Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43177/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895, in cui si rileva che nel caso in esame mancherebbe la relazione stabile con l'arma richiesta da detti articoli, avendo il suddetto unicamente ereditato l'arma comune da sparo detenuta dal padre e non avendo ritenuto di dovere ripresentare la denuncia dell'arma, non sono consentite in quanto doglianze di fatto.

Considerato che dette doglianze sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Invero, detto giudice osserva che: - non esiste una detenzione penalmente distinta da una detenzione civilistica, attenendo comunque la detenzione al rapporto di fatto, qualunque sia il titolo o la derivazione dello stesso; - a nulla rileva che il padre dell'imputato avesse già denunciato la detenzione della pistola, in quanto a seguito della sua morte era comunque tenuto il figlio cui perveniva la disponibilità dell'arma a denunciarne nuovamente la detenzione; - l'erronea convinzione dell'imputato, oltre a non essere verosimile anche consideratane la qualità di ufficiale istruttore dei paracadutisti ben a conoscenza quindi del regime giuridico delle armi, non ne escluderebbe la responsabilità penale, restando ancorata alla norma penale che fa diretto riferimento alla punibilità di "chiunque senza licenza dell'autorità, detenga a qualsiasi titolo le armi...".

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, in cui si rileva che nel caso in esame mancherebbe la relazione stabile con l'arma richiesta da detti articoli, avendo il suddetto unicamente ereditato l'arma comune da sparo detenuta dal padre e non avendo ritenuto di dovere ripresentare la denuncia dell'arma, non sono consentite in quanto doglianze di fatto. Considerato che dette doglianze sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Invero, detto giudice osserva che: - non esiste una detenzione penalmente distinta da una detenzione civilistica, attenendo comunque la detenzione al rapporto di fatto, qualunque sia il titolo o la derivazione dello stesso; - a nulla rileva che il padre dell'imputato avesse già denunciato la detenzione della pistola, in quanto a seguito della sua morte era comunque tenuto il figlio cui perveniva la disponibilità dell'arma a denunciarne nuovamente la detenzione; - l'erronea convinzione dell'imputato, oltre a non essere verosimile anche consideratane la qualità di ufficiale istruttore dei paracadutisti ben a conoscenza quindi del regime giuridico delle armi, non ne escluderebbe la responsabilità penale, restando ancorata alla norma penale che fa diretto riferimento alla punibilità di "chiunque senza licenza dell'autorità, detenga a qualsiasi titolo le armi...". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre
Sentenza Cassazione n. 43177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris