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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1977

Cassazione n. 32176/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la re azion vota dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ha pronunziato sentenza ex art 599 bis cpp per i delitti di lesioni e danneggiamento.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione illogica.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 18.5.2021.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. 5..,te IL C .AMIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti udita la re azion vota dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ha pronunziato sentenza ex art 599 bis cpp per i delitti di lesioni e danneggiamento. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione illogica. Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 61.3, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 18.5.2021. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. 5..,te IL C .AMIT
Sentenza Cassazione n. 32176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris