sollevate con i restanti motivi risultano, invece, inammissibili. 2. Va premesso che l'art. 30, comma 1, lett. c), della I. 11 febbraio 1992, n. 157, recante le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevede "l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo"; il secondo comma della medesima disposizione stabilisce poi che "per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la prevalenza delle sanzioni penali previste dalla legge sulla caccia qualora le leggi regionali prevedano sanzioni amministrative per la condotta di detenzione non autorizzata di esemplari di animali impagliati o imbalsamati, come stabilito dall'art. 9, cornma secondo, della 3 ,A1-; legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 3, n. 6584 del 23/11/2016, dep. 2017, Zanetti, Rv. 269155). [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 19 febbraio 2001, n. 2, ha adottato il regolamento per l'attività di tassidermia e di imbalsamazione e per la detenzione e il possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei, prevedendo, all'art. 11, specifiche sanzioni amministrative, tra cui la sospensione e la revoca all'esercizio di tali attività. Ne consegue che correttamente è stata ritenuta applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 30, comma 2, della I. n. 157 del 1992 alla condotta di detenzione della testa di uno stambecco maschio adulto (capra ibex, anche noto come stambecco alpino), in quanto ritenuta prodromica alla imbalsamazione o alla tassidermia, in violazione delle disposizioni di cui alla medesima legge, in particolare dell'art. 6, per la tassidermia. 3. Tanto premesso, quanto alla correttezza della contestazione, che riguarda la detenzione da parte di entrambi i ricorrenti della testa di detto animale e anche il suo abbattimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], va osservato che il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminabili preliminarmente e congiuntamente, in ragione della loro intima connessione, in quanto tutti relativi all'accertamento delle condotte contestate, sotto i profili della adeguatezza della motivazione in ordine alla prova dell'abbattimento, della liceità della detenzione e della sussistenza di una condotta colposa da parte di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, essendo tutti volti a conseguire una diversa lettura delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella del giudice di merito, a proposito dell'abbattimento e della successiva detenzione illecita dell'animale la cui testa è stata rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo il Tribunale di Cuneo ha sottolineato che nel corso di un accesso eseguito il 23 settembre 2021 dalla Guardia di Finanza e da tecnici del [OSCURATO:PERSONA] della ASL presso la sede dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta, in un locale prerefrigerato, la testa di uno stambecco delle Alpi, con evidenti tracce ematiche e quindi di recente abbattimento; nel corso dei conseguenti accertamenti era stata acquisita la copia forense del telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] e veniva rinvenuta una fotografia con la data del 10 settembre 2021 inviata da [OSCURATO:PERSONA] al padre Giovanni che ritraeva il primo con un fucile sulla spalla, uno zaino e la testa di stambecco. Sulla base di questi elementi il Tribunale ha ritenuto, in modo logico, che l'abbattimento dell'animale sia attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], essendo gli stessi dimostrativi, secondo regole razionali e massime di comune esperienza, di tale condotta, risultando recente e cruenta la morte dell'animale e la dissezione della testa dal corpo, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di detta fotografia.Di detti elementi i ricorrenti hanno proposto una censura fondata su una loro rivisitazione e rilettura, volta a conseguirne una diversa interpretazione sul piano della valutazione della portata dimostrativa, che non è consentita, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Va aggiunto che il Tribunale, nell'affermare la responsabilità di entrambi gli imputati, ne ha evidenziato, in ogni caso, il concorso nella detenzione della testa dell'animale selvatico in violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia, dunque illecitamente, sottolineando la disponibilità della cella frigorifera nella quale si trovava conservata la testa dell'animale da parte di entrambi gli imputati. Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dai ricorrenti a proposito della idoneità della motivazione in ordine alla condotta di abbattimento (secondo motivo), alla disciplina applicabile (terzo motivo) e alla condotta colposa ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo). 4. Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317; v. anche Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839, e Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020), con la conseguenza che debbono ritenersi manifestamente infondate le doglianze che fanno leva sull'ingiustizia di un trattamento non assimilato o rapportato a quello del coimputato o di altri imputati, come quelle sollevate da [OSCURATO:PERSONA] con il quinto motivo. Il trattamento sanzionatorio, alla stregua del canone desumibile dagli artt.132 e 133 cod. pen., deve, infatti, essere definito sulla base di parametri che rendano quanto più individualizzante possibile la commisurazione della pena, e tra i parametri di legittimità per la definizione della pena non è compreso quello della valutazione comparativa tra le pene inflitte a imputati per reati della stessa specie. L'accertamento di responsabilità e la definizione del trattamento sanzionatorio sono, infatti, il risultato di valutazioni concernenti la posizione dei singoli imputati. Nel caso in esame, peraltro, la pena è stata determinata considerando quale base di computo il minimo edittale di tre mesi di arresto per la pena detentiva, riducendola nella massima estensione per effetto del ric:onoscimento delle circostanze attenuanti generiche a due mesi di arresto, e in misura prossima al minimo edittale di 929,00 euro di ammenda per la pena pecuniaria, riducendola per la medesima ragione a 700,00 euro di ammenda, cosicché il trattamento sanzionatorio, che per tali ragioni non richiedeva neppure motivazione diffusa o analitica (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/20:19, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; v. anche Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058), non era suscettibile di ulteriori mitigazioni, con la conseguente manifesta infondatezza della censura anche sotto questo profilo. 5. Il primo motivo, relativo alla assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è, invece, fondato, in quanto, nonostante l'espressa proposizione all'atto della formulazione delle difese conclusive della richiesta di applicazione di tale causa di esclusione della punibilità, il Tribunale ha del tutto omesso di considerarla, né dalla motivazione della sentenza è dato di rilevare indici, neppure impliciti, di valutazione della condotta in termini di gravità o non occasionalità (cfr., circa la possibilità di motivazione implicita sul diniego della applicazione di tale causa di non punibilità risultante dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096, e Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), posto che, tra l'altro, come già evidenziato a proposito del quinto motivo, il trattamento sanzionatorio è stato determinato considerando quale base di computo il minimo edittale e agli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Ne consegue la necessità di un nuovo esame su tale punto, da demandare al giudice del merito, da individuarsi nella Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che provvederà a esaminare la richiesta degli imputati, tenendo conto di tutti gli aspetti della fattispecie concreta oltre che della personalità degli imputati, quale desumibile dalla condotta, dalla loro vita anteatta e dal comportamento successivo al reato. Nel resto il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza degli altri motivi, con la conseguente preclusione alla dichiarazione dell'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di t annullamento parziale (cfr. Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punib