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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19978/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 165/RG. 4512 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di resistenza e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'informativa di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera rivolta, l'opposizione agli agenti intervenuti per sedarla e il contributo di ciascuno, incluso il ricorrente la cui serratura della cella era stata danneggiata (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto - al di là dell'essere citato nel ricorso un nome diverso da quello del ricorrente (Ippolito) - la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove motiva l'applicazione massima dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. e dà atto che la richiesta delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, in regime di prevalenza manchi del termine di comparazione; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 165/RG. 4512 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di resistenza e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'informativa di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera rivolta, l'opposizione agli agenti intervenuti per sedarla e il contributo di ciascuno, incluso il ricorrente la cui serratura della cella era stata danneggiata (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto - al di là dell'essere citato nel ricorso un nome diverso da quello del ricorrente (Ippolito) - la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove motiva l'applicazione massima dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. e dà atto che la richiesta delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, in regime di prevalenza manchi del termine di comparazione; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 19978/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris