Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1956

Cassazione n. 29977/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1956 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 1 a 3 della motivazione, nonché, trattandosi di doppia conforme, le pagine da 2 a 4 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.MIL Simmze1.3 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1956 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 1 a 3 della motivazione, nonché, trattandosi di doppia conforme, le pagine da 2 a 4 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.MIL Simmze1.3 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29977/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris