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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 1989

Cassazione n. 06195/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/11/1989 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato l'abitualità della condotta desumibile dalle plurime condanne (tredici) in ordine a reati analoghi a quelli per cui si procede sia prima che dopo i fatti; che le ragioni di lucro connesse al delitto contestato consentono di ritenere che gli stessi numerosissimi precedenti in materia di furto costituiscano fatti della stesa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/11/1989 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato l'abitualità della condotta desumibile dalle plurime condanne (tredici) in ordine a reati analoghi a quelli per cui si procede sia prima che dopo i fatti; che le ragioni di lucro connesse al delitto contestato consentono di ritenere che gli stessi numerosissimi precedenti in materia di furto costituiscano fatti della stesa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0
Sentenza Cassazione n. 06195/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris