CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 09939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 29 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 633, 639 bis cod. pen. Considerato che le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata, all'esclusione dell'art. 131 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata circa l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dell'imputata per un periodo temporale apprezzabile e circa la pena, determinata nel minimo edittale e ridotta di un terzo per le attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •ente