CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Foro di Catania, cheha indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 3483, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, il 12.6.2017, epubblicata il 18.9.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 9516/2018Numero sezionale 3500/2026Numero di raccolta generale 18111/2026Data pubblicazione 05/06/20261. A seguito di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza e concluse conProcesso Verbale di Costatazione, l’Agenzia delle Entrate, condivisi gliesiti, notificava il 15.12.2010 a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. TYQ01E301836/2010, con il quale contestava il maggiorreddito di partecipazione conseguito quale socio della [OSCURATO:PERSONA],avente ristretta base partecipativa, con riferimento all’anno 2005. Ilcontribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, chenon sortiva esito positivo.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta proponendo plurimecensure e contestando, tra l’altro, l’inesistenza del prodromico avviso diaccertamento indirizzato alla società perché mai correttamente notificato,la mancata allegazione all’avviso di accertamento a lui notificato di tutta ladocumentazione richiamata, l’inesistenza di maggiori utili societari dadistribuire. La CTP riteneva fondate le difese proposte dal ricorrente, edannullava l’atto impositivo.3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado,l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta. La CTRriformava la decisione dei primi giudici, ritenendo regolarmente notificatol’avviso di accertamento alla società e rilevando che quest’ultima non loaveva opposto, e reputando che la mancata allegazione all’avvisonotificato al socio degli atti su cui si fondava il Pvc non era causa diinvalidità dell’atto impositivo stante la facoltà del socio di consultare gliimpositivo.4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro strumenti diimpugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneNumero registro generale 9516/2018Numero sezionale 3500/2026Numero di raccolta generale 18111/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità dellapronuncia della CTR, a causa della mancata notificazione dell’atto diappello nei suoi confronti.Chiarisce il ricorrente che, mediante le memorie depositate nel giudiziodi primo grado aveva nominato un nuovo difensore, [OSCURATO:PERSONA],eleggendo domicilio presso di lui. Diversamente l’atto di appello era statonotificato dall’Amministrazione finanziaria presso il domicilioprecedentemente eletto. Inoltre, dalla documentazione prodotta nonemerge “quale sia il luogo presso cui l’Agenzia delle Entrate avrebbetentato di consegnare l’atto di appello” (ric., p. 14).1.1. Invero può riscontrarsi una contraddizione nell’argomentare delricorrente, che afferma la notifica essere stata tentata presso un domicilioormai revocato, e sostiene poi che non può neppure appurarsi dove lanotificazione sia stata tentata.Anche a prescindere da questo rilievo, comunque, occorre ricordareche nel giudizio tributario è prevista, in materia, una disciplina propria.L’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, dispone che: “1.Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in maniproprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sededichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Levariazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto daldecimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteriadella commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione”.Tuttavia il ricorrente neppure allega di aver provveduto ad effettuarequesta comunicazione specificamente richiesta dalla legge (cfr. Cass. sez.V, 21.2.2014, n. 4151).Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere rigettato.Numero registro generale 9516/2018Numero sezionale 3500/2026Numero di raccolta generale 18111/2026Data pubblicazione 05/06/20262. Con il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il ricorrente censura la violazionedell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 35 del Dpr n. 633 del 1972,per non avere il giudice del gravame rilevato che è mancato uno specificoaccertamento circa la ristretta base partecipativa della [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la notifica dell’avviso di accertamento alla società risultavainvalida, perché effettuata il 15.12.2010 presso soggetto che non ne erapiù il legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], e non presso il verorappresentante legale sin dal 30.12.2009, [OSCURATO:PERSONA], comeemergente pure dalla dichiarazione dei redditi del 2009.2.1. In ordine alla prima censura, relativa all’accertamento dellaridotta partecipazione sociale alla [OSCURATO:PERSONA], sembra sufficienterilevare che l’Amministrazione finanziaria ha sempre affermato che lastessa si componeva di soli quattro soci, ciascuno detentore del 25% dellequote sociali, e questa affermazione non risulta neppure contrastata dalricorrente.2.2. Con riferimento alla critica di invalidità della notificazionedell’avviso di accertamento alla società perché effettuata nei confrontidell’ex legale rappresentante, e non di quello in carica, da cui il ricorrente,a quanto è dato comprendere, ritiene derivi l’invalidità dell’accertamentodel reddito di partecipazione notificato a lui in quanto socio, l’argomentorisulta infondato.La CTR ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione allasocietà, tentata anche presso la sede della stessa, presso il suoprecedente legale rappresentante, perché la variazione non era statacomunicata nelle forme di legge.Peraltro occorre rilevare che questa Corte regolatrice ha già avutooccasione di precisare che in tema di accertamento delle imposte suiredditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso acarico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisceNumero registro generale 9516/2018Numero sezionale 3500/2026Numero di raccolta generale 18111/2026Data pubblicazione 05/06/2026presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione aisoci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza chel'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizidetermina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolosocio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre non hacarattere pregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dàluogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronunciache revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, Cass. sez. V,4.2.2025, n. 2743. Pertanto, quand’anche la notifica alla società risultasseeffettivamente irregolare, e tanto fosse stato anche accertato consentenza passata in giudicato che avesse accertato la ricorrenza del vizioprocedurale, non ne discenderebbe l’invalidità derivata dell’avviso diaccertamento relativo al reddito di partecipazione notificato al socioEmanuele Mondello.Il contribuente non dimostra pertanto quale sia il suo interesse allapronuncia sulla validità della notificazione alla società, ed il motivo diricorso risulta perciò inammissibile.3. Con il terzo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente critica la nullità dellapronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c.,per avere il giudice del gravame pronunciato su domanda non propostadall’Amministrazione finanziaria, con riferimento alla mancata allegazioneall’avviso di accertamento notificato al socio degli atti del procedimento diverifica che hanno riguardato la società. Contesta ancora, inoltre, la nullitàdella decisione del giudice dell’appello, a causa della violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice di secondo grado pronunciatosulla copiosa documentazione prodotta già nel primo grado del giudizioper dimostrare che le operazioni commerciali contestate come inesistentialla società erano invece reali ed effettive.Numero registro generale 9516/2018Numero sezionale 3500/2026Numero di raccolta generale 18111/2026Data pubblicazione 05/06/20263.1. In ordine alla prima censura, la CTR ha ritenuto che ilcontribuente, in quanto socio, fosse titolare del diritto alla consultazionedegli atti della società, e potesse quindi ben prendere cognizione degliallegati al PVC ed all’avviso di accertamento notificatole.Pronunciando in tal senso, ha ritenuto corrette le difesedell’Amministrazione finanziaria, che ha avuto cura di trascrivere nelricorso per cassazione un ampio stralcio del proprio atto di appello, in cuila censura alla pronuncia di primo grado per aver ritenuto invalidante lamancata allegazione degli atti appena indicati risultava chiaramente ediffusamente proposta.3.2. In ordine alla seconda contestazione, avente ad oggetto laomessa pronuncia del giudice di secondo grado sulle censure relativeall’esistenza delle operazioni commerciali contestate alla società, sembrasufficiente rilevare che nessuna domanda risultava proposta innanzi algiudice del gravame in materia, essendo il contribuente rimastocontumace in grado di appello, scelta certo legittima, che importa peròconseguenze.Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere rigettato.4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente denuncia laviolazione dell’art. 7 comma 1, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statutodel contribuente), e dell’art. 42 del D.Lgs n. 546 del 1992, a causa deldifetto di motivazione dell’avviso di accertamento.Il contribuente torna a lamentare, in sostanza, che la CTR haerroneamente ritenuto valido l’avviso di accertamento notificato al socio,sebbene viziato nella motivazione, perché non risultavano allegati gli attisu cui si era fondato l’accertamento nei confronti della società di esserestata partecipe di operazioni commerciali inesistenti. Non avrebbefondamento, in proposito, l’argomento del giudice di secondo gradoNumero registro generale 9516/2018Numero sezionale 3500/2026Numero di raccolta generale 18111/2026Data pubblicazione 05/06/2026secondo cui, in qualità di socio, avrebbe potuto consultare gli allegatiall’avviso di accertamento notificato alla società, questo perché se avesseprovveduto alla consultazione ed all’esame degli atti il terminericonosciutogli dalla legge per proporre il proprio ricorso sarebbe risultatoirrimediabilmente ridotto, conseguendone l’illegittima compressione delsuo diritto di difesa.4.1. Ora, a parte il profilo di inammissibilità della contestazionedipendente dalla mancata riproduzione della censura come proposta nelprimo grado del giudizio, il contribuente osserva, correttamente, che aisensi di legge gli atti richiamati per relationem nell’avviso diaccertamento, e non allegati, devono essere almeno riprodotti nel lorocontenuto essenziale, ma neppure prospetta che tanto non sia avvenutonel caso di specie, tanto meno ne assicura riscontro riproducendo i passiin tal senso rilevanti dell’avviso di accertamento.Il motivo di ricorso risulta pertanto, nella parte in cui possa ritenersinon inammissibile, comunque infondato.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate, del valore della causa e dello sviluppo del giudizio.5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché ilcontribuente sia assoggettato anche al versamento del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna alpagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite,che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Numero registro generale 9516/2018Numero sezionale 3500/2026Numero di raccolta generale 18111/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]