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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29414/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

034w7ht ) nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/01/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];rilevato che, quanto al ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], leSezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, aseguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato diproporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deveessere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione”; alla stregua del principio di diritto sopraenunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fattoche il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentatoin data successiva a quella dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, dellemodifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017; si deve infineribadire che “è manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7,Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso incassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità dellegislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioniin cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.(In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazioneprofessionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione renderagionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema cheammette il patrocinio a spese dello Stato)” Sez.U. n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Rv. 272011 – 01).rilevato che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tutti riproduttivi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, esono pertanto inammissibili posto che, secondo il consolidato e condivisibileorientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv.221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile perdifetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censurededotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentalicontenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezzadella sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è,infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quelladella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale criticaargomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente leragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenutoessenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmenteil confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni delprovvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del21/01/2013, Rv. 254584).rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
034w7ht ) nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/01/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];rilevato che, quanto al ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], leSezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, aseguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato diproporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deveessere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione”; alla stregua del principio di diritto sopraenunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fattoche il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentatoin data successiva a quella dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, dellemodifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017; si deve infineribadire che “è manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7,Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso incassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità dellegislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioniin cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.(In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazioneprofessionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione renderagionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema cheammette il patrocinio a spese dello Stato)” Sez.U. n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Rv. 272011 – 01).rilevato che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tutti riproduttivi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, esono pertanto inammissibili posto che, secondo il consolidato e condivisibileorientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv.221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile perdifetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censurededotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentalicontenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezzadella sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è,infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quelladella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale criticaargomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente leragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenutoessenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmenteil confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni delprovvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del21/01/2013, Rv. 254584).rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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