Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06964/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso 9488 - 2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, via della Balduina n. 7 int. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietropaolo, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, nella qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giustaprocura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa giusta procura allegata al controricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;CRIAS in persona del suo rappresentante legale;- intimate -avverso la sentenza n. 2819/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,pubblicata il 19/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2010, GaetanoAntonio [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diCatania, il notaio [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA].p.a. poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che si era aggiudicato all’asta, nell’ambito diuna procedura esecutiva immobiliare dinnanzi allo stesso Tribunale,due garage ed un appartamento per il complessivo prezzo di euro67.340,00 e che, dopo il trasferimento e la distribuzione del ricavatoRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -2-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026tra i creditori, aveva appreso, da una visura catastale, che il decreto ditrasferimento era stato rettificato, inaudita altera parte, ad istanza delnotaio delegato alle operazioni di vendita; quest’ultimo, infatti, avevariscontrato che la porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio era stata venduta sebbenenon fosse stata oggetto di pignoramento; con il decreto di rettifica,pertanto, questa porzione dell’immobile era stata restituita al debitoreesecutato che l’aveva immediatamente venduta a terzi.L’attore rappresentò che aveva diritto a recuperare la parte diprezzo corrisposta per l’acquisto della porzione sottrattagli e chiese,pertanto, la dichiarazione di parziale nullità della vendita forzata e lacondanna dei convenuti creditori e del professionista delegato alrimborso del prezzo pagato in esubero, secondo il valore accertato permetro quadro nella consulenza espletata, con interessi e rivalutazione,oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno e dannoemergente; in ulteriore subordine, chiese la dichiarazione diintervenuta evizione di quella porzione ex art. 2921 cod. civ., conconseguente condanna dei convenuti creditori, in solido fra loro, alparziale rimborso del prezzo di acquisto, nella misura di euro13.580,00.I convenuti creditori contestarono la fondatezza della domandaper mancanza di un comportamento loro imputabile e, in ogni caso, diun pregiudizio risarcibile; il notaio eccepì la prescrizione del creditorisarcitorio.2.

Con sentenza n. 5127/2016, il Tribunale di Catania rigettò ledomande proposte, ritenendo che l’attore, quale aggiudicatario,avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso in opposizione agli attiesecutivi avverso il decreto di rettifica del decreto di trasferimento, chele domande di ripetizione delle somme versate in eccedenza nonRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -3-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026potevano trovare accoglimento in difetto della dichiarazione di nullitàdel decreto di rettifica e che non era ravvisabile una responsabilitàprofessionale in proprio del notaio, attesa la sua funzione di ausiliariodel giudice.3.

Con sentenza n. 2819/2019, la Corte d’appello di Catania, inparziale accoglimento dell’appello di Cannizzo e in parziale riforma dellasentenza impugnata, ha accolto soltanto la domanda nei confronti delnotaio [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al risarcimento dei danniquantificati in euro 11.790,00, pari alla metà del prezzo pagato perl’aggiudicazione del garage in questione.Ha rigettato, invece, le restanti censure in cui era articolatol’unico motivo, sottolineando, innanzitutto, che non si «confrontavano»con la motivazione della sentenza impugnata perché il Tribunale avevaritenuto preclusa un’azione ordinaria di annullamento dovendo i vizi deldecreto rettificato essere fatti valere unicamente con l’opposizione agliCorte d’appello ha rilevato che è stato motivato dal Tribunale qualeconseguenza del rigetto della domanda di annullamento e ha ritenutoche questa ragione non fosse stata adeguatamente censurata.4.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratricedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non hanno svolto difese gli altri creditoriintervenuti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. e CRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memorie.Ric. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -4-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazionedell'art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuta privadella necessaria specificità la censura al rigetto della domanda dievizione che, invece, era stata compiutamente formulata.1.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione o falsa applicazione dell'art. 2921 cod. civ. per avere laCorte d’appello confermato l’infondatezza della sua domanda dievizione già ritenuta dal Tribunale, sebbene questa norma tutelil’aggiudicatario dalla perdita del bene indipendentemente dalladichiarazione di nullità o dall’annullamento del decreto ditrasferimento.2.1.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono infondati, seppure lamotivazione della Corte d’appello debba essere corretta ex art. 384ultimo comma cod. proc. civ.È utile riepilogare in fatto che, su sollecitazione del notaiodelegato alla vendita, il decreto di trasferimento dell’immobileacquistato all’asta giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] n.69/2005, pronunciato dal Giudice dell’esecuzione immobiliare delTribunale di Catania in data 17/2/2005, è stato rettificato consuccessivo decreto del 1/10/2005, pronunciato senza sentire le partiinteressate.Con questo decreto di rettifica è stata disposta la restituzione aldebitore della porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio: era accaduto, infatti, cheRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -5-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026quella porzione della particella 238 fosse stata stimata, messa invendita e aggiudicata sebbene non pignorata e che il professionistadelegato alla vendita avesse perciò sollecitato la rettifica del decreto ditrasferimento; nulla è stato disposto, invece, in ordine al prezzo pagatoin più dall'aggiudicatario.[OSCURATO:PERSONA] aveva perciòchiesto, in giudizio ordinario, nei confronti del notaio delegato Paolo DiGiorgi e dei creditori intervenuti, previa dichiarazione di parziale nullitàdella vendita relativamente alla porzione di garage sottrattagli, lacondanna in solido dei creditori al rimborso del prezzo pagato inesubero, oltre alla condanna del notaio al risarcimento del danno, coninteressi e rivalutazione e ulteriore risarcimento del mancato guadagnoe del danno emergente; in ulteriore subordine, aveva chiesto, per quelche qui rileva, la dichiarazione di intervenuta evizione della porzionedel garage restituita al debitore e, per l'effetto, la condanna deiconvenuti, in solido fra loro, al rimborso in suo favore della parte diprezzo corrisposta in esubero, pari a euro 13.580,00.Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Catania hacondannato il notaio delegato al pagamento, in favoredell’aggiudicatario, a titolo di risarcimento dei danni, del prezzocorrisposto per la porzione di immobile sottrattagli con la rettifica,confermando per il resto il rigetto della domanda.L’aggiudicatario ha così recuperato il prezzo pagato in esubero.2.2.

Ciò precisato in fatto, si deve allora puntualizzare,preliminarmente, che, con il ricorso a questa Corte, Gaetano AntonioMarco Cannizzo ha esplicitamente circoscritto la sua impugnazione alrigetto della sua domanda, ex 2921 cod. civ., di condanna dei creditoriin solido al pagamento della somma pari al rimborso del prezzo pagatoper la porzione di immobile poi restituita al debitore (così nelleconclusioni, a pag. 61).

In particolare, con l’argomentazione del primoRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -6-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivo, ha affermato che la critica svolta in appello al rigetto delladomanda di dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento «nonera volta ad ottenere la riforma della decisione di primo grado sulpunto», tant’è che «nelle conclusioni, non è stata richiesta la riformadella sentenza di primo grado con l'accoglimento della domanda didichiarazione nullità o annullamento del decreto di trasferimento» eche tutte le argomentazioni svolte erano funzionali a confutare soltantoil mancato accoglimento delle domande di rimborso ex art 2921 cod.civ., atteso che il Giudice di primo grado aveva operato un «erroneocollegamento» con il rigetto della domanda di nullità del decretorettificato (così in ricorso).Non costituisce più, pertanto, oggetto del presente giudizio né lavalidità né il mezzo di impugnazione del decreto di rettificadell’aggiudicazione con cui è stata disposta la restituzione al debitoredella porzione del vano garage ubicato al piano cantinato, identificataquale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catasto fabbricati delcomune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio.Ciò precisato, la disposta rettifica e la conseguente restituzionedi una parte del bene aggiudicato non integra, evidentemente,un’evizione come disciplinata dall’art. 2921 cod. civ.: quest’articolo,infatti, disciplina la diversa ipotesi cui un terzo opponga,all’aggiudicatario, l’anteriorità rispetto al pignoramento, dellatrascrizione del proprio acquisto (a titolo di proprietà o di altro dirittoreale) ovvero di una domanda giudiziale avente ad oggetto analoghidiritti, accolta con sentenza passata in giudicato.

In questo caso,l'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puòripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se ladistribuzione è già avvenuta può ripeterne da ciascun creditore la parteche ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo; se l'evizione èsoltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parteRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -7-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026proporzionale del prezzo.

È, poi, fatta salva la responsabilità delcreditore procedente per i danni e le spese conseguente perché egli hail potere di individuare i beni da sottoporre ad esecuzione forzata e nonpuò pignorare beni che non appartengono al debitore.Presupposto di operatività della tutela apprestata dalla norma è,dunque, l’esistenza di un concorrente diritto vantato da un terzo sulbene che preclude il trasferimento del diritto di proprietà in capoall’acquirente: il meccanismo apprestato dall'art. 2721 cod. civ.consente allora, all’aggiudicatario, di preservare l'equilibrio economicodello scambio, recuperando in tutto o in parte il prezzo versato.Seppure intitolata all'evizione, la norma fornisce uno strumentodi tutela del tutto differente dall’omonima garanzia cui è tenuto ilvenditore nella vendita volontaria (artt. 1476 ss. cod. civ.) e se nedistingue sia per fondamento che per contenuto: nella specie, infatti,manca il soggetto venditore che si sia determinato volontariamente allavendita laddove l'art. 1476 cod. civ. prevede esplicitamente la garanziadall’evizione tra le obbligazioni principali del venditore, ricollegandolacosì, senza dubbio, all'attività negoziale.Il fondamento dell'azione di ripetizione disegnata nell'art. 2921cod. civ. è, piuttosto, la necessità di accordare all’acquirente in sedeesecutiva, sulla base dei principi generali dell'indebito, una tutelaavverso la perdita del bene, a ingiustificato vantaggio dei creditori: perquesti ultimi, infatti, il diritto alla realizzazione coattiva del propriocredito in attuazione della garanzia patrimoniale del debitore sussiste,evidentemente, in quanto il bene espropriato appartenga aquest’ultimo.In tal senso, la responsabilità del creditore procedente per dannie spese sopportate dall'acquirente evitto (art, 2921, I comma cod. civ.)consegue alla violazione dell’obbligo dell’agire prudente e doveroso neiRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -8-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026limiti indicati dal codice, non a un generico obbligo di garanziaricollegabile per sé solo al procedimento espropriativo.È evidente, allora, la diversità della fattispecie per cui è giudizio,in cui la restituzione del bene (e la sua sottrazione all’aggiudicatario) èavvenuta nella ritenuta possibilità giuridica di correggere l’errore di untrasferimento esorbitante i limiti dell’esecuzione forzata perché il beneoggetto del bando di vendita non coincideva interamente con il benestaggito.Questa differenza ontologica non consente un’estensione in viainterpretativa della garanzia ex art. 2921 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3,n. 22854 del 20/10/2020, in motivazione) e ciò perché la peculiarenatura della vendita forzata ha determinato una disciplina speciale,interpretata con rigore da questa Corte.La vendita forzata, infatti, è atto procedurale, seppure consistenella combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo e unacquirente), sicché ha una natura sui generis, affine al negozio privatosoltanto per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria delprocesso per la struttura e la funzione, giacché realizzacongiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processogiurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti edell'aggiudicatario).È perciò stata esclusa, dal legislatore, l’operatività in tale venditadella garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione,l'applicabilità delle regole dettate per la tutela dell'acquirente (esegnatamente, l'esclusione, oltre che della garanzia per vizi di cuiall'art. 1490 cod. civ., della rescissione per lesione ex art. 1448 cod.civ., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonchédell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 cod.civ. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.)Ric. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -9-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026(Cass. Sez. 3, n. 2064 del 24/01/2023, con indicazione dei precedentirilevanti).In questo quadro, l'art. 2921 cod. civ. pure risulta norma specialeche non disciplina la diversa ipotesi dell’errore del bando di vendita edell’aggiudicazione già regolata dall’art. 2922 cod. civ. e la tutela chevi è prevista resta sui generis: se ne deve escludere, in conseguenza,sia l’applicazione estensiva che analogica (cfr. sull’art. 12 dellepreleggi, Cass. Sez.

L, n. 4373 del 25/10/1989; Cass. Sez. 1, n. 2656del 11/02/2015), sussistendo il rimedio del risarcimento che, peraltro,è stato già accordato nella fattispecie, con la condanna del notaiodelegato alla vendita.3.

Il ricorso è, perciò, respinto.Le spese, liquidate in dispositivo in relazione al valore dellacausa, sono poste a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cannizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratrice di CastelloNon vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale società incorporante SGCSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. eCRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese che non hannosvolto difese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettocomposta dai magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel.- R.G.N. 9488/2020VALERIA PIRARI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 9488 - 2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, via della Balduina n. 7 int. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietropaolo, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, nella qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giustaprocura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa giusta procura allegata al controricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;CRIAS in persona del suo rappresentante legale;- intimate -avverso la sentenza n. 2819/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,pubblicata il 19/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2010, GaetanoAntonio [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diCatania, il notaio [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA].p.a. poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che si era aggiudicato all’asta, nell’ambito diuna procedura esecutiva immobiliare dinnanzi allo stesso Tribunale,due garage ed un appartamento per il complessivo prezzo di euro67.340,00 e che, dopo il trasferimento e la distribuzione del ricavatoRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -2-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026tra i creditori, aveva appreso, da una visura catastale, che il decreto ditrasferimento era stato rettificato, inaudita altera parte, ad istanza delnotaio delegato alle operazioni di vendita; quest’ultimo, infatti, avevariscontrato che la porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio era stata venduta sebbenenon fosse stata oggetto di pignoramento; con il decreto di rettifica,pertanto, questa porzione dell’immobile era stata restituita al debitoreesecutato che l’aveva immediatamente venduta a terzi.L’attore rappresentò che aveva diritto a recuperare la parte diprezzo corrisposta per l’acquisto della porzione sottrattagli e chiese,pertanto, la dichiarazione di parziale nullità della vendita forzata e lacondanna dei convenuti creditori e del professionista delegato alrimborso del prezzo pagato in esubero, secondo il valore accertato permetro quadro nella consulenza espletata, con interessi e rivalutazione,oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno e dannoemergente; in ulteriore subordine, chiese la dichiarazione diintervenuta evizione di quella porzione ex art. 2921 cod. civ., conconseguente condanna dei convenuti creditori, in solido fra loro, alparziale rimborso del prezzo di acquisto, nella misura di euro13.580,00.I convenuti creditori contestarono la fondatezza della domandaper mancanza di un comportamento loro imputabile e, in ogni caso, diun pregiudizio risarcibile; il notaio eccepì la prescrizione del creditorisarcitorio.2.

Con sentenza n. 5127/2016, il Tribunale di Catania rigettò ledomande proposte, ritenendo che l’attore, quale aggiudicatario,avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso in opposizione agli attiesecutivi avverso il decreto di rettifica del decreto di trasferimento, chele domande di ripetizione delle somme versate in eccedenza nonRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -3-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026potevano trovare accoglimento in difetto della dichiarazione di nullitàdel decreto di rettifica e che non era ravvisabile una responsabilitàprofessionale in proprio del notaio, attesa la sua funzione di ausiliariodel giudice.3.

Con sentenza n. 2819/2019, la Corte d’appello di Catania, inparziale accoglimento dell’appello di Cannizzo e in parziale riforma dellasentenza impugnata, ha accolto soltanto la domanda nei confronti delnotaio [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al risarcimento dei danniquantificati in euro 11.790,00, pari alla metà del prezzo pagato perl’aggiudicazione del garage in questione.Ha rigettato, invece, le restanti censure in cui era articolatol’unico motivo, sottolineando, innanzitutto, che non si «confrontavano»con la motivazione della sentenza impugnata perché il Tribunale avevaritenuto preclusa un’azione ordinaria di annullamento dovendo i vizi deldecreto rettificato essere fatti valere unicamente con l’opposizione agliCorte d’appello ha rilevato che è stato motivato dal Tribunale qualeconseguenza del rigetto della domanda di annullamento e ha ritenutoche questa ragione non fosse stata adeguatamente censurata.4.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratricedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non hanno svolto difese gli altri creditoriintervenuti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. e CRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memorie.Ric. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -4-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazionedell'art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuta privadella necessaria specificità la censura al rigetto della domanda dievizione che, invece, era stata compiutamente formulata.1.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione o falsa applicazione dell'art. 2921 cod. civ. per avere laCorte d’appello confermato l’infondatezza della sua domanda dievizione già ritenuta dal Tribunale, sebbene questa norma tutelil’aggiudicatario dalla perdita del bene indipendentemente dalladichiarazione di nullità o dall’annullamento del decreto ditrasferimento.2.1.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono infondati, seppure lamotivazione della Corte d’appello debba essere corretta ex art. 384ultimo comma cod. proc. civ.È utile riepilogare in fatto che, su sollecitazione del notaiodelegato alla vendita, il decreto di trasferimento dell’immobileacquistato all’asta giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] n.69/2005, pronunciato dal Giudice dell’esecuzione immobiliare delTribunale di Catania in data 17/2/2005, è stato rettificato consuccessivo decreto del 1/10/2005, pronunciato senza sentire le partiinteressate.Con questo decreto di rettifica è stata disposta la restituzione aldebitore della porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio: era accaduto, infatti, cheRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -5-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026quella porzione della particella 238 fosse stata stimata, messa invendita e aggiudicata sebbene non pignorata e che il professionistadelegato alla vendita avesse perciò sollecitato la rettifica del decreto ditrasferimento; nulla è stato disposto, invece, in ordine al prezzo pagatoin più dall'aggiudicatario.[OSCURATO:PERSONA] aveva perciòchiesto, in giudizio ordinario, nei confronti del notaio delegato Paolo DiGiorgi e dei creditori intervenuti, previa dichiarazione di parziale nullitàdella vendita relativamente alla porzione di garage sottrattagli, lacondanna in solido dei creditori al rimborso del prezzo pagato inesubero, oltre alla condanna del notaio al risarcimento del danno, coninteressi e rivalutazione e ulteriore risarcimento del mancato guadagnoe del danno emergente; in ulteriore subordine, aveva chiesto, per quelche qui rileva, la dichiarazione di intervenuta evizione della porzionedel garage restituita al debitore e, per l'effetto, la condanna deiconvenuti, in solido fra loro, al rimborso in suo favore della parte diprezzo corrisposta in esubero, pari a euro 13.580,00.Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Catania hacondannato il notaio delegato al pagamento, in favoredell’aggiudicatario, a titolo di risarcimento dei danni, del prezzocorrisposto per la porzione di immobile sottrattagli con la rettifica,confermando per il resto il rigetto della domanda.L’aggiudicatario ha così recuperato il prezzo pagato in esubero.2.2.

Ciò precisato in fatto, si deve allora puntualizzare,preliminarmente, che, con il ricorso a questa Corte, Gaetano AntonioMarco Cannizzo ha esplicitamente circoscritto la sua impugnazione alrigetto della sua domanda, ex 2921 cod. civ., di condanna dei creditoriin solido al pagamento della somma pari al rimborso del prezzo pagatoper la porzione di immobile poi restituita al debitore (così nelleconclusioni, a pag. 61).

In particolare, con l’argomentazione del primoRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -6-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivo, ha affermato che la critica svolta in appello al rigetto delladomanda di dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento «nonera volta ad ottenere la riforma della decisione di primo grado sulpunto», tant’è che «nelle conclusioni, non è stata richiesta la riformadella sentenza di primo grado con l'accoglimento della domanda didichiarazione nullità o annullamento del decreto di trasferimento» eche tutte le argomentazioni svolte erano funzionali a confutare soltantoil mancato accoglimento delle domande di rimborso ex art 2921 cod.civ., atteso che il Giudice di primo grado aveva operato un «erroneocollegamento» con il rigetto della domanda di nullità del decretorettificato (così in ricorso).Non costituisce più, pertanto, oggetto del presente giudizio né lavalidità né il mezzo di impugnazione del decreto di rettificadell’aggiudicazione con cui è stata disposta la restituzione al debitoredella porzione del vano garage ubicato al piano cantinato, identificataquale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catasto fabbricati delcomune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio.Ciò precisato, la disposta rettifica e la conseguente restituzionedi una parte del bene aggiudicato non integra, evidentemente,un’evizione come disciplinata dall’art. 2921 cod. civ.: quest’articolo,infatti, disciplina la diversa ipotesi cui un terzo opponga,all’aggiudicatario, l’anteriorità rispetto al pignoramento, dellatrascrizione del proprio acquisto (a titolo di proprietà o di altro dirittoreale) ovvero di una domanda giudiziale avente ad oggetto analoghidiritti, accolta con sentenza passata in giudicato.

In questo caso,l'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puòripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se ladistribuzione è già avvenuta può ripeterne da ciascun creditore la parteche ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo; se l'evizione èsoltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parteRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -7-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026proporzionale del prezzo.

È, poi, fatta salva la responsabilità delcreditore procedente per i danni e le spese conseguente perché egli hail potere di individuare i beni da sottoporre ad esecuzione forzata e nonpuò pignorare beni che non appartengono al debitore.Presupposto di operatività della tutela apprestata dalla norma è,dunque, l’esistenza di un concorrente diritto vantato da un terzo sulbene che preclude il trasferimento del diritto di proprietà in capoall’acquirente: il meccanismo apprestato dall'art. 2721 cod. civ.consente allora, all’aggiudicatario, di preservare l'equilibrio economicodello scambio, recuperando in tutto o in parte il prezzo versato.Seppure intitolata all'evizione, la norma fornisce uno strumentodi tutela del tutto differente dall’omonima garanzia cui è tenuto ilvenditore nella vendita volontaria (artt. 1476 ss. cod. civ.) e se nedistingue sia per fondamento che per contenuto: nella specie, infatti,manca il soggetto venditore che si sia determinato volontariamente allavendita laddove l'art. 1476 cod. civ. prevede esplicitamente la garanziadall’evizione tra le obbligazioni principali del venditore, ricollegandolacosì, senza dubbio, all'attività negoziale.Il fondamento dell'azione di ripetizione disegnata nell'art. 2921cod. civ. è, piuttosto, la necessità di accordare all’acquirente in sedeesecutiva, sulla base dei principi generali dell'indebito, una tutelaavverso la perdita del bene, a ingiustificato vantaggio dei creditori: perquesti ultimi, infatti, il diritto alla realizzazione coattiva del propriocredito in attuazione della garanzia patrimoniale del debitore sussiste,evidentemente, in quanto il bene espropriato appartenga aquest’ultimo.In tal senso, la responsabilità del creditore procedente per dannie spese sopportate dall'acquirente evitto (art, 2921, I comma cod. civ.)consegue alla violazione dell’obbligo dell’agire prudente e doveroso neiRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -8-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026limiti indicati dal codice, non a un generico obbligo di garanziaricollegabile per sé solo al procedimento espropriativo.È evidente, allora, la diversità della fattispecie per cui è giudizio,in cui la restituzione del bene (e la sua sottrazione all’aggiudicatario) èavvenuta nella ritenuta possibilità giuridica di correggere l’errore di untrasferimento esorbitante i limiti dell’esecuzione forzata perché il beneoggetto del bando di vendita non coincideva interamente con il benestaggito.Questa differenza ontologica non consente un’estensione in viainterpretativa della garanzia ex art. 2921 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3,n. 22854 del 20/10/2020, in motivazione) e ciò perché la peculiarenatura della vendita forzata ha determinato una disciplina speciale,interpretata con rigore da questa Corte.La vendita forzata, infatti, è atto procedurale, seppure consistenella combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo e unacquirente), sicché ha una natura sui generis, affine al negozio privatosoltanto per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria delprocesso per la struttura e la funzione, giacché realizzacongiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processogiurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti edell'aggiudicatario).È perciò stata esclusa, dal legislatore, l’operatività in tale venditadella garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione,l'applicabilità delle regole dettate per la tutela dell'acquirente (esegnatamente, l'esclusione, oltre che della garanzia per vizi di cuiall'art. 1490 cod. civ., della rescissione per lesione ex art. 1448 cod.civ., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonchédell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 cod.civ. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.)Ric. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -9-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026(Cass. Sez. 3, n. 2064 del 24/01/2023, con indicazione dei precedentirilevanti).In questo quadro, l'art. 2921 cod. civ. pure risulta norma specialeche non disciplina la diversa ipotesi dell’errore del bando di vendita edell’aggiudicazione già regolata dall’art. 2922 cod. civ. e la tutela chevi è prevista resta sui generis: se ne deve escludere, in conseguenza,sia l’applicazione estensiva che analogica (cfr. sull’art. 12 dellepreleggi, Cass. Sez.

L, n. 4373 del 25/10/1989; Cass. Sez. 1, n. 2656del 11/02/2015), sussistendo il rimedio del risarcimento che, peraltro,è stato già accordato nella fattispecie, con la condanna del notaiodelegato alla vendita.3.

Il ricorso è, perciò, respinto.Le spese, liquidate in dispositivo in relazione al valore dellacausa, sono poste a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cannizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratrice di CastelloNon vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale società incorporante SGCSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. eCRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese che non hannosvolto difese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -10-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] MarcoCannizzo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA].p.a., in euro 3.400,00 per compensi e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 2.400,00,entrambe oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 per ciascuna parte e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -11-PDFinvalido *P.Q.MRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -10-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] MarcoCannizzo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA].p.a., in euro 3.400,00 per compensi e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 2.400,00,entrambe oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 per ciascuna parte e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 9488 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -11-PDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 9488 - 2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, via della Balduina n. 7 int. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietropaolo, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, nella qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giustaprocura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa giusta procura allegata al controricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;CRIAS in persona del suo rappresentante legale;- intimate -avverso la sentenza n. 2819/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,pubblicata il 19/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2010, GaetanoAntonio [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diCatania, il notaio [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA].p.a. poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che si era aggiudicato all’asta, nell’ambito diuna procedura esecutiva immobiliare dinnanzi allo stesso Tribunale,due garage ed un appartamento per il complessivo prezzo di euro67.340,00 e che, dopo il trasferimento e la distribuzione del ricavatoRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -2-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026tra i creditori, aveva appreso, da una visura catastale, che il decreto ditrasferimento era stato rettificato, inaudita altera parte, ad istanza delnotaio delegato alle operazioni di vendita; quest’ultimo, infatti, avevariscontrato che la porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio era stata venduta sebbenenon fosse stata oggetto di pignoramento; con il decreto di rettifica,pertanto, questa porzione dell’immobile era stata restituita al debitoreesecutato che l’aveva immediatamente venduta a terzi.L’attore rappresentò che aveva diritto a recuperare la parte diprezzo corrisposta per l’acquisto della porzione sottrattagli e chiese,pertanto, la dichiarazione di parziale nullità della vendita forzata e lacondanna dei convenuti creditori e del professionista delegato alrimborso del prezzo pagato in esubero, secondo il valore accertato permetro quadro nella consulenza espletata, con interessi e rivalutazione,oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno e dannoemergente; in ulteriore subordine, chiese la dichiarazione diintervenuta evizione di quella porzione ex art. 2921 cod. civ., conconseguente condanna dei convenuti creditori, in solido fra loro, alparziale rimborso del prezzo di acquisto, nella misura di euro13.580,00.I convenuti creditori contestarono la fondatezza della domandaper mancanza di un comportamento loro imputabile e, in ogni caso, diun pregiudizio risarcibile; il notaio eccepì la prescrizione del creditorisarcitorio.2. Con sentenza n. 5127/2016, il Tribunale di Catania rigettò ledomande proposte, ritenendo che l’attore, quale aggiudicatario,avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso in opposizione agli attiesecutivi avverso il decreto di rettifica del decreto di trasferimento, chele domande di ripetizione delle somme versate in eccedenza nonRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -3-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026potevano trovare accoglimento in difetto della dichiarazione di nullitàdel decreto di rettifica e che non era ravvisabile una responsabilitàprofessionale in proprio del notaio, attesa la sua funzione di ausiliariodel giudice.3. Con sentenza n. 2819/2019, la Corte d’appello di Catania, inparziale accoglimento dell’appello di Cannizzo e in parziale riforma dellasentenza impugnata, ha accolto soltanto la domanda nei confronti delnotaio [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al risarcimento dei danniquantificati in euro 11.790,00, pari alla metà del prezzo pagato perl’aggiudicazione del garage in questione.Ha rigettato, invece, le restanti censure in cui era articolatol’unico motivo, sottolineando, innanzitutto, che non si «confrontavano»con la motivazione della sentenza impugnata perché il Tribunale avevaritenuto preclusa un’azione ordinaria di annullamento dovendo i vizi deldecreto rettificato essere fatti valere unicamente con l’opposizione agliCorte d’appello ha rilevato che è stato motivato dal Tribunale qualeconseguenza del rigetto della domanda di annullamento e ha ritenutoche questa ragione non fosse stata adeguatamente censurata.4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratricedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non hanno svolto difese gli altri creditoriintervenuti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. e CRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memorie.Ric. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -4-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazionedell'art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuta privadella necessaria specificità la censura al rigetto della domanda dievizione che, invece, era stata compiutamente formulata.1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione o falsa applicazione dell'art.  2921 cod. civ. per avere laCorte d’appello confermato l’infondatezza della sua domanda dievizione già ritenuta dal Tribunale, sebbene questa norma tutelil’aggiudicatario dalla perdita del bene indipendentemente dalladichiarazione di nullità o dall’annullamento del decreto ditrasferimento.2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono infondati, seppure lamotivazione della Corte d’appello debba essere corretta ex art. 384ultimo comma cod. proc. civ.È utile riepilogare in fatto che, su sollecitazione del notaiodelegato alla vendita, il decreto di trasferimento dell’immobileacquistato all’asta giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] n.69/2005, pronunciato dal Giudice dell’esecuzione immobiliare delTribunale di Catania in data 17/2/2005, è stato rettificato consuccessivo decreto del 1/10/2005, pronunciato senza sentire le partiinteressate.Con questo decreto di rettifica è stata disposta la restituzione aldebitore della porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio: era accaduto, infatti, cheRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -5-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026quella porzione della particella 238 fosse stata stimata, messa invendita e aggiudicata sebbene non pignorata e che il professionistadelegato alla vendita avesse perciò sollecitato la rettifica del decreto ditrasferimento; nulla è stato disposto, invece, in ordine al prezzo pagatoin più dall'aggiudicatario.[OSCURATO:PERSONA] aveva perciòchiesto, in giudizio ordinario, nei confronti del notaio delegato Paolo DiGiorgi e dei creditori intervenuti, previa dichiarazione di parziale nullitàdella vendita relativamente alla porzione di garage sottrattagli, lacondanna in solido dei creditori al rimborso del prezzo pagato inesubero, oltre alla condanna del notaio al risarcimento del danno, coninteressi e rivalutazione e ulteriore risarcimento del mancato guadagnoe del danno emergente; in ulteriore subordine, aveva chiesto, per quelche qui rileva, la dichiarazione di intervenuta evizione della porzionedel garage restituita al debitore e, per l'effetto, la condanna deiconvenuti, in solido fra loro, al rimborso in suo favore della parte diprezzo corrisposta in esubero, pari a euro 13.580,00.Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Catania hacondannato il notaio delegato al pagamento, in favoredell’aggiudicatario, a titolo di risarcimento dei danni, del prezzocorrisposto per la porzione di immobile sottrattagli con la rettifica,confermando per il resto il rigetto della domanda.L’aggiudicatario ha così recuperato il prezzo pagato in esubero.2.2. Ciò precisato in fatto, si deve allora puntualizzare,preliminarmente, che, con il ricorso a questa Corte, Gaetano AntonioMarco Cannizzo ha esplicitamente circoscritto la sua impugnazione alrigetto della sua domanda, ex 2921 cod. civ., di condanna dei creditoriin solido al pagamento della somma pari al rimborso del prezzo pagatoper la porzione di immobile poi restituita al debitore (così nelleconclusioni, a pag. 61). In particolare, con l’argomentazione del primoRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -6-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivo, ha affermato che la critica svolta in appello al rigetto delladomanda di dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento «nonera volta ad ottenere la riforma della decisione di primo grado sulpunto», tant’è che «nelle conclusioni, non è stata richiesta la riformadella sentenza di primo grado con l'accoglimento della domanda didichiarazione nullità o annullamento del decreto di trasferimento» eche tutte le argomentazioni svolte erano funzionali a confutare soltantoil mancato accoglimento delle domande di rimborso ex art 2921 cod.civ., atteso che il Giudice di primo grado aveva operato un «erroneocollegamento» con il rigetto della domanda di nullità del decretorettificato (così in ricorso).Non costituisce più, pertanto, oggetto del presente giudizio né lavalidità né il mezzo di impugnazione del decreto di rettificadell’aggiudicazione con cui è stata disposta la restituzione al debitoredella porzione del vano garage ubicato al piano cantinato, identificataquale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catasto fabbricati delcomune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio.Ciò precisato, la disposta rettifica e la conseguente restituzionedi una parte del bene aggiudicato non integra, evidentemente,un’evizione come disciplinata dall’art. 2921 cod. civ.: quest’articolo,infatti, disciplina la diversa ipotesi cui un terzo opponga,all’aggiudicatario, l’anteriorità rispetto al pignoramento, dellatrascrizione del proprio acquisto (a titolo di proprietà o di altro dirittoreale) ovvero di una domanda giudiziale avente ad oggetto analoghidiritti, accolta con sentenza passata in giudicato. In questo caso,l'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puòripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se ladistribuzione è già avvenuta può ripeterne da ciascun creditore la parteche ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo; se l'evizione èsoltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parteRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -7-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026proporzionale del prezzo. È, poi, fatta salva la responsabilità delcreditore procedente per i danni e le spese conseguente perché egli hail potere di individuare i beni da sottoporre ad esecuzione forzata e nonpuò pignorare beni che non appartengono al debitore.Presupposto di operatività della tutela apprestata dalla norma è,dunque, l’esistenza di un concorrente diritto vantato da un terzo sulbene che preclude il trasferimento del diritto di proprietà in capoall’acquirente: il meccanismo apprestato dall'art. 2721 cod. civ.consente allora, all’aggiudicatario, di preservare l'equilibrio economicodello scambio, recuperando in tutto o in parte il prezzo versato.Seppure intitolata all'evizione, la norma fornisce uno strumentodi tutela del tutto differente dall’omonima garanzia cui è tenuto ilvenditore nella vendita volontaria (artt. 1476 ss. cod. civ.) e se nedistingue sia per fondamento che per contenuto: nella specie, infatti,manca il soggetto venditore che si sia determinato volontariamente allavendita laddove l'art. 1476 cod. civ. prevede esplicitamente la garanziadall’evizione tra le obbligazioni principali del venditore, ricollegandolacosì, senza dubbio, all'attività negoziale.Il fondamento dell'azione di ripetizione disegnata nell'art. 2921cod. civ. è, piuttosto, la necessità di accordare all’acquirente in sedeesecutiva, sulla base dei principi generali dell'indebito, una tutelaavverso la perdita del bene, a ingiustificato vantaggio dei creditori: perquesti ultimi, infatti, il diritto alla realizzazione coattiva del propriocredito in attuazione della garanzia patrimoniale del debitore sussiste,evidentemente, in quanto il bene espropriato appartenga aquest’ultimo.In tal senso, la responsabilità del creditore procedente per dannie spese sopportate dall'acquirente evitto (art, 2921, I comma cod. civ.)consegue alla violazione dell’obbligo dell’agire prudente e doveroso neiRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -8-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026limiti indicati dal codice, non a un generico obbligo di garanziaricollegabile per sé solo al procedimento espropriativo.È evidente, allora, la diversità della fattispecie per cui è giudizio,in cui la restituzione del bene (e la sua sottrazione all’aggiudicatario) èavvenuta nella ritenuta possibilità giuridica di correggere l’errore di untrasferimento esorbitante i limiti dell’esecuzione forzata perché il beneoggetto del bando di vendita non coincideva interamente con il benestaggito.Questa differenza ontologica non consente un’estensione in viainterpretativa della garanzia ex art. 2921 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3,n. 22854 del 20/10/2020, in motivazione) e ciò perché la peculiarenatura della vendita forzata ha determinato una disciplina speciale,interpretata con rigore da questa Corte.La vendita forzata, infatti, è atto procedurale, seppure consistenella combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo e unacquirente), sicché  ha una natura sui generis, affine al negozio privatosoltanto per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria delprocesso per la struttura e la funzione, giacché realizzacongiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processogiurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti edell'aggiudicatario).È perciò stata esclusa, dal legislatore, l’operatività in tale venditadella garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione,l'applicabilità delle regole dettate per la tutela dell'acquirente (esegnatamente, l'esclusione, oltre che della garanzia per vizi di cuiall'art. 1490 cod. civ., della rescissione per lesione ex art. 1448 cod.civ., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonchédell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 cod.civ. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.)Ric. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -9-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026(Cass. Sez. 3, n. 2064 del 24/01/2023, con indicazione dei precedentirilevanti).In questo quadro, l'art. 2921 cod. civ. pure risulta norma specialeche non disciplina la diversa ipotesi dell’errore del bando di vendita edell’aggiudicazione già regolata dall’art. 2922 cod. civ. e la tutela chevi è prevista resta sui generis: se ne deve escludere, in conseguenza,sia l’applicazione estensiva che analogica (cfr. sull’art. 12 dellepreleggi, Cass. Sez. L, n. 4373 del 25/10/1989; Cass. Sez. 1, n. 2656del 11/02/2015), sussistendo il rimedio del risarcimento che, peraltro,è stato già accordato nella fattispecie, con la condanna del notaiodelegato alla vendita.3. Il ricorso è, perciò, respinto.Le spese, liquidate in dispositivo in relazione al valore dellacausa, sono poste a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cannizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratrice di CastelloNon vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale società incorporante SGCSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. eCRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese che non hannosvolto difese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettocomposta dai magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ad.  [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel.- R.G.N.  9488/2020VALERIA PIRARI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 9488 - 2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, via della Balduina n. 7 int. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietropaolo, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, nella qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giustaprocura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa giusta procura allegata al controricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;CRIAS in persona del suo rappresentante legale;- intimate -avverso la sentenza n. 2819/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,pubblicata il 19/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2010, GaetanoAntonio [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diCatania, il notaio [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA].p.a. poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che si era aggiudicato all’asta, nell’ambito diuna procedura esecutiva immobiliare dinnanzi allo stesso Tribunale,due garage ed un appartamento per il complessivo prezzo di euro67.340,00 e che, dopo il trasferimento e la distribuzione del ricavatoRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -2-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026tra i creditori, aveva appreso, da una visura catastale, che il decreto ditrasferimento era stato rettificato, inaudita altera parte, ad istanza delnotaio delegato alle operazioni di vendita; quest’ultimo, infatti, avevariscontrato che la porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio era stata venduta sebbenenon fosse stata oggetto di pignoramento; con il decreto di rettifica,pertanto, questa porzione dell’immobile era stata restituita al debitoreesecutato che l’aveva immediatamente venduta a terzi.L’attore rappresentò che aveva diritto a recuperare la parte diprezzo corrisposta per l’acquisto della porzione sottrattagli e chiese,pertanto, la dichiarazione di parziale nullità della vendita forzata e lacondanna dei convenuti creditori e del professionista delegato alrimborso del prezzo pagato in esubero, secondo il valore accertato permetro quadro nella consulenza espletata, con interessi e rivalutazione,oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno e dannoemergente; in ulteriore subordine, chiese la dichiarazione diintervenuta evizione di quella porzione ex art. 2921 cod. civ., conconseguente condanna dei convenuti creditori, in solido fra loro, alparziale rimborso del prezzo di acquisto, nella misura di euro13.580,00.I convenuti creditori contestarono la fondatezza della domandaper mancanza di un comportamento loro imputabile e, in ogni caso, diun pregiudizio risarcibile; il notaio eccepì la prescrizione del creditorisarcitorio.2. Con sentenza n. 5127/2016, il Tribunale di Catania rigettò ledomande proposte, ritenendo che l’attore, quale aggiudicatario,avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso in opposizione agli attiesecutivi avverso il decreto di rettifica del decreto di trasferimento, chele domande di ripetizione delle somme versate in eccedenza nonRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -3-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026potevano trovare accoglimento in difetto della dichiarazione di nullitàdel decreto di rettifica e che non era ravvisabile una responsabilitàprofessionale in proprio del notaio, attesa la sua funzione di ausiliariodel giudice.3. Con sentenza n. 2819/2019, la Corte d’appello di Catania, inparziale accoglimento dell’appello di Cannizzo e in parziale riforma dellasentenza impugnata, ha accolto soltanto la domanda nei confronti delnotaio [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al risarcimento dei danniquantificati in euro 11.790,00, pari alla metà del prezzo pagato perl’aggiudicazione del garage in questione.Ha rigettato, invece, le restanti censure in cui era articolatol’unico motivo, sottolineando, innanzitutto, che non si «confrontavano»con la motivazione della sentenza impugnata perché il Tribunale avevaritenuto preclusa un’azione ordinaria di annullamento dovendo i vizi deldecreto rettificato essere fatti valere unicamente con l’opposizione agliCorte d’appello ha rilevato che è stato motivato dal Tribunale qualeconseguenza del rigetto della domanda di annullamento e ha ritenutoche questa ragione non fosse stata adeguatamente censurata.4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratricedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; non hanno svolto difese gli altri creditoriintervenuti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, quale societàincorporante SGC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. e CRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memorie.Ric. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -4-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazionedell'art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuta privadella necessaria specificità la censura al rigetto della domanda dievizione che, invece, era stata compiutamente formulata.1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione o falsa applicazione dell'art.  2921 cod. civ. per avere laCorte d’appello confermato l’infondatezza della sua domanda dievizione già ritenuta dal Tribunale, sebbene questa norma tutelil’aggiudicatario dalla perdita del bene indipendentemente dalladichiarazione di nullità o dall’annullamento del decreto ditrasferimento.2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono infondati, seppure lamotivazione della Corte d’appello debba essere corretta ex art. 384ultimo comma cod. proc. civ.È utile riepilogare in fatto che, su sollecitazione del notaiodelegato alla vendita, il decreto di trasferimento dell’immobileacquistato all’asta giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA] n.69/2005, pronunciato dal Giudice dell’esecuzione immobiliare delTribunale di Catania in data 17/2/2005, è stato rettificato consuccessivo decreto del 1/10/2005, pronunciato senza sentire le partiinteressate.Con questo decreto di rettifica è stata disposta la restituzione aldebitore della porzione del vano garage ubicato al piano cantinato,identificata quale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catastofabbricati del comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio: era accaduto, infatti, cheRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -5-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026quella porzione della particella 238 fosse stata stimata, messa invendita e aggiudicata sebbene non pignorata e che il professionistadelegato alla vendita avesse perciò sollecitato la rettifica del decreto ditrasferimento; nulla è stato disposto, invece, in ordine al prezzo pagatoin più dall'aggiudicatario.[OSCURATO:PERSONA] aveva perciòchiesto, in giudizio ordinario, nei confronti del notaio delegato Paolo DiGiorgi e dei creditori intervenuti, previa dichiarazione di parziale nullitàdella vendita relativamente alla porzione di garage sottrattagli, lacondanna in solido dei creditori al rimborso del prezzo pagato inesubero, oltre alla condanna del notaio al risarcimento del danno, coninteressi e rivalutazione e ulteriore risarcimento del mancato guadagnoe del danno emergente; in ulteriore subordine, aveva chiesto, per quelche qui rileva, la dichiarazione di intervenuta evizione della porzionedel garage restituita al debitore e, per l'effetto, la condanna deiconvenuti, in solido fra loro, al rimborso in suo favore della parte diprezzo corrisposta in esubero, pari a euro 13.580,00.Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Catania hacondannato il notaio delegato al pagamento, in favoredell’aggiudicatario, a titolo di risarcimento dei danni, del prezzocorrisposto per la porzione di immobile sottrattagli con la rettifica,confermando per il resto il rigetto della domanda.L’aggiudicatario ha così recuperato il prezzo pagato in esubero.2.2. Ciò precisato in fatto, si deve allora puntualizzare,preliminarmente, che, con il ricorso a questa Corte, Gaetano AntonioMarco Cannizzo ha esplicitamente circoscritto la sua impugnazione alrigetto della sua domanda, ex 2921 cod. civ., di condanna dei creditoriin solido al pagamento della somma pari al rimborso del prezzo pagatoper la porzione di immobile poi restituita al debitore (così nelleconclusioni, a pag. 61). In particolare, con l’argomentazione del primoRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -6-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivo, ha affermato che la critica svolta in appello al rigetto delladomanda di dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento «nonera volta ad ottenere la riforma della decisione di primo grado sulpunto», tant’è che «nelle conclusioni, non è stata richiesta la riformadella sentenza di primo grado con l'accoglimento della domanda didichiarazione nullità o annullamento del decreto di trasferimento» eche tutte le argomentazioni svolte erano funzionali a confutare soltantoil mancato accoglimento delle domande di rimborso ex art 2921 cod.civ., atteso che il Giudice di primo grado aveva operato un «erroneocollegamento» con il rigetto della domanda di nullità del decretorettificato (così in ricorso).Non costituisce più, pertanto, oggetto del presente giudizio né lavalidità né il mezzo di impugnazione del decreto di rettificadell’aggiudicazione con cui è stata disposta la restituzione al debitoredella porzione del vano garage ubicato al piano cantinato, identificataquale sub 4 della particella 238 del foglio 18 del catasto fabbricati delcomune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio.Ciò precisato, la disposta rettifica e la conseguente restituzionedi una parte del bene aggiudicato non integra, evidentemente,un’evizione come disciplinata dall’art. 2921 cod. civ.: quest’articolo,infatti, disciplina la diversa ipotesi cui un terzo opponga,all’aggiudicatario, l’anteriorità rispetto al pignoramento, dellatrascrizione del proprio acquisto (a titolo di proprietà o di altro dirittoreale) ovvero di una domanda giudiziale avente ad oggetto analoghidiritti, accolta con sentenza passata in giudicato. In questo caso,l'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puòripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se ladistribuzione è già avvenuta può ripeterne da ciascun creditore la parteche ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo; se l'evizione èsoltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parteRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -7-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026proporzionale del prezzo. È, poi, fatta salva la responsabilità delcreditore procedente per i danni e le spese conseguente perché egli hail potere di individuare i beni da sottoporre ad esecuzione forzata e nonpuò pignorare beni che non appartengono al debitore.Presupposto di operatività della tutela apprestata dalla norma è,dunque, l’esistenza di un concorrente diritto vantato da un terzo sulbene che preclude il trasferimento del diritto di proprietà in capoall’acquirente: il meccanismo apprestato dall'art. 2721 cod. civ.consente allora, all’aggiudicatario, di preservare l'equilibrio economicodello scambio, recuperando in tutto o in parte il prezzo versato.Seppure intitolata all'evizione, la norma fornisce uno strumentodi tutela del tutto differente dall’omonima garanzia cui è tenuto ilvenditore nella vendita volontaria (artt. 1476 ss. cod. civ.) e se nedistingue sia per fondamento che per contenuto: nella specie, infatti,manca il soggetto venditore che si sia determinato volontariamente allavendita laddove l'art. 1476 cod. civ. prevede esplicitamente la garanziadall’evizione tra le obbligazioni principali del venditore, ricollegandolacosì, senza dubbio, all'attività negoziale.Il fondamento dell'azione di ripetizione disegnata nell'art. 2921cod. civ. è, piuttosto, la necessità di accordare all’acquirente in sedeesecutiva, sulla base dei principi generali dell'indebito, una tutelaavverso la perdita del bene, a ingiustificato vantaggio dei creditori: perquesti ultimi, infatti, il diritto alla realizzazione coattiva del propriocredito in attuazione della garanzia patrimoniale del debitore sussiste,evidentemente, in quanto il bene espropriato appartenga aquest’ultimo.In tal senso, la responsabilità del creditore procedente per dannie spese sopportate dall'acquirente evitto (art, 2921, I comma cod. civ.)consegue alla violazione dell’obbligo dell’agire prudente e doveroso neiRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -8-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026limiti indicati dal codice, non a un generico obbligo di garanziaricollegabile per sé solo al procedimento espropriativo.È evidente, allora, la diversità della fattispecie per cui è giudizio,in cui la restituzione del bene (e la sua sottrazione all’aggiudicatario) èavvenuta nella ritenuta possibilità giuridica di correggere l’errore di untrasferimento esorbitante i limiti dell’esecuzione forzata perché il beneoggetto del bando di vendita non coincideva interamente con il benestaggito.Questa differenza ontologica non consente un’estensione in viainterpretativa della garanzia ex art. 2921 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3,n. 22854 del 20/10/2020, in motivazione) e ciò perché la peculiarenatura della vendita forzata ha determinato una disciplina speciale,interpretata con rigore da questa Corte.La vendita forzata, infatti, è atto procedurale, seppure consistenella combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo e unacquirente), sicché  ha una natura sui generis, affine al negozio privatosoltanto per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria delprocesso per la struttura e la funzione, giacché realizzacongiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processogiurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti edell'aggiudicatario).È perciò stata esclusa, dal legislatore, l’operatività in tale venditadella garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione,l'applicabilità delle regole dettate per la tutela dell'acquirente (esegnatamente, l'esclusione, oltre che della garanzia per vizi di cuiall'art. 1490 cod. civ., della rescissione per lesione ex art. 1448 cod.civ., come dell'actio redhibitoria, della risoluzione del contratto, nonchédell'actio quanti minoris, della riduzione del prezzo ex art. 1492 cod.civ. e dell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ.)Ric. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -9-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026(Cass. Sez. 3, n. 2064 del 24/01/2023, con indicazione dei precedentirilevanti).In questo quadro, l'art. 2921 cod. civ. pure risulta norma specialeche non disciplina la diversa ipotesi dell’errore del bando di vendita edell’aggiudicazione già regolata dall’art. 2922 cod. civ. e la tutela chevi è prevista resta sui generis: se ne deve escludere, in conseguenza,sia l’applicazione estensiva che analogica (cfr. sull’art. 12 dellepreleggi, Cass. Sez. L, n. 4373 del 25/10/1989; Cass. Sez. 1, n. 2656del 11/02/2015), sussistendo il rimedio del risarcimento che, peraltro,è stato già accordato nella fattispecie, con la condanna del notaiodelegato alla vendita.3. Il ricorso è, perciò, respinto.Le spese, liquidate in dispositivo in relazione al valore dellacausa, sono poste a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cannizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di procuratrice di CastelloNon vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale società incorporante SGCSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. eCRIAS, [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese che non hannosvolto difese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -10-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] MarcoCannizzo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA].p.a., in euro 3.400,00 per compensi e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 2.400,00,entrambe oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 per ciascuna parte e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -11-PDFinvalido *P.Q.MRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -10-Numero registro generale 9488/2020Numero sezionale 580/2025Numero di raccolta generale 6964/2026Data pubblicazione 23/03/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] MarcoCannizzo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA].p.a., in euro 3.400,00 per compensi e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 2.400,00,entrambe oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 per ciascuna parte e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 9488 sez. S2 - ud. 19-2-2020                                                                            -11-PDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 06964/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris